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Circolare

Circolare numero 236 del 12-11-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che il massimale di 814.000 ECU richiamato nella precedente circolare n. 162/1998 non si applica ai benefici previsti dalla legge n. 30/1998 per le navi iscritte nel Registro internazionale, ma riguarda solo precedenti aiuti alle imprese armatoriali. Di conseguenza vengono soppressi alcuni passaggi della circolare n. 162/1998. Vengono inoltre fornite indicazioni operative sull’uso del modello CI-138/C da parte degli uffici marittimi e sulla necessità di corredarlo con le istruzioni di compilazione.

Precisazioni sugli sgravi contributivi per le navi iscritte nel Registro internazionale

Navi iscritte nel Registro internazionale: precisazioni sugli sgravi contributivi

La circolare interviene a chiarimento di quanto già indicato nella circolare INPS n. 162 del 21.7.1998 in materia di contribuzione e agevolazioni per gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale istituito dalla legge 27.2.1998, n. 30. L’obiettivo è correggere il riferimento al massimale di 814.000 ECU e aggiornare le indicazioni operative per gli uffici marittimi e le sedi INPS.

Limite degli 814.000 ECU e ambito di applicazione

Il Ministero dei trasporti e della navigazione, con nota dell’11.9.1998, ha precisato che il limite di 814.000 ECU non si applica al nuovo regime di facilitazioni previsto per le navi iscritte nel Registro internazionale.

Il chiarimento ministeriale distingue nettamente tra:

  • il regime di aiuto già approvato in passato dall’Unione europea e riferito alle navi italiane impiegate su rotte internazionali, consistente nel rimborso delle trattenute IRPEF sui marittimi;
  • il nuovo regime introdotto dalla legge n. 30/1998 per le navi iscritte nel Registro internazionale.

Secondo il Ministero, il massimale degli 814.000 ECU riguarda soltanto le misure di aiuto alle imprese armatoriali previste dalla legge 23.12.1996, n. 657, prorogate per il 1997, e non i benefici di cui agli artt. 4 e 6 della legge n. 30/1998.

Conseguenze sulla circolare n. 162/1998

Alla luce di tale interpretazione, la circolare indica che nella n. 162/1998 devono considerarsi soppressi:

  • gli ultimi due capoversi del paragrafo 5 su "sgravi contributivi (art. 6) e trattamento fiscale (art. 4)";
  • la nota 1 riferita al penultimo capoverso soppresso del medesimo paragrafo 5;
  • l’ultimo capoverso del paragrafo 11 sulle "modalità operative-codifica aziende".

La soppressione dell’ultimo passaggio del paragrafo 11 deriva dal fatto che non è più richiesta alle aziende la dichiarazione di non superamento del massimale di 814.000 ECU.

Inquadramento comunitario degli sgravi

La circolare ribadisce che gli sgravi contributivi per i marittimi italiani o comunitari imbarcati su navi iscritte nel Registro internazionale rientrano negli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi", pubblicati nella GUCE serie C n. 205 del 5.7.1997.

Tali orientamenti sono stati richiamati dalla Commissione europea nella nota SG (998) D/3776 del 13.5.1998, con cui è stato espresso il consenso all’Italia per l’applicazione dei benefici contributivi e fiscali introdotti dalla legge n. 30/1998.

Viene inoltre richiamato il punto 10 degli orientamenti, relativo ai limiti agli aiuti, che considera compatibile con il mercato comune la riduzione a zero delle imposte sul reddito e dei contributi di sicurezza sociale dei marittimi e dell’imposta sulle società per le attività di trasporto marittimo, nei limiti del livello massimo di aiuto consentito.

Modello CI-138/C e adempimenti degli uffici marittimi

In un secondo punto, la circolare richiama la circolare ministeriale "Gente di mare" serie XII n. 43 del 25.9.1998, con la quale è stato disposto l’uso del nuovo modello CI-138/C in sostituzione di quello precedentemente in uso.

Le sedi INPS possono, se necessario, sollecitare gli uffici marittimi a rispettare tali istruzioni ministeriali, affinché le segnalazioni siano:

  • sistematiche;
  • uniformi;
  • complete.

Tale esigenza è finalizzata alla corretta gestione contributiva degli equipaggi.

Ambito soggettivo delle segnalazioni

La circolare precisa che la necessità di segnalazioni complete non riguarda soltanto gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale, ma tutti gli equipaggi per i quali sussiste l’obbligo di iscrizione al regime previdenziale marittimo previsto dalla legge 26.7.1984, n. 413.

Fornitura del modello e istruzioni di compilazione

Poiché la circolare ministeriale allega soltanto il modello CI-138/C, privo delle istruzioni operative, la circolare INPS stabilisce che ogni fornitura del modello da parte delle sedi agli uffici marittimi debba essere accompagnata da un congruo numero di copie delle istruzioni di compilazione.

Ciò è indicato come supporto necessario per agevolare la corretta compilazione del modello da parte degli uffici competenti.

Punti principali

Chiarimento sul limite di 814.000 ECU

Il Ministero dei trasporti e della navigazione precisa che il limite degli 814.000 ECU non riguarda gli sgravi contributivi e il trattamento fiscale previsti dagli artt. 4 e 6 della legge n. 30/1998 per le navi iscritte nel Registro internazionale. Tale massimale si riferisce invece esclusivamente agli aiuti alle imprese armatoriali previsti dalla legge n. 657/1996, prorogati a tutto il 1997.

Effetti sulla circolare INPS n. 162/1998

Le precisazioni ministeriali comportano la soppressione, nella circolare n. 162/1998, degli ultimi due capoversi del paragrafo 5 sugli "sgravi contributivi (art. 6) e trattamento fiscale (art. 4)", della nota 1 collegata al penultimo capoverso soppresso e dell’ultimo capoverso del paragrafo 11 sulle "modalità operative-codifica aziende". Viene meno, infatti, la necessità per le aziende di dichiarare il non superamento del massimale di 814.000 ECU.

Inquadramento comunitario degli sgravi

Gli sgravi contributivi per i marittimi italiani o comunitari imbarcati su navi iscritte nel Registro internazionale rientrano negli "Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, serie C, n. 205 del 5.7.1997. La Commissione europea, con nota SG (998) D/3776 del 13.5.1998, ha espresso il proprio consenso autorizzando l’Italia ad applicare i benefici introdotti dalla legge n. 30/1998 in materia contributiva e fiscale.

Precisazioni sulle istruzioni del modello CI-138/C

Il Ministero dei trasporti ha impartito istruzioni agli uffici marittimi per l’adozione del nuovo modello CI-138/C, che sostituisce quello precedente e che è richiamato nel paragrafo 10 della circolare n. 162/1998. Le sedi INPS possono richiamare l’attenzione degli uffici marittimi sulla necessità di segnalazioni sistematiche, uniformi e complete, utili per la corretta gestione contributiva degli equipaggi.

Ambito delle segnalazioni e supporto operativo

L’esigenza di completezza nelle segnalazioni non riguarda solo gli equipaggi delle navi iscritte nel Registro internazionale, ma tutti gli equipaggi soggetti all’iscrizione al regime previdenziale marittimo di cui alla legge n. 413/1984. Poiché la circolare ministeriale allega solo il modello CI-138/C senza istruzioni di compilazione, ogni fornitura del modello da parte delle sedi agli uffici marittimi deve essere accompagnata da un congruo numero di copie delle istruzioni di compilazione.

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