Circolare numero 235 del 11-11-1998
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l'applicazione dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 alle forme pensionistiche integrative, con particolare riferimento al Fondo di previdenza per i dipendenti INPS e alla Gestione speciale ex art. 75 DPR n. 761/1979. Vengono definiti i criteri per il diritto alla pensione integrativa, il divieto di capitalizzazione di quote di pensione, il regime di cumulabilità con redditi da lavoro e il nuovo sistema di perequazione, oltre alle ricadute su altre gestioni analoghe. Sono inoltre richiamate le regole per i casi di cessazione dal servizio senza diritto a pensione integrativa e alcune disposizioni in materia di riscatto.
Disposizioni dell'art. 59 della legge n. 449/1997 sulle pensioni integrative del Fondo dipendenti INPS e della Gestione speciale ex art. 75 DPR n. 761/1979
Disposizioni dell'art. 59 della legge n. 449/1997 sulle pensioni integrative
La circolare fornisce istruzioni applicative sull'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con riferimento alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per i dipendenti INPS e della Gestione speciale prevista dall'art. 75 del DPR n. 761/1979. Il documento chiarisce gli effetti della norma su diritto a pensione, capitalizzazione, cumulo con redditi da lavoro e perequazione, estendendo i chiarimenti anche ad altre gestioni integrative interessate.
Diritto alla pensione integrativa in rapporto alla pensione di base
La circolare precisa che, dal 1 gennaio 1998, i trattamenti pensionistici a carico delle gestioni integrative possono essere conseguiti, in via generale, solo se sussistono i requisiti e la decorrenza previsti dal regime obbligatorio di base (A.G.O.). In assenza del diritto alla pensione A.G.O., il trattamento integrativo è comunque riconoscibile se nel fondo siano autonomamente accertati requisiti e condizioni analoghi a quelli del sistema generale.
Per il Fondo dipendenti INPS, ciò significa che il diritto può sorgere anche senza pensione A.G.O. se risultano maturati gli stessi requisiti richiesti per le pensioni di anzianità nel regime generale, come richiamati dalle circolari precedenti e dalla tabella C dell'art. 59 della legge n. 449/1997. La circolare richiama inoltre la permanenza dei requisiti della tabella B della legge n. 335/1995 per i lavoratori cosiddetti precoci.
In concreto, in mancanza dei requisiti nella gestione di base, la pensione integrativa può essere riconosciuta se l'iscritto possiede:
- 35 anni di servizio utile e 54 anni di età, oppure
- 36 anni di servizio utile nel 1998,
- 55 anni di età o 37 anni di servizio utile nel 1999, secondo le finestre di decorrenza previste dalla legge.
Il requisito di 35, 36 o 37 anni di servizio utile deve essere integralmente maturato, senza applicazione degli arrotondamenti previsti dal regolamento. La circolare chiarisce inoltre che, dal 1 gennaio 1998, è superata la precedente riserva interpretativa contenuta in messaggi e circolari antecedenti, che subordinava in ogni caso il trattamento integrativo alla liquidazione della pensione nel regime generale.
La decorrenza della pensione integrativa non può essere anteriore al primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, quando il diritto sussiste autonomamente rispetto alla pensione di base; in ogni caso non può essere anteriore alla decorrenza della pensione A.G.O. liquidata contestualmente. Se il servizio cessa senza diritto a pensione integrativa, si applica l'indennità una tantum prevista dall'art. 35 del regolamento.
Divieto di liquidazione in capitale di una quota di pensione
L'art. 59, comma 2, stabilisce che per i trattamenti con decorrenza dal 1 gennaio 1998 non è più possibile applicare le norme che consentivano la liquidazione in capitale di una quota di pensione. La circolare evidenzia che le eccezioni previste dalla legge riguardano soltanto gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo.
