Sentenza del 16/04/2018 n. 1698 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Pubblicità - Cabine fotografiche - Insegna - Scopo pubblicitario - Esenzione imposta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'assoggettamento all'imposta comunale sulla pubblicità delle cabine fotografiche utilizzate anche come insegne per individuare il luogo di svolgimento dell'attività. Il ricorrente sosteneva che il mezzo avesse principalmente funzione di insegna e che ricorressero i presupposti per l'esenzione prevista dal d.lgs. n. 507/1993. Contestava inoltre il computo dell'intera struttura della cabina ai fini della superficie imponibile, rilevando che il pannello costituiva soltanto il supporto materiale dei messaggi.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta non corretta nei limiti in cui non considerava l'esenzione applicabile. Il concorrente scopo pubblicitario dell'insegna non esclude automaticamente il beneficio: l'esenzione deve essere riconosciuta quando la superficie pubblicitaria non supera 5 mq. Ai fini del calcolo non deve essere computata l'intera cabina, ma soltanto la superficie effettivamente recante il messaggio pubblicitario, escludendo il pannello che svolge una funzione meramente strumentale di supporto.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507/1993, disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità
La funzione di individuare il luogo in cui si svolge l'attività non impedisce l'esenzione quando il mezzo presenta anche uno scopo pubblicitario, purché la superficie rilevante resti entro il limite di 5 mq.
D.Lgs. n. 507/1993, limite dimensionale dell'esenzione
La soglia dimensionale deve essere verificata con riferimento alla superficie effettivamente destinata alla comunicazione pubblicitaria e non all'intera struttura che funge da supporto.
Massime di principio
- La presenza di una finalità pubblicitaria concorrente non esclude automaticamente l'esenzione prevista per le insegne: occorre verificare concretamente la superficie e la funzione del mezzo.
- Nel calcolo della superficie imponibile rileva l'area sulla quale sono esposti o applicati i messaggi pubblicitari, non l'intera struttura fisica che li sostiene.
- Per applicare l'esenzione è necessario confrontare la superficie effettivamente pubblicitaria con il limite normativo di 5 mq.
- Quando un manufatto svolge sia una funzione identificativa dell'attività sia una funzione promozionale, la qualificazione fiscale dipende dalle caratteristiche concrete del messaggio e dalla superficie pubblicitaria, non dalla sola presenza di elementi promozionali.
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