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Circolare

Circolare numero 233 del 6-11-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina l’estensione del lavoro a tempo parziale in agricoltura sulla base della delega contenuta nell’art. 13, comma 7, della legge n. 196/1997 e dei nuovi contratti collettivi del 1998. Vengono richiamati i requisiti contrattuali del part-time, i limiti numerici di assunzione nei diversi comparti agricoli, le regole di compilazione del modello DMAG per le denunce trimestrali e le modalità di calcolo delle retribuzioni e dei minimali contributivi. Sono inoltre indicate le istruzioni per la regolarizzazione dei periodi pregressi e il termine del 25 gennaio 1999 per l’invio delle dichiarazioni arretrate, con applicazione degli interessi al tasso legale.

Applicazione del lavoro part-time nel settore agricolo ex art. 13, comma 7, L. 196/1997

Art. 13, comma 7, L. 196/1997: lavoro part-time nel settore agricolo

La circolare definisce le modalità di applicazione del lavoro a tempo parziale in agricoltura, sulla base della delega legislativa contenuta nell’art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196 e delle successive intese collettive del 1998. Vengono fornite indicazioni sia sul piano normativo sia su quello operativo, con particolare attenzione alle denunce contributive DMAG e alla regolarizzazione dei periodi già trascorsi.

Quadro normativo di riferimento

La disciplina del part-time agricolo viene ricondotta alla normativa generale di cui all’art. 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, estesa al settore agricolo per effetto delle disposizioni contrattuali. I contratti collettivi nazionali stipulati il 10 luglio 1998 per gli operai agricoli e florovivaisti, il 16 luglio 1998 per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e il 2 luglio 1998 per le cooperative hanno fissato i presupposti e le modalità di utilizzo del rapporto a tempo parziale. La circolare richiama inoltre contratti già precedenti, come quello delle cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e alimentari e quello dei consorzi di bonifica, che avevano già introdotto la disciplina dell’orario ridotto.

Struttura del contratto e adempimenti formali

Il contratto part-time deve essere stipulato per iscritto e indicare espressamente le mansioni e la distribuzione dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno. Deve inoltre riportare la collocazione temporale dell’orario di lavoro, con indicazione puntuale delle fasce orarie, secondo il principio affermato dalla Corte costituzionale n. 210 del 4 maggio 1992.

In base alle disposizioni contrattuali, l’atto scritto deve contenere anche:

  • il periodo di prova per i nuovi assunti,
  • le modalità di svolgimento della prestazione ridotta,
  • l’inquadramento professionale e il trattamento economico e normativo,
  • ogni ulteriore modalità di impiego.

La copia del contratto deve essere trasmessa entro 30 giorni alla direzione provinciale del lavoro e alla competente sede INPS.

Soggetti interessati, criteri di accesso e tipologie di part-time

I datori di lavoro agricoli possono assumere operai a tempo determinato e indeterminato con rapporto part-time, purché sia rispettata la volontarietà delle parti. La circolare ribadisce inoltre la priorità del passaggio da tempo pieno a tempo ridotto e viceversa per i lavoratori già occupati in azienda, compatibilmente con le esigenze organizzative e con la mansione svolta.

La prestazione part-time può assumere tre forme:

  • orizzontale, quando l’orario giornaliero è ridotto nei giorni della settimana;
  • verticale, quando la prestazione è svolta a tempo pieno solo in alcuni giorni della settimana o del mese;
  • ciclica, quando il lavoro è limitato a periodi prestabiliti dell’anno o del mese.

Gli istituti contrattuali previsti per il tempo pieno si applicano in misura proporzionale all’orario ridotto.

Limiti numerici e durata minima della prestazione

La circolare distingue i limiti quantitativi previsti dai diversi contratti collettivi del settore agricolo.

Per il c.c.n.l. degli operai agricoli e florovivaisti:

  • le aziende possono assumere due unità a tempo parziale a prescindere dal numero di addetti;
  • oltre tali due unità, possono essere assunti operai part-time entro il limite del 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente pari a 270 giornate.

Per i c.c.n.l. delle cooperative e dei consorzi agricoli, nonché per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria:

  • i rapporti part-time non possono superare il 12% dei lavoratori a tempo indeterminato o delle giornate equivalenti, con divisore 270,
  • con un minimo comunque pari a due.

