Sentenza del 09/04/2015 n. 1401 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - SANZIONI - Reddito di impresa - Separata indicazione costi black list - Omessa indicazione in UNICO - Prova deducibilità costi - Sanzione mera irregolarità formale - Sussiste - Sanzione proporzionale 10% - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva irrogato, per l’anno d’imposta 2005, una sanzione di circa 50.000 euro, pari al 10% dei costi sostenuti nei confronti di soggetti residenti in paesi considerati black list e non indicati separatamente nel modello UNICO. La contribuente ha sostenuto che i costi erano effettivamente deducibili e che l’omessa indicazione costituiva, quindi, una mera violazione formale, non idonea a giustificare la sanzione proporzionale.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale ha annullato parzialmente l’atto, ritenendo applicabile soltanto la sanzione fissa di 1.500 euro. La Commissione tributaria regionale ha confermato tale decisione. È stato ritenuto che la sanzione proporzionale del 10% si applicasse soltanto quando il contribuente non avesse dimostrato la deducibilità dei costi black list. Poiché la società aveva fornito tale prova e l’Ufficio non aveva contestato specificamente la deducibilità, l’omessa separata indicazione è stata qualificata come violazione meramente formale.
Norme richiamate
Disciplina fiscale dei costi sostenuti verso soggetti residenti in paesi black list
sanzione proporzionale pari al 10% dei costi
La sanzione proporzionale per l’omessa separata indicazione in dichiarazione opera soltanto se i costi risultano non deducibili o se il contribuente non ne dimostra la deducibilità.
Sanzione per violazioni meramente formali
Quando i costi sono deducibili e l’omissione riguarda esclusivamente la loro separata indicazione, senza perdita di gettito né indebita deduzione, è applicabile la sanzione fissa più mite prevista per l’irregolarità formale.
Massime di principio
- L’omessa indicazione separata di costi soggetti a specifici obblighi dichiarativi non comporta automaticamente la sanzione proporzionale più grave.
- Per applicare una sanzione parametrata all’importo dei costi, l’Amministrazione deve dimostrare o contestare la loro indeducibilità; se i costi sono deducibili, l’omissione può integrare una violazione meramente formale.
- Il contribuente deve conservare e produrre documentazione idonea a dimostrare l’effettività, l’inerenza e la deducibilità dei costi sostenuti con controparti estere.
- La prova della deducibilità assume un ruolo decisivo: in sua assenza, l’omessa indicazione separata può esporre il contribuente alla sanzione proporzionale.
- Quando l’Ufficio non contesta specificamente la deducibilità dei costi, non può fondare la sanzione più grave sulla sola omissione dell’indicazione separata.
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