È inoltre precisato che anche la possibilità residua di liquidare in capitale una quota di pensione per chi raggiunge il cosiddetto "parametro 89" è riservata esclusivamente agli iscritti al Fondo per il personale di volo e solo nei limiti della percentuale maturata al 31 dicembre 1997.
Cumulo tra pensione e redditi da lavoro
Per le pensioni integrative con decorrenza dal 1 gennaio 1998 si applicano le regole dell'A.G.O. in materia di cumulo tra pensione e redditi da lavoro dipendente e autonomo. La circolare precisa tuttavia che l'art. 59, comma 14, introduce una disciplina specifica per le pensioni di anzianità, che risultano cumulabili con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% dell'importo eccedente il trattamento minimo.
Per le pensioni integrative con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1998 resta valido il riferimento al messaggio n. 02717 del 1 aprile 1997.
Perequazione delle pensioni integrative
Dal 1 gennaio 1998 l'adeguamento delle pensioni integrative segue il medesimo sistema di perequazione previsto per le pensioni dell'A.G.O. dall'art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992. La regola vale sia per i nuovi trattamenti sia per quelli già in pagamento alla stessa data.
Con la nuova disciplina non trovano più applicazione i sistemi di adeguamento periodico collegati all'andamento delle retribuzioni del personale in servizio. Di conseguenza, non è più operativa la cosiddetta "clausola oro" prevista dall'art. 33, comma 1, del regolamento del Fondo integrativo dipendenti INPS.
Per l'adeguamento periodico delle pensioni integrative si applica quindi il sistema generale di perequazione, già richiamato per l'indennità integrativa speciale sulle pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1994, con rinvio al decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1984 e alla circolare ministeriale n. 28 del 6 aprile 1984.
Gestione speciale ex art. 75 DPR n. 761/1979 e altre gestioni interessate
La circolare chiarisce che le disposizioni si applicano anche al personale ex dipendente di enti soppressi transitato ad altri enti pubblici e rimasto iscritto, per opzione, all'A.G.O. e al fondo integrativo dell'ente di provenienza. La copertura del fondo è assicurata dalla Gestione speciale di cui all'art. 75 del DPR n. 761/1979, che gestisce anche le pensioni già a carico dei fondi integrativi soppressi.
Per questi iscritti e pensionati, le norme richiamate per il Fondo dipendenti INPS devono essere sostituite con le corrispondenti disposizioni dei regolamenti dei fondi originari. Limitatamente al tema della perequazione, la circolare estende l'applicazione anche alle pensioni erogate con certificato PI o PL a carico del Fondo per il personale salariato delle case di cura dell'INPS, del Fondo ex dipendenti INCIS e del Fondo ex dipendenti ISES.
Arrotondamento delle anzianità e riscatto
Resta confermata, per la liquidazione dei trattamenti integrativi, la disciplina dell'art. 19 del regolamento del Fondo di previdenza interna in materia di arrotondamento delle anzianità di servizio.
Infine, la circolare ricorda che l'art. 59, comma 3, estende alle forme pensionistiche richiamate, incluse quelle integrative degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, l'applicazione delle norme del capo II del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 in materia di facoltà di riscatto, limitatamente alla determinazione dell'onere.
Punti principali
Diritto alla pensione integrativa e rapporto con l'A.G.O.
Dal 1 gennaio 1998 il diritto alla pensione integrativa è subordinato, in via generale, al conseguimento di una pensione nel regime di base dell'assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), salvo che presso il fondo integrativo risultino autonomamente accertati requisiti analoghi. In assenza del diritto nell'A.G.O., la pensione del Fondo può essere riconosciuta se sono maturati i requisiti previsti dalla tabella C dell'art. 59 della legge n. 449/1997, cioè i requisiti di contribuzione, età o sola contribuzione ivi stabiliti. Restano validi i requisiti della tabella B della legge n. 335/1995 per i lavoratori "precoci". Per il Fondo dipendenti INPS ciò significa, in sintesi, che il diritto può sorgere con 35 anni di servizio utile e 54 anni di età, oppure con 36 anni di servizio utile nel 1998, e con 55 anni di età o 37 anni di servizio utile nel 1999, alle decorrenze previste dalla legge. Il servizio utile deve essere integralmente maturato, senza arrotondamenti. La pensione integrativa non può decorrere prima del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, e comunque non prima della pensione A.G.O. se liquidata contestualmente. In mancanza del diritto a pensione integrativa, si procede all'indennità una tantum prevista dall'art. 35 del regolamento.
