L.R. Umbria 25/2010
Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge Umbria riduce, per un periodo limitato, la spesa degli organi politici regionali: taglio delle indennità di consiglieri e assessori per il 2011-2013 e revisione dei rimborsi e dei fondi dei gruppi consiliari. Alcune modifiche decorrono dall’1 gennaio 2011, mentre la riduzione del trattamento economico ex d.l. 138/2011 opera da ottobre 2011 fino a fine 2013.
Riduzione della spesa degli apparati politici regionali e modifiche a indennità e gruppi consiliari
Riduzione della spesa degli apparati politici regionali
La legge interviene sull’assetto economico degli organi politici della Regione Umbria in un quadro di contenimento della spesa pubblica. La disciplina riguarda indennità, rimborsi di permanenza in sede e finanziamento dei gruppi consiliari, con effetti in larga parte temporanei e con alcune modifiche strutturali alle leggi regionali richiamate.
Ambito di applicazione
La riduzione della spesa si applica:
- all’indennità spettante ai membri del Consiglio regionale;
- ai componenti della Giunta che non siano consiglieri regionali;
- alle spese per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Il provvedimento è adottato in coerenza con la normativa statale di coordinamento finanziario richiamata nella legge e opera esclusivamente nell’ambito della Regione Umbria.
Riduzione delle indennità di consiglieri e assessori
Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’indennità corrisposta ai consiglieri regionali e agli assessori regionali è ridotta del 10 per cento, limitatamente alla parte eccedente 80.000 euro rispetto a quanto percepito nel 2010. Ai fini di tale riduzione non si tiene conto degli effetti derivanti dall’applicazione della disciplina statale sul trattamento economico del personale pubblico richiamata dalla legge regionale.
Inoltre, a decorrere dal mese di ottobre 2011 e fino a tutto il 2013, l’indennità dei medesimi soggetti è ulteriormente ridotta, senza effetti ai fini previdenziali, in attuazione della normativa statale richiamata sulla riduzione dei costi degli apparati politici.
Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale
La legge riscrive la disciplina della diaria/rimborso per la permanenza nella sede regionale dei consiglieri. Il rimborso è articolato in una parte fissa e in una quota aggiuntiva legata alla partecipazione alle riunioni degli organi consiliari.
Per i consiglieri regionali il rimborso è pari a:
- tre ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati, quale parte fissa;
- un quarto della parte fissa, per la partecipazione alle riunioni degli organi di cui sono componenti.
Gli organi rilevanti sono Consiglio regionale, Ufficio di presidenza, Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, comitati permanenti e Collegio dei revisori dei conti.
La quota aggiuntiva:
- non è corrisposta in caso di assenza a tutte le sedute;
- è ridotta proporzionalmente alle assenze;
- è riconosciuta integralmente solo in presenza a tutte le sedute previste.
Per i consiglieri componenti della Giunta regionale e per i componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali la diaria mensile è fissata in quattro ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati.
Per il Presidente del Consiglio regionale e per il Presidente della Giunta regionale, il rimborso delle spese di permanenza in sede è rimesso rispettivamente alla determinazione dell’Ufficio di presidenza e della Giunta regionale.
Modifiche al regime delle indennità dei consiglieri
La legge interviene sulla disciplina delle indennità dei consiglieri regionali, sostituendo un parametro numerico nella legge regionale del 2007. Il contenuto consolidato va letto come adeguamento tecnico della normativa sull’indennità dei consiglieri, coordinato con le riduzioni economiche introdotte dalla stessa legge.
Finanziamento e funzionamento dei gruppi consiliari
La disciplina dei gruppi consiliari viene modificata in due punti:
- per le unità di personale previste ma non utilizzate, ai gruppi è corrisposto un importo pari al 30 per cento del trattamento economico lordo iniziale mensile di un dipendente regionale di categoria B, livello economico iniziale, con esclusione di INPS, INAIL e TFR;
- il fondo per le spese non è più riferito al solo “Gruppo”, ma è istituito per ogni gruppo politico e per il Gruppo misto, ai fini del pagamento delle spese previste dalla legge.
Limiti di spesa e tetto massimo
Gli importi disciplinati dalla legge per indennità, rimborsi e spese collegati ai soggetti indicati non possono comunque superare la spesa massima stabilita dalla normativa statale richiamata sugli interventi urgenti per enti locali e regioni.
Norme transitorie e decorrenza
La legge stabilisce espressamente che:
- le disposizioni dell’articolo sulla riduzione delle indennità si applicano solo per gli anni 2011, 2012 e 2013;
- le modifiche alla disciplina dei rimborsi e dei gruppi consiliari entrano in vigore dall’1 gennaio 2011;
- l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale devono rideterminare i rimborsi di permanenza in sede dei rispettivi presidenti, secondo la nuova disciplina.
Valutazione di attualità
Le disposizioni sono in larga parte riferite a periodi già conclusi, in particolare agli anni 2011-2013, e riguardano spese e trattamenti economici non più attuali. Per questo l’atto ha oggi rilevanza prevalentemente storica e ricognitiva, più che applicativa.
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