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Circolare

Circolare numero 234 del 6-11-1998

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare dispone alle sedi provinciali la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli vigenti al 30 ottobre 1998, ai fini della determinazione dei salari medi per l’anno 1999. Vengono richiamate la normativa di riferimento, i contratti collettivi applicabili, le modalità di trasposizione del nuovo ordinamento professionale dei settori agricolo e florovivaistico, nonché i criteri da seguire per i contratti di riallineamento. Sono inoltre indicate le istruzioni operative, la modulistica da utilizzare e il termine del 15 dicembre 1998 per l’invio della documentazione alla Direzione centrale.

Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli OTD e OTI al 30.10.1998 per la determinazione delle medie salariali

Rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai agricoli OTD e OTI al 30.10.1998

La circolare disciplina la rilevazione delle retribuzioni medie provinciali dei lavoratori agricoli in vigore al 30 ottobre 1998, necessaria per la determinazione delle medie salariali per l’anno 1999. L’intervento è rivolto alle sedi provinciali, chiamate a operare con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali e datoriali, dell’ufficio provinciale del lavoro e dell’INAIL.

Quadro normativo di riferimento

La determinazione delle retribuzioni medie provinciali valevoli per il 1999 segue la procedura prevista dal d.p.r. n. 488 del 27 aprile 1968 e dall’art. 3 della l. n. 457 dell’8 agosto 1972. La circolare richiama inoltre la circolare n. 224 del 14 novembre 1997, le cui disposizioni vengono espressamente richiamate come parte integrante del nuovo documento.

Sul piano contributivo, la circolare distingue più fattispecie:

  • per i concedenti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano a essere prese a riferimento le retribuzioni medie giornaliere determinate per il 1999;
  • per i datori di lavoro agricoli che occupano operai a tempo determinato, le retribuzioni medie convenzionali del 1999 non assumono rilevanza ai fini del calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali, in forza dell’art. 4 del d.l.vo 16 aprile 1997, n. 146;
  • per le qualifiche degli o.t.d. con retribuzioni contrattuali superiori alla retribuzione convenzionale provinciale 1996, i contributi vanno calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate;
  • per le qualifiche per le quali non si è verificato il superamento del salario medio 1996, i contributi per il 1999 restano calcolati sui salari convenzionali determinati per ciascuna provincia nel 1996.

Viene inoltre richiamato l’art. 1, comma 1, della l. 7 dicembre 1989, n. 389, secondo cui la retribuzione base per il calcolo dei contributi non può essere inferiore ai minimi fissati da leggi, regolamenti, contratti collettivi o accordi collettivi/individuali se più favorevoli.

Contratti collettivi da considerare nella rilevazione

La rilevazione deve essere effettuata avendo riguardo alla disciplina dei seguenti contratti:

  • c.c.n.l. per gli operai agricoli e florovivaisti del 10 luglio 1998;
  • c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 16 luglio 1998;
  • c.c.n.l. per i dipendenti delle cooperative e dei consorzi agrari del 2 luglio 1998;
  • c.c.n.l. per i dipendenti dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario del 9 giugno 1998;
  • c.c.n.l. per i dipendenti di aziende cooperative di trasformazione prodotti agricoli, zootecnici e lavorazione prodotti alimentari del 12 luglio 1995;
  • contratti integrativi regionali del settore idraulico-forestale;
  • contratti integrativi provinciali dei settori tradizionale, florovivaistico e cooperativistico;
  • contratti integrativi provinciali relativi ad altri settori produttivi agricoli presenti nelle singole realtà provinciali.

Settori agricolo e florovivaistico: nuovo ordinamento professionale

Il c.c.n.l. del 10 luglio 1998 ha confermato le modifiche già introdotte dalla precedente contrattazione in materia di ordinamento professionale e retributivo. Gli operai agricoli e florovivaisti risultano classificati per aree professionali, che hanno sostituito le precedenti qualifiche.

Poiché, ai fini della rilevazione dei salari medi provinciali, la normativa continua a fare riferimento alle qualifiche, nelle province in cui i c.i.p.l. siano stati rinnovati e sia stato adottato il nuovo ordinamento professionale la rilevazione deve essere effettuata ricondicendo le aree alle qualifiche preesistenti. L’Istituto richiama la direttiva ministeriale n. 6/ps/51265/8-a del 30 giugno 1997, già favorevole a tale impostazione.

L’operazione può essere eseguita:

  • indicando un unico valore retributivo per ciascuna qualifica;
  • oppure riportando nel modello i parametri economici contrattuali con l’indicazione dell’incidenza di ciascun parametro nella medesima qualifica.

Nelle province in cui non vi sia stato il rinnovo dei c.i.p.l., le retribuzioni contrattuali delle singole qualifiche sono invece rappresentate dai minimi salariali di area previsti dalla norma transitoria.

Retribuzioni contrattuali e incremento del 2,7%

In materia retributiva, il c.c.n.l. conferma l’autonomia della contrattazione di secondo livello. Ai fini della rilevazione delle retribuzioni medie valide al 30 ottobre, assumono rilievo le norme di trattamento economico del nuovo c.c.n.l.

La circolare precisa che dal 1 luglio 1998 sono previsti aumenti retributivi pari al 2,7% per i salari contrattuali vigenti nelle singole province, da applicare ai livelli professionali stabiliti nei rinnovi provinciali attuati in conformità al c.c.n.l. 19 luglio 1995.

Dove il contratto provinciale non sia stato rinnovato secondo tali disposizioni, il salario contrattuale delle singole qualifiche, sempre dal 1 luglio 1998, è costituito dai minimi salariali di area fissati a livello nazionale, già comprensivi dell’aumento. Tali minimi si applicano ai profili professionali previsti nei contratti provinciali non rinnovati secondo questa corrispondenza:

  • prima area: lavoratori specializzati super e specializzati;
  • seconda area: lavoratori qualificati super e qualificati;
  • terza area: lavoratori comuni.

Nei territori con c.i.p.l. rinnovati, i salari contrattuali provinciali incrementati del 2,7% costituiscono dunque la base per la determinazione dei salari medi provinciali; nelle province senza rinnovo, rilevano i minimi salariali di area.

Contratti di riallineamento nel Mezzogiorno

Le sedi provinciali del Mezzogiorno non devono considerare, nella rilevazione delle retribuzioni medie convenzionali, le retribuzioni concordate per i programmi di graduale riallineamento retributivo previsti dall’art. 5 della l. 28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall’art. 23 della l. 24 giugno 1997, n. 196.

La circolare ribadisce che tali retribuzioni, pur risultando da accordi provinciali, si applicano solo alle singole aziende che abbiano recepito il programma di riallineamento mediante deposito del relativo verbale. Poiché non trovano applicazione generale alla totalità dei rapporti di lavoro, esse non incidono sulla rilevazione oggetto della circolare.

Modulistica e modalità di compilazione

I modelli di rilevazione sono inviati alle sedi per posta elettronica e predisposti dalla Direzione in formato Excel per i quattro settori agricoli più rappresentativi:

  • tradizionale;
  • florovivaistico;
  • idraulico-forestale;
  • cooperative.

I modelli contrassegnati dalla sigla 1 rm devono essere utilizzati per gli o.t.d.; quelli contrassegnati dalla sigla 2 rm per gli o.t.i. In allegato a ciascun modello sono trasmesse note esplicative in formato Word, necessarie per la corretta compilazione.

Per settori diversi da quelli elencati, i modelli devono essere predisposti dalle S.A.P.

La circolare distingue inoltre tra i vari settori:

  • nei modelli per i settori idraulico-forestale e cooperative sono prestampati gli importi degli elementi costitutivi il salario nazionale, distinti per qualifica e validi sull’intero territorio nazionale;
  • nei modelli per i settori tradizionale e florovivaistico non sono riportati valori retributivi prestampati, in ragione delle discipline contrattuali richiamate.

Le sedi devono inserire i livelli retributivi determinati dai c.i.p.l. rinnovati e i relativi aumenti del 2,7%; ove il rinnovo manchi, devono indicare i valori della nota 1, già comprensivi dell’aumento.

Istruzioni operative e scadenza finale

Le sedi sono invitate ad avviare tempestivamente le operazioni di rilevazione, in modo da rispettare la sequenza delle fasi successive di lavorazione:

  • esame delle rilevazioni provinciali;
  • determinazione ed elaborazione dei salari medi provinciali;
  • attività preliminare al parere della commissione centrale;
  • trasmissione al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la predisposizione, emissione e pubblicazione dei decreti ministeriali.

Completata la rilevazione, la documentazione deve essere inviata alla Direzione centrale entrate contributive, via Chopin n. 49, improrogabilmente entro il 15 dicembre 1998. Devono essere trasmessi:

  • i modelli 1 e 2 r.m. compilati per ciascun settore di attività, sottoscritti dal funzionario compilatore, dal dirigente di sede e dai rappresentanti dell’u.p.l.m.o., dell’I.N.A.I.L. e delle organizzazioni datoriali e sindacali;
  • il verbale della riunione con i rappresentanti indicati;
  • la nota illustrativa dei dati retributivi rilevati;
  • una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 1998;
  • una copia dei c.i.p.l. rinnovati nel corso dell’anno e relativi ai settori produttivi agricoli operanti nella provincia.

Minimi salariali di area

La nota 1 allegata alla circolare riporta i minimi salariali di area per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato nei settori tradizionale e florovivaistico, distinti per qualifica e, rispettivamente, per paga giornaliera e mensile. Tali valori costituiscono il riferimento da utilizzare nelle province prive di rinnovo dei c.i.p.l., secondo le corrispondenze indicate dalla circolare.

Punti principali

Finalità della rilevazione

Le sedi provinciali devono rilevare, con la collaborazione delle parti sociali e degli enti interessati, le retribuzioni medie provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato vigenti al 30 ottobre 1998. La rilevazione serve alla determinazione delle medie salariali per l’anno 1999, secondo la procedura ministeriale prevista.

Quadro normativo e criteri contributivi

La determinazione delle retribuzioni medie provinciali per il 1999 avviene secondo il d.p.r. n. 488/1968 e l’art. 3 della l. n. 457/1972. La circolare chiarisce che per i concedenti dei compartecipanti familiari e piccoli coloni continuano a valere le retribuzioni medie giornaliere determinate per il 1999, mentre per gli operai agricoli a tempo determinato, per effetto del d.l.vo n. 146/1997, le retribuzioni medie convenzionali del 1999 non rilevano ai fini contributivi. Nei casi di qualifiche con retribuzioni contrattuali superiori alla retribuzione convenzionale provinciale 1996, i contributi sono calcolati sulle retribuzioni effettivamente erogate; negli altri casi restano fermi i salari convenzionali provinciali del 1996.

Contratti collettivi da considerare

La rilevazione deve tener conto dei contratti collettivi nazionali e dei livelli di contrattazione decentrata applicabili ai diversi settori agricoli: c.c.n.l. agricoltori e florovivaisti del 10.07.1998, addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria del 16.07.1998, cooperative e consorzi agrari del 2.07.1998, consorzi di bonifica e miglioramento fondiario del 9.06.1998, aziende cooperative di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e alimentari del 12.07.1995, oltre ai contratti integrativi regionali e provinciali nei settori richiamati.

Settore agricolo e florovivaistico: ordinamento professionale

Il c.c.n.l. 10.07.1998 ha confermato il nuovo ordinamento professionale basato su aree professionali, sostitutive delle precedenti qualifiche. Poiché la normativa per la rilevazione dei salari medi provinciali continua a riferirsi alle qualifiche, nelle province in cui i c.i.p.l. siano stati rinnovati la rilevazione deve essere ricondotta alle qualifiche tramite la parametrazione economica delle aree. Tale impostazione può essere attuata indicando un unico valore per ciascuna qualifica oppure riportando i parametri economici con l’incidenza di ciascun parametro. Dove il rinnovo non vi sia stato, si utilizzano i minimi salariali di area.

Retribuzioni contrattuali e aumento del 2,7%

Il nuovo c.c.n.l. prevede aumenti retributivi dal 1 luglio 1998: i salari contrattuali vigenti nelle singole province, nei rinnovi provinciali attuati in coerenza con il c.c.n.l. 19.07.1995, sono incrementati del 2,7% per ciascun livello professionale. Nelle province senza rinnovo del contratto provinciale, dal 1 luglio 1998 il salario contrattuale è rappresentato dai minimi salariali di area fissati a livello nazionale, già comprensivi dell’aumento. I minimi si applicano ai profili professionali secondo i criteri indicati: prima area per specializzati super e specializzati, seconda area per qualificati super e qualificati, terza area per comuni.

Esclusione dei contratti di riallineamento

Le sedi provinciali del Mezzogiorno, nella rilevazione delle retribuzioni medie convenzionali, non devono considerare le retribuzioni concordate nei programmi di graduale riallineamento retributivo ex art. 5 l. n. 608/1996, come modificato dalla l. n. 196/1997. Tali retribuzioni valgono solo per le aziende che abbiano recepito il programma con deposito del relativo verbale e non si applicano alla generalità dei rapporti di lavoro.

Modulistica e compilazione

I modelli di rilevazione sono inviati alle sedi via posta elettronica e predisposti in formato Excel per i quattro settori principali: tradizionale, florovivaistico, idraulico-forestale e cooperative. I modelli 1 rm sono destinati agli o.t.d., i modelli 2 rm agli o.t.i.; in allegato vengono fornite note esplicative in formato Word. Per settori diversi, i modelli devono essere predisposti dalle S.A.P. Nei modelli idraulico-forestale e cooperative sono prestampati gli importi del salario nazionale, mentre nei settori tradizionale e florovivaistico i valori devono essere inseriti dalle sedi in base ai c.i.p.l. rinnovati o, in mancanza di rinnovo, ai valori della nota 1.

Adempimenti finali e termine del 15 dicembre 1998

Le sedi devono attivare tempestivamente la rilevazione per consentire l’esame delle risultanze provinciali, l’elaborazione dei salari medi, l’attività preparatoria al parere della commissione centrale e l’invio al Ministero del lavoro per l’adozione e pubblicazione dei decreti ministeriali. Entro il 15 dicembre 1998 devono essere trasmessi alla Direzione centrale entrate contributive: i modelli 1 e 2 r.m. compilati e sottoscritti, il verbale della riunione con i rappresentanti interessati, la nota illustrativa dei dati retributivi, una copia delle tabelle salariali vigenti al 30 ottobre 1998 e una copia dei c.i.p.l. rinnovati nel corso dell’anno.

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