Divieto di capitalizzazione di quote di pensione
Per i trattamenti con decorrenza dal 1 gennaio 1998 è esclusa la possibilità di liquidare in capitale una quota di pensione, in applicazione dell'art. 59, comma 2, della legge n. 449/1997. La circolare precisa che le eccezioni previste dalla norma riguardano soltanto gli iscritti al Fondo di previdenza per il personale di volo, come già chiarito con precedente circolare n. 38 del 18 febbraio 1998. Anche la previsione relativa al cosiddetto "parametro 89" è limitata ai soli iscritti al medesimo Fondo per il personale di volo.
Cumulo della pensione con redditi da lavoro
Per le pensioni integrative liquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1998 si applicano le regole dell'A.G.O. sul cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro dipendente e autonomo, come previsto dall'art. 59, comma 4. La circolare segnala anche la modifica introdotta dal comma 14 dello stesso articolo: le pensioni di anzianità risultano cumulabili con redditi da lavoro autonomo nella misura del 50% dell'importo che eccede il trattamento minimo. Per le pensioni integrative con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1998 resta valido il richiamo al messaggio n. 02717 del 1 aprile 1997.
Nuovo sistema di perequazione delle pensioni integrative
Dal 1 gennaio 1998 l'adeguamento delle pensioni integrative segue il medesimo sistema di perequazione previsto per le pensioni dell'A.G.O. dall'art. 11 del D.Lgs. n. 503/1992. Il nuovo criterio si applica anche ai trattamenti integrativi già in essere a quella data ed esclude i precedenti sistemi di adeguamento basati sull'andamento delle retribuzioni del personale in servizio, inclusa la cosiddetta "clausola oro" dell'art. 33 del regolamento del Fondo dipendenti INPS. Per gli adeguamenti continua a rilevare il sistema generale già applicato all'indennità integrativa speciale per le pensioni con decorrenza fino al 31 dicembre 1994, con richiamo al decreto del Ministro del Tesoro del 24 febbraio 1984 e alla circolare n. 28 del 6 aprile 1984.
Gestione speciale ex art. 75 DPR n. 761/1979 e altre gestioni collegate
Le indicazioni della circolare si applicano anche al personale già dipendente da enti soppressi, transitato presso altri enti pubblici e rimasto iscritto per opzione volontaria all'A.G.O. e al fondo integrativo di provenienza, coperto dalla Gestione speciale ex art. 75 del DPR n. 761/1979. Per questi soggetti, le norme citate per il Fondo dipendenti INPS devono intendersi sostituite dalle disposizioni equivalenti contenute nei regolamenti dei rispettivi enti di origine. In relazione al solo sistema di perequazione, risultano interessate anche le pensioni erogate con certificato PI o PL a carico del Fondo per il personale salariato delle case di cura dell'INPS, del Fondo ex dipendenti INCIS e del Fondo ex dipendenti ISES.
Arrotondamento delle anzianità e facoltà di riscatto
Restano confermate, per la liquidazione dei trattamenti integrativi, le disposizioni dell'art. 19 del regolamento del Fondo di previdenza interna sull'arrotondamento delle anzianità di servizio. Inoltre, il comma 3 dell'art. 59 estende alle forme pensionistiche richiamate, comprese quelle integrative degli enti di cui alla legge n. 70/1975, l'applicazione del capo II del D.Lgs. n. 184/1997 in materia di facoltà di riscatto, limitatamente alla determinazione dell'onere.
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