Sentenza n. 696/2026 - Roma, Sezione 3
per l’annullamento - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.10.2022, pubblicato in G.U. n. 251 del 26.10.2022, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”; - degli Accordi Rep. Atti n. 181/CSR del 7.11.2019 e Rep. Atti n. 213/CSR del 28.9.2022 in sede di Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome adottati ai sensi dell’art. 9-ter d.l. n. 78/2015, convertito dalla l. n. 125/2015, e relativi alla individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2018, ivi compresi i relativi allegati; - del decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6.7.2022, pubblicato in G.U. n. 216 del 15.9.2022, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispostivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e relativi allegati; - della circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29.7.2019 che prevede la ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o connesso e comunque esecutivo dei predetti atti impugnati, con particolare riguardo alla determinazione dirigenziale dell’Assessorato Sanità, Salute e Politiche Sociali - Dipartimento Sanità e Salute della Regione Autonoma della Valle d’Aosta n. 8049 del 14.12.2022 recante “definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione dei relativi importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa della Regione Autonoma Valle d’Aosta per gli anni 2015, 2016, 2017 E 2018” e relativi allegati (per brevità anche solo il “provvedimento di recupero”).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, accordi Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimento regionale di individuazione dell’importo dovuto a titolo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa ha impugnato il complesso degli atti statali e regionali attuativi del meccanismo di payback per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018. Ha dedotto l’illegittimità costituzionale e l’incompatibilità con i principi dell’Unione europea, lamentando in particolare la retroattività della disciplina, la lesione del legittimo affidamento, la violazione delle tempistiche, dei principi di proporzionalità e trasparenza, nonché l’incidenza sulla concorrenza e sui contratti pubblici. Sono stati inoltre dedotti difetto di istruttoria e di motivazione in relazione all’utilizzo dei dati contabili del modello CE, voce BA0210, alla mancata distinzione tra costi dei beni e costi dei servizi accessori e al calcolo del fatturato al lordo dell’IVA. Le censure hanno riguardato anche il provvedimento regionale di recupero, recante l’individuazione dell’impresa e la quantificazione dell’importo dovuto.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure rivolte agli atti statali e generali del meccanismo di payback, richiamando la propria precedente giurisprudenza e la sentenza della Corte costituzionale n. 140 del 2024. Ha ritenuto il payback una misura ragionevole e proporzionata, qualificabile come contributo solidaristico, conforme alla riserva di legge e non lesiva del principio di irretroattività né del legittimo affidamento: il tetto nazionale del 4,4% era noto dal 2014, l’obbligo di ripiano era conoscibile dal 2015 e la disciplina successiva ha reso operative procedure già previste. Sono state escluse anche le dedotte violazioni dei principi euro-unitari e della disciplina dei contratti pubblici e della concorrenza, poiché il payback opera esternamente sui rapporti patrimoniali complessivi dell’impresa, in proporzione al fatturato realizzato con il SSN, senza modificare il contenuto dei contratti o l’esito delle gare. Il giudice ha escluso il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenendo la disciplina chiara e conforme ai principi di proporzionalità e trasparenza. Sono state respinte le censure istruttorie e motivazionali: i criteri ministeriali sono stati ritenuti uniformi e ragionevoli, l’onere della corretta contabilizzazione dei servizi accessori è stato posto a carico delle imprese e il riferimento al fatturato lordo IVA è stato considerato coerente con il costo sostenuto dal SSN. Quanto al provvedimento regionale applicativo, il TAR ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, poiché l’atto si limita a recepire dati contabili e a compiere operazioni matematiche vincolate, dando luogo a un rapporto patrimoniale di diritto soggettivo. Ha indicato la possibilità di riassumere la domanda davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 78/2015, convertito dalla l. 125/2015
Costituisce la base normativa del tetto di spesa per i dispositivi medici e del meccanismo di ripiano del superamento da parte delle imprese fornitrici.
art. 23 Cost.
La Corte costituzionale ha ritenuto non violata la riserva di legge, poiché la disciplina del payback individua soggetti, oggetto, misura e procedura del contributo solidaristico.
art. 11 c.p.a.
Consente la riassunzione davanti al giudice ordinario della domanda sulla quale è stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 74 c.p.a.
Consente, in presenza dei presupposti, una motivazione mediante richiamo a precedenti conformi, utilizzata dal TAR per la disciplina del payback.
Massime di principio
- Il meccanismo di payback sui dispositivi medici per gli anni 2015-2018 è compatibile con i principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità quando opera come contributo solidaristico destinato a riequilibrare il superamento del tetto di spesa sanitaria.
- Non è lesivo del principio di irretroattività o del legittimo affidamento un meccanismo di ripiano riferito ad annualità pregresse se l’esistenza del tetto di spesa e dell’obbligo di contribuzione era conoscibile dagli operatori già nel periodo di riferimento e la disciplina successiva si limita a rendere operative procedure già previste.
- Il payback sui dispositivi medici non incide, di per sé, sul contenuto dei singoli contratti pubblici né sull’esito delle gare quando opera esternamente sulla situazione patrimoniale complessiva dell’impresa, in proporzione al fatturato realizzato con il servizio sanitario nazionale.
- L’utilizzo di criteri uniformi fondati sui dati contabili del modello CE e sul fatturato al lordo dell’IVA non determina difetto di istruttoria o di motivazione se tali criteri sono coerenti con la quantificazione della spesa effettivamente sostenuta dal servizio sanitario nazionale e l’impresa è responsabile della corretta contabilizzazione dei servizi accessori.
- La determinazione regionale dell’importo dovuto a titolo di payback, quando si limita a recepire dati contabili e a svolgere calcoli predeterminati dalla legge e dagli atti ministeriali, costituisce attività vincolata e tecnico-contabile incidente su un rapporto patrimoniale di diritto soggettivo; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.
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