Per gli operai agricoli e florovivaisti il contratto fissa inoltre una durata minima della prestazione individuale pari a:

  • 24 ore settimanali,
  • 72 ore mensili,
  • 500 ore annuali.

Per specifiche tipologie di lavori individuate dai contratti provinciali è ammessa una durata inferiore ai minimi nazionali. Per gli altri settori operanti in agricoltura occorre fare riferimento alle clausole dei rispettivi contratti di categoria.

Ai fini del calcolo dei limiti numerici fissati da leggi e contratti per l’accesso a benefici finanziari e creditizi e per la qualificazione dell’azienda, i lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario effettivamente svolto rispetto all’orario ordinario.

Regole retributive e contributive

La retribuzione del lavoratore part-time è pari a quella prevista per il tempo pieno, proporzionata alla riduzione dell’orario. Le retribuzioni denunciate ai fini contributivi non possono comunque essere inferiori alla retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva né al minimale di retribuzione giornaliera di cui all’art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Per il part-time orizzontale si applicano le regole già impartite con la circolare n. 68 del 10 aprile 1989: la retribuzione minima oraria si ricava rapportando il minimo giornaliero ex art. 7 della legge n. 638/1983 alle giornate di lavoro settimanali ad orario normale e dividendo il risultato per le ore ordinarie settimanali previste dal contratto collettivo per i lavoratori a tempo pieno.

Per il 1998, il limite minimo di retribuzione ex art. 7 della legge n. 638/1983, valido in agricoltura per i rapporti part-time, è pari a lire 66.282. Nell’esempio riportato per gli operai agricoli e florovivaisti, la retribuzione minima oraria risulta pari a lire 10.197.

La circolare conferma infine che nel settore agricolo non trovano applicazione le disposizioni del primo periodo del comma 1 e del comma 2 dell’art. 7 della legge n. 638/1983, per effetto del comma 5 del medesimo articolo.

Compilazione del modello DMAG per il part-time

I datori di lavoro agricoli devono indicare i dati occupazionali e retributivi degli operai part-time nel modello DMAG della dichiarazione trimestrale della manodopera. Gli operai a tempo determinato devono essere denunciati con il codice 1 nella prima casella del campo "tipo denuncia" dei quadri A e C; gli operai a tempo indeterminato con il codice 2.

Nel foglio DMAG/D, quadro B, va compilata per ciascun lavoratore una delle sezioni previste per i dati anagrafici e retributivi, seguendo le istruzioni già emanate con la circolare n. 64/1998.

La circolare introduce due nuovi codici numerici da utilizzare nel campo "tipo contratto":

  • 3 per il part-time orizzontale;
  • 5 per il part-time verticale o ciclico.

Tali codici devono essere anteposti al codice del tipo contratto. Inoltre, per ragioni di incompatibilità, i codici identificativi del part-time non possono precedere i codici contratto 05, 14, 15, 20, 21 e 38, relativi rispettivamente a socio svantaggiato di cooperative sociali, lavoratore impiegato in lavori socialmente utili, socio volontario di cooperative sociali, compartecipante individuale, compartecipante individuale extracomunitario e lavoratore utilizzato in progetti dei piani di inserimento professionale.

Modalità di dichiarazione: part-time orizzontale

Per il part-time orizzontale, nel campo "t.c." va inserito il codice 3 prima del codice contratto. Nel campo "gg" si indicano le giornate lavorate parzialmente.

Esclusivamente per questa tipologia, nel rigo successivo deve essere sempre indicato nel campo "gg" il numero delle ore effettivamente lavorate nelle giornate denunciate; gli altri campi del rigo non devono essere compilati.

Nel campo retribuzione vanno indicate:

  • per gli operai a tempo indeterminato e per gli operai a tempo determinato con contribuzione sulla retribuzione effettiva, le retribuzioni erogate per le ore lavorate e dichiarate;
  • per gli operai a tempo determinato con contribuzione calcolata sul salario medio provinciale, la base imponibile ottenuta moltiplicando il salario medio provinciale determinato con decreto ministeriale nell’anno 1996 per sei e dividendo il prodotto per il numero delle ore di orario normale settimanale previste dal contratto collettivo di categoria.

La retribuzione convenzionale oraria così ottenuta, moltiplicata per il numero delle ore indicate nella casella "gg", determina l’importo da riportare nella casella retribuzioni ai fini del calcolo contributivo.

Modalità di dichiarazione: part-time verticale o ciclico

Per il part-time verticale o ciclico, nel campo "t.c." il codice 5 deve precedere il codice del contratto. Nel campo "gg" vanno indicate le giornate lavorate nel mese di riferimento.

Nella casella retribuzione si indica:

  • per gli operai a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato con contribuzione sulla retribuzione effettiva, la retribuzione effettivamente erogata per le giornate lavorate nel mese;
  • per i lavoratori con contribuzione calcolata sul salario convenzionale, l’importo ottenuto moltiplicando il salario medio provinciale 1996 per il numero delle giornate denunciate.

Riepilogo nel quadro DMAG/R e ore non soggette a riepilogo

Per la compilazione del quadro D del foglio DMAG/R occorre seguire le istruzioni della circolare n. 64 del 17 marzo 1998. Le ore indicate nel campo "giornate" della dichiarazione relativa a un rapporto part-time orizzontale non sono soggette a riepilogo e quindi non devono essere riportate nel modello DMAG/R.

Regolarizzazione dei periodi pregressi e scadenza del 25 gennaio 1999

Per i rapporti di lavoro part-time instaurati dopo la stipula dei rispettivi contratti nazionali, i dati occupazionali e retributivi dei periodi precedenti devono essere dichiarati con il modello DMAG per ciascun trimestre del periodo pregresso. I modelli devono essere compilati secondo le regole indicate dalla circolare e, se la dichiarazione della manodopera relativa al trimestre è già stata presentata, nella seconda casella del campo "tipo denuncia" va apposta la sigla "v".

In relazione agli adempimenti contributivi, la circolare consente la presentazione della dichiarazione trimestrale per i lavoratori part-time entro il 25 gennaio 1999, termine coincidente con la scadenza per la denuncia della manodopera del quarto trimestre 1998. Entro la stessa data devono essere presentate anche le dichiarazioni relative ai periodi occupazionali pregressi.

Sulle contribuzioni dovute per i periodi regolarizzati sono applicati gli interessi al tasso legale, calcolati tenendo conto delle diverse date di scadenza del versamento del contributo per ciascun trimestre.

Punti principali

Quadro normativo e contrattuale

L’art. 13, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196 ha demandato alla contrattazione collettiva la definizione dei criteri per applicare in agricoltura il lavoro part-time. I contratti collettivi nazionali stipulati nel luglio 1998 per operai agricoli e florovivaisti, per gli addetti ai lavori idraulico-forestali e idraulico-agrari, nonché per le cooperative, hanno disciplinato l’estensione del rapporto a tempo parziale. La circolare ricorda inoltre che alcuni contratti di settore già prevedevano forme di orario ridotto, in coerenza con l’evoluzione legislativa dell’art. 5 della legge n. 863/1984.

Caratteristiche del contratto part-time

Il rapporto a tempo parziale deve essere stipulato per iscritto e indicare mansioni, distribuzione dell’orario su giorno, settimana, mese e anno, nonché la collocazione temporale precisa dell’orario di lavoro. Nell’atto scritto devono inoltre risultare il periodo di prova per i nuovi assunti, le modalità di svolgimento della prestazione ridotta, l’inquadramento professionale, il trattamento economico e normativo e ogni altra modalità di impiego. La copia del contratto deve essere inviata entro 30 giorni alla direzione provinciale del lavoro e alla sede INPS competente.

Limiti e tipologie di part-time nel settore agricolo

I datori di lavoro agricoli possono assumere operai a tempo determinato e indeterminato in part-time nel rispetto della volontarietà delle parti, della priorità al passaggio da tempo pieno a tempo ridotto per i lavoratori già occupati e dell’applicazione proporzionale di tutti gli istituti contrattuali. La prestazione può essere orizzontale, verticale o ciclica. Per gli operai agricoli e florovivaisti sono previste due unità part-time assumibili a prescindere dagli addetti, più un ulteriore contingente fino al 50% del rapporto tra giornate ordinarie dell’anno precedente e 270 giornate equivalenti. Per cooperative, consorzi e lavori idraulico-forestali/idraulico-agrari il limite è pari al 12% dei lavoratori a tempo indeterminato o delle giornate equivalenti, con minimo di due.

