Circolare numero 30 del 05-11-1998 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce istruzioni operative sull’ordinanza ministeriale n. 2873/1998, che dispone la sospensione dei pagamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e sanitari per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali in alcune province di Liguria e Toscana. La sospensione riguarda i contribuenti residenti o con sede operativa nei comuni indicati, limitatamente alle abitazioni o immobili produttivi oggetto di ordinanza di sgombero per inagibilità totale o parziale. Sono precisati termini, effetti, esclusioni, modalità di domanda, documentazione da allegare, gestione delle denunce periodiche e data entro cui effettuare il recupero dei versamenti sospesi.
Sospensione dei versamenti contributivi per gli eventi alluvionali del 27 settembre-2 ottobre 1998
Sospensione dei contributi per gli eventi alluvionali del 27 settembre-2 ottobre 1998
La circolare impartisce istruzioni operative in relazione all’ordinanza del Ministro dell’interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2873 del 19 ottobre 1998, pubblicata in G.U. il 24 ottobre 1998. Il provvedimento introduce una sospensione straordinaria dei versamenti contributivi e di alcuni adempimenti per i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali che hanno interessato territori della Liguria e della Toscana.
Ambito di applicazione territoriale e soggettivo
La sospensione riguarda le persone fisiche e le persone giuridiche che, alla data degli eventi calamitosi, risultavano residenti o avevano sede operativa nei comuni elencati per le province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato. Il beneficio è riconosciuto solo se le abitazioni o gli immobili sede di attività produttive sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Tra i comuni indicati figurano, per la Liguria, vari centri delle province di Imperia, La Spezia, Savona e Genova; per la Toscana, i comuni della provincia di Lucca e quelli della provincia di Prato espressamente richiamati dalla circolare. Il riferimento normativo è all’art. 3 dell’ordinanza n. 2873/1998, che sostituisce le previsioni delle precedenti ordinanze n. 2854/98 e n. 2853/98.
Oggetto della sospensione
Dal 27 settembre 1998 al 31 dicembre 1998 sono sospesi i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, inclusa la quota a carico dei dipendenti, nonché i contributi dovuti per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e successive modificazioni. La sospensione opera per i termini che scadono nel periodo compreso tra le due date e riguarda in particolare i contributi riferiti ai mesi settembre-novembre 1998.
La circolare precisa inoltre che il beneficio si estende ai debiti contributivi già oggetto di rateazione e alle regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.
Effetti su sanzioni, termini e procedure
Durante il periodo di sospensione non devono essere comminate le sanzioni civili e/o amministrative previste dalla normativa vigente per gli inadempimenti ricadenti nel periodo agevolato. La sospensione si applica anche ai termini relativi ad azioni legali e a quelli concernenti procedimenti amministrativi che richiedano adempimenti con scadenza compresa nel medesimo arco temporale.
La circolare evidenzia inoltre che il beneficio produce effetti anche sui termini per la presentazione delle denunce mensili e trimestrali, modelli 031/R e 031/CM. In caso di mancata presentazione nei termini, per il periodo settembre-novembre 1998 non devono essere applicate le sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.
Recupero dei versamenti sospesi
L’ordinanza non disciplina in modo specifico il recupero delle somme non versate per effetto della sospensione. Per tale ragione, salvo ulteriori disposizioni legislative, il versamento differito delle partite contributive deve essere eseguito in unica soluzione entro il 4 gennaio 1999, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.
Domanda di sospensione e documentazione richiesta
La sospensione non opera automaticamente, ma deve essere richiesta con apposita domanda da presentare entro il 4 gennaio 1999 presso gli uffici Enpals di Genova, Sanremo e Firenze, competenti per territorio.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dell’ordinanza sindacale di sgombero richiamata dall’art. 3 dell’ordinanza ministeriale n. 2873;
- dichiarazione, resa ai sensi della normativa sull’autocertificazione, attestante che il richiedente ha residenza o sede legale in uno dei comuni colpiti;
- per i soggetti residenti o aventi sede legale altrove, dichiarazione autocertificata da cui risulti lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive da differire si riferiscono esclusivamente a tale attività.
La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni allegate.
Adempimenti dichiarativi e compilazione dei modelli
La sospensione incide anche sulle denunce contributive. Le imprese devono presentare improrogabilmente entro il 4 gennaio 1999 le denunce mensili e trimestrali relative al periodo agevolato, comprese quelle trasmesse su supporti magnetici.
Per la compilazione dei modelli 031/R, la circolare dispone di indicare:
- nel quadro B, il codice "A13";
- nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi sospesi, il codice causale "025" in luogo del codice ordinario "020".
Tale indicazione serve a evitare l’automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate in ritardo.
Punti principali
Ambito soggettivo e territoriale
Sono beneficiari della sospensione le persone fisiche e giuridiche residenti o con sede operativa, alla data degli eventi, nei comuni elencati delle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato. Il beneficio riguarda i soggetti le cui abitazioni o immobili sede di attività produttive siano stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale.
Oggetto della sospensione
Sono sospesi, dal 27 settembre 1998 al 31 dicembre 1998, i pagamenti dei contributi di previdenza e assistenza sociale, compresa la quota a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ex art. 31 della legge 41/1986 e successive modificazioni. La sospensione opera per i termini di versamento che scadono nel periodo indicato e per i contributi riferiti ai mesi settembre-novembre 1998.
Effetti su sanzioni, azioni e procedimenti
Durante il periodo di sospensione non devono essere irrogate sanzioni civili o amministrative per i mancati adempimenti ricadenti nel periodo agevolato. La sospensione si estende anche ai termini relativi ad azioni legali e ai procedimenti amministrativi che richiedono adempimenti con scadenze comprese nel medesimo arco temporale. Il beneficio si applica anche a debiti contributivi già rateizzati e a regolarizzazioni rateali per condoni previdenziali ancora in corso.
Recupero delle somme sospese
L’ordinanza non prevede modalità particolari di recupero delle somme non versate; pertanto, salvo ulteriori disposizioni legislative, il versamento differito deve essere effettuato in unica soluzione entro il 4 gennaio 1999, senza sanzioni, interessi o altri oneri.
Denunce mensili e trimestrali
La sospensione produce effetti anche sui termini di presentazione delle denunce mensili e trimestrali (modd. 031/R e 031/CM). Per le denunce relative al periodo settembre-novembre 1998 non devono essere applicate sanzioni amministrative in caso di ritardo, ma gli adempimenti devono essere comunque presentati improrogabilmente entro il 4 gennaio 1999, anche dalle imprese che utilizzano supporti magnetici.
Domanda di sospensione e documentazione
La sospensione non è automatica ma richiede espressa domanda da presentare entro il 4 gennaio 1999 presso gli uffici Enpals di Genova, Sanremo e Firenze, competenti per territorio. Alla domanda occorre allegare: copia dell’ordinanza sindacale di sgombero; dichiarazione autocertificata attestante la residenza o la sede legale in uno dei comuni colpiti; per i soggetti residenti o aventi sede altrove, dichiarazione autocertificata che attesti lo svolgimento dell’attività nelle zone interessate e che le obbligazioni contributive da differire riguardano esclusivamente tale attività. La domanda può essere redatta anche sul retro delle dichiarazioni stesse.
Compilazione dei modelli contributivi
Per la compilazione dei modd. 031/R le imprese devono indicare nel quadro B il codice "A13" e nel quadro C, oltre al periodo di riferimento e agli importi dei contributi sospesi, il codice causale "025" al posto del codice ordinario "020", così da evitare l’automatica applicazione delle sanzioni civili sulle somme versate tardivamente.
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