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Sentenza

Sentenza del 31/03/2017 n. 8439 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento contestando, tra l'altro, l'illegittimità dell'attività istruttoria e la violazione delle garanzie previste dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto redigere un verbale per ogni attività di verifica e rispettare il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emissione dell'atto. Ha inoltre dedotto la formazione di un giudicato interno per mancata contestazione delle proprie eccezioni, l'illegittima utilizzazione di documentazione acquisita presso un terzo e la carenza di motivazione dell'avviso per mancata allegazione o riproduzione del verbale formato nei confronti dell'amministratore quale imprenditore individuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società. Ha escluso la formazione di un giudicato interno, precisando che il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto e non le qualificazioni giuridiche. Ha inoltre stabilito che le garanzie dell'art. 12 dello Statuto del contribuente operano principalmente quando accessi, ispezioni o verifiche si svolgono nei locali del contribuente destinatario dell'accertamento e non si estendono automaticamente al terzo nei cui confronti siano stati svolti accessi o acquisiti documenti. In materia IVA, pur richiamando l'obbligo di contraddittorio effettivo nei casi previsti, la Corte ha rilevato che la società non aveva indicato quali ulteriori concrete difese avrebbe potuto presentare. Un motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e un'ulteriore censura per genericità. La società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, Statuto dei diritti del contribuente

    termine dilatorio di sessanta giorni

    Le garanzie procedimentali, incluso il termine dilatorio, presuppongono normalmente accessi, ispezioni o verifiche nei locali del contribuente destinatario dell'atto. Non si estendono automaticamente a un soggetto diverso, quando l'Amministrazione utilizzi elementi acquisiti nell'ambito di verifiche svolte presso terzi.

  • D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 6

    necessità di redazione di apposito verbale qualora l'accesso vi sia stato

    Il verbale è necessario in presenza di un accesso presso i locali del contribuente, anche per consentire l'esercizio delle facoltà difensive connesse alla consegna del processo verbale di constatazione. Non ogni attività istruttoria svolta presso uffici dell'Amministrazione o presso terzi richiede un autonomo verbale nei confronti del contribuente accertato.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 2 e ultimo comma

    La contestazione della motivazione o dell'utilizzo di documentazione richiede l'individuazione puntuale della violazione e, in sede di cassazione, la riproduzione degli elementi necessari per verificare il contenuto dell'avviso; in mancanza, il motivo può essere dichiarato inammissibile.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, comma 3

    Il principio di non contestazione riguarda le allegazioni di fatto rilevanti per la decisione e non comporta acquiescenza o giudicato interno sulle valutazioni giuridiche prospettate dalla controparte.

  • D.Lgs. n. 218 del 1997, art. 5-bis

    La censura fondata su tale disposizione è rimasta assorbita, poiché la società non ha dimostrato l'applicabilità delle specifiche garanzie procedimentali invocate.

  • Principio del contraddittorio endoprocedimentale per i tributi armonizzati, elaborato da Cass., Sezioni Unite, n. 24823/2015

    Per l'IVA, la violazione del contraddittorio può invalidare l'atto, ma il contribuente deve indicare in giudizio ragioni difensive concrete e non meramente pretestuose che avrebbe potuto far valere se fosse stato previamente ascoltato.

Massime di principio

  • Le garanzie dello Statuto del contribuente sono collegate soprattutto all'invasività dell'accesso o della verifica nei locali del soggetto destinatario dell'accertamento; l'acquisizione di documenti presso terzi non comporta automaticamente l'obbligo di applicare lo stesso iter garantistico.
  • In materia IVA, non è sufficiente lamentare astrattamente la mancata instaurazione del contraddittorio: il contribuente deve indicare quali specifiche argomentazioni o documenti avrebbe presentato e dimostrare che non si tratterebbe di difese meramente pretestuose.
  • Il principio di non contestazione non trasforma in fatti pacifici le qualificazioni giuridiche contenute negli atti processuali; occorre distinguere sempre tra fatti allegati e interpretazioni normative.
  • Per contestare in cassazione la motivazione o l'allegazione di documenti richiamati nell'avviso, il ricorrente deve riprodurre o indicare con precisione il contenuto rilevante degli atti e individuare la specifica statuizione impugnata.
  • Le doglianze di merito devono essere ricondotte a uno specifico motivo di ricorso previsto dalla legge; una critica generica o confusa può essere dichiarata inammissibile anche se astrattamente riferita alla fondatezza dell'accertamento.

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