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Sentenza

Sentenza del 02/04/2015 n. 734 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

I.C.I. - soggettività passiva - dies a quo - trascrizione domanda ex art. 2932 c.c. - è tale

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente sosteneva di essere divenuto soggetto passivo ICI soltanto dal 2009, data di trascrizione della sentenza costitutiva che aveva disposto il trasferimento dell'immobile ai sensi dell'art. 2932 c.c. e non anche per il periodo 2005-2008. La domanda giudiziale di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre era stata trascritta nel 1999, mentre la sentenza di accoglimento era stata trascritta nel 2009. Il Comune riteneva invece che gli effetti del trasferimento retroagissero alla trascrizione della domanda giudiziale.

La decisione

La decisione di primo grado, favorevole al contribuente, è stata riformata. La Commissione ha accolto l'appello del Comune di Carpi, riconoscendo che gli effetti traslativi della sentenza ex art. 2932 c.c. retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale, purché anche questa sia stata trascritta. Pertanto, il contribuente era soggetto passivo ICI per le annualità 2005-2008 e doveva versare l'imposta. È stata inoltre disposta la condanna alla rifusione delle spese del grado, liquidate in 500 euro.

Norme richiamate

  • Art. 2932 c.c.

    Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto

    La sentenza che dispone il trasferimento dell'immobile produce effetti costitutivi, i quali, ai fini considerati, retroagiscono alla data di trascrizione della domanda giudiziale quando quest'ultima sia stata trascritta.

  • Art. 2652 c.c.

    Trascrizione delle domande giudiziali

    La trascrizione della domanda giudiziale prenota, nei confronti dei terzi, gli effetti della successiva sentenza favorevole, assicurando una tutela anticipata del diritto che sarà acquistato.

  • Normativa ICI sulla soggettività passiva

    L'imposta è dovuta dal soggetto risultante proprietario dell'immobile secondo gli effetti traslativi riconosciuti dall'ordinamento e dalle risultanze catastali. Nel caso concreto, tali effetti sono stati fatti decorrere dal 1999.

Massime di principio

  • Quando una sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. trasferisce un immobile, gli effetti del trasferimento possono retroagire alla data di trascrizione della domanda giudiziale, se anche la domanda è stata trascritta.
  • Ai fini dei tributi immobiliari, il soggetto che ha trascritto la domanda giudiziale può essere considerato proprietario e soggetto passivo per il periodo successivo alla trascrizione della domanda e precedente alla trascrizione della sentenza.
  • Il passaggio in giudicato della sentenza o la sua dichiarazione di esecutività non sono necessari per produrre tale effetto retroattivo, secondo il principio applicato nella decisione.
  • La trascrizione della domanda giudiziale svolge una funzione di prenotazione degli effetti della futura sentenza e può incidere anche sulla determinazione della soggettività passiva tributaria.
  • L'acquirente considerato soggetto passivo per il periodo anteriore alla sentenza può eventualmente rivalersi sul venditore inadempiente per i danni subiti, ma tale rapporto interno non elimina l'obbligo tributario verso il Comune.

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