Durata minima della prestazione e deroghe

Per il contratto degli operai agricoli e florovivaisti la durata minima individuale è fissata in 24 ore settimanali, 72 ore mensili o 500 ore annuali. I contratti provinciali possono prevedere, per specifiche tipologie di lavoro, prestazioni inferiori ai minimi nazionali. Per gli altri settori agricoli occorre fare riferimento alle clausole dei rispettivi contratti di categoria. Ai fini dei limiti numerici per benefici finanziari e creditizi e per la qualificazione dell’azienda, il personale part-time va computato in proporzione all’orario svolto rispetto all’orario ordinario.

Istruzioni per la denuncia DMAG

I dati occupazionali e retributivi dei lavoratori part-time devono essere dichiarati nel modello DMAG della denuncia trimestrale della manodopera. Gli operai a tempo determinato vanno indicati con codice tipo denuncia 1, quelli a tempo indeterminato con codice 2. Nel foglio DMAG/D, quadro B, va compilata per ciascun lavoratore una sezione anagrafica e retributiva secondo le istruzioni della circolare n. 64/1998. Sono istituiti i codici 3 per il part-time orizzontale e 5 per il part-time verticale o ciclico, da anteporre al codice tipo contratto.

Regole di compilazione per part-time orizzontale

Nel part-time orizzontale il codice 3 precede il codice del contratto nel campo "t.c.". Nel campo "gg" si indicano le giornate lavorate parzialmente e, nel rigo successivo, sempre nel campo "gg", le ore effettivamente lavorate nelle giornate denunciate, lasciando vuoti gli altri campi di quel rigo. Nella colonna retribuzione si indicano le retribuzioni effettivamente corrisposte; per gli operai con contribuzione sulla retribuzione effettiva va riportato l’effettivo compenso delle ore lavorate. Per gli operai a tempo determinato con contribuzione sul salario medio provinciale, la base imponibile si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale 1996 per sei e dividendo per le ore ordinarie settimanali previste dal contratto collettivo.

Regole di compilazione per part-time verticale o ciclico

Nel part-time verticale o ciclico il codice 5 precede il codice del contratto nel campo "t.c.". Nel campo "gg" si indicano le giornate lavorate nel mese di riferimento. Nella colonna retribuzione, per gli operai a tempo indeterminato e per quelli a tempo determinato con contribuzione sulla retribuzione effettiva, va indicata la retribuzione effettivamente erogata per le giornate lavorate; per i lavoratori con contribuzione sul salario convenzionale, l’importo si ottiene moltiplicando il salario medio provinciale 1996 per il numero delle giornate denunciate.

Minimali di retribuzione e calcolo contributivo

Le retribuzioni denunciate per il calcolo dei contributi non possono essere inferiori alla retribuzione minima prevista dalla contrattazione collettiva e al minimale giornaliero dell’art. 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, convertito dalla L. n. 389/1989. Per il part-time orizzontale si applicano le istruzioni della circolare n. 68/1989: la retribuzione minima oraria si ottiene rapportando il minimo giornaliero ex art. 7 L. n. 638/1983 alle giornate di lavoro settimanali e dividendolo per le ore ordinarie settimanali. Per il 1998, in agricoltura, il limite minimo di retribuzione ex art. 7 L. n. 638/1983 è pari a lire 66.282; per gli operai agricoli e florovivaisti l’esempio riportato porta a una retribuzione minima oraria di lire 10.197.

Accrediti contributivi

La circolare conferma l’inapplicabilità nel settore agricolo delle disposizioni del primo periodo del comma 1 e del comma 2 dell’art. 7 della legge n. 638/1983, in forza del comma 5 del medesimo articolo.

Regolarizzazione del pregresso

Per i rapporti part-time instaurati dopo la stipula dei rispettivi contratti collettivi nazionali, i dati occupazionali e retributivi dei periodi precedenti devono essere dichiarati con il modello DMAG per ciascun trimestre del periodo pregresso. Se il datore di lavoro ha già presentato la dichiarazione di manodopera per il trimestre interessato, nel campo "tipo denuncia" va apposta nella seconda casella la sigla "v".

Termini di presentazione e interessi

In applicazione della circolare n. 292/1993, le dichiarazioni trimestrali relative ai lavoratori part-time e quelle dei periodi pregressi possono essere presentate entro il 25 gennaio 1999, termine fissato per la denuncia della manodopera occupata nel quarto trimestre 1998. Sulle contribuzioni dovute per i periodi regolarizzati si applicano gli interessi al tasso legale, calcolati tenendo conto delle scadenze di versamento di ciascun trimestre.

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