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Legge

L.R. Piemonte 31/2015

"Misure di armonizzazione e razionalizzazione di norme in materia di tributi regionali".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 31/2015

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Piemonte n. 31/2015 aggiorna termini di decadenza e rimborsi dei tributi regionali, disciplina tassa automobilistica, esenzioni e agevolazioni per veicoli ecologici, storici e di enti/volontariato, oltre a ripetibilità delle spese di notifica. Abroga una disposizione del 2009 e prevede un regime transitorio: alcune modifiche sulla tassa auto decorrono dal 1° aprile 2016.

Misure di armonizzazione e razionalizzazione dei tributi regionali piemontesi

Misure di armonizzazione e razionalizzazione dei tributi regionali

La legge interviene su più discipline tributarie regionali del Piemonte, con finalità di coordinamento dei termini, delle agevolazioni e delle modalità applicative. Le modifiche riguardano in particolare le tasse automobilistiche, i rimborsi, le spese di notifica e alcune disposizioni finanziarie regionali.

Termini di decadenza e rimborso nei tributi regionali

Il provvedimento uniforma diversi termini di esercizio dei diritti e delle azioni in materia tributaria regionale, sostituendo il riferimento a termini decorrenti da singoli eventi con scadenze fissate al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

  • Per le tasse sulle concessioni regionali, l’azione per il recupero dell’imposta o per la contestazione delle violazioni è collegata al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la violazione è stata commessa o il pagamento è stato eseguito, oppure il rifiuto dell’atto è stato comunicato.
  • Per i rimborsi disciplinati dalla normativa finanziaria regionale del 2002, il termine è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o doveva essere eseguito, oppure la violazione è stata commessa.

Disciplina della tassa automobilistica: principi generali e restituzioni

Viene ampliata la disciplina regionale sulla tassa automobilistica, con precisazioni sul diritto alla restituzione in casi particolari e sulla gestione delle scadenze per i veicoli provenienti da altre regioni o province autonome.

  • È espressamente salvo il diritto alla restituzione nei casi di mancanza del presupposto, duplicazione ed errore materiale, secondo l’articolo 2033 del codice civile e le norme regionali applicabili.
  • Per i veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma si conserva, fino a eventi che interrompano l’obbligo di pagamento o facciano uscire da un regime di riduzioni/esenzioni, l’ultima scadenza già attribuita nella regione o provincia autonoma di provenienza.

Esenzioni per veicoli ecologici e regime dopo i primi cinque anni

La legge riorganizza l’esenzione temporanea per alcuni veicoli a basse emissioni e ne disciplina il passaggio alla tassa ordinaria.

  • Sono esenti gli autoveicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a metano o GPL.
  • Per cinque annualità dalla data di immatricolazione restano esenti anche i veicoli a doppia alimentