Sentenza del 20/09/2019 n. 7042 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 185/2019 ACCERTAMENTO - LIQUIDAZIONE E CONTROLLI - TIPOLOGIE - Accertamento d'ufficio - Criteri per la scelta del metodo e relativo obbligo di motivazione - Analitico in caso di parziale inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili - Induttivo in caso di assoluta inattendibilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva determinato maggiori ricavi, ai fini Irpef, addizionali locali, Iva e Irap per l'anno 2012, utilizzando un metodo induttivo-extracontabile. In particolare, aveva preso come riferimento l'incasso registrato il lunedì dell'Angelo, pari a 1.966,50 euro, moltiplicandolo per i 32 giorni di apertura dell'agriturismo. La contribuente contestava l'assenza dei presupposti per il metodo induttivo e l'insufficiente motivazione dell'avviso, sostenendo che le scritture contabili non erano totalmente inattendibili.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Napoli ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha confermato l'annullamento dell'accertamento. Il giudice ha rilevato che la modesta differenza, pari al 2,2%, tra l'incasso del 2012 e la media degli incassi del lunedì dell'Angelo dei due anni precedenti non dimostrava irregolarità contabili. Inoltre, non risultavano lavoratori irregolari né sproporzioni tra forza lavoro e ricavi dichiarati. L'avviso non motivava adeguatamente la totale inattendibilità delle scritture contabili, requisito necessario per procedere con metodo induttivo. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 1.000 euro di spese del grado di appello, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Art. 2729 del codice civile
presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.
Nel metodo analitico-extracontabile l'Ufficio può integrare o correggere le risultanze contabili anche mediante presunzioni semplici, purché siano gravi, precise e concordanti.
Artt. 2727 e 2729 del codice civile
elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ.
Quando la contabilità è assolutamente inattendibile e l'accertamento induttivo è adeguatamente motivato, l'Amministrazione può utilizzare anche elementi indiziari privi dei requisiti necessari per costituire una presunzione semplice.
Massime di principio
- Il metodo analitico-extracontabile presuppone una inattendibilità solo parziale delle scritture: l'Ufficio deve individuare e correggere specifiche lacune, senza poter ignorare integralmente la contabilità.
- Il metodo induttivo richiede invece una inattendibilità assoluta o comunque tale da compromettere l'affidabilità complessiva delle scritture contabili; tale condizione deve essere esplicitamente motivata nell'avviso di accertamento.
- Un singolo dato presuntivo, soprattutto se fondato su una giornata o su un evento particolare, non è sufficiente a dimostrare l'irregolarità dei ricavi quando è compatibile con la continuità e la congruità della contabilità dichiarata.
- La motivazione dell'avviso deve spiegare sia perché è stato scelto uno specifico metodo di accertamento sia perché i criteri utilizzati sono idonei a determinare i maggiori ricavi o imponibili.
- L'assenza di ulteriori anomalie, come lavoro irregolare o sproporzione tra personale e ricavi, può indebolire la tesi dell'assoluta inattendibilità della contabilità.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe verificare se l'Amministrazione abbia dimostrato concretamente l'inattendibilità totale delle scritture e se il calcolo dei maggiori ricavi sia fondato su dati rappresentativi dell'intera attività, anziché su un campione isolato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 49 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 570 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 574 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 688 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 965 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 20 set 2019Sentenza del 20/09/2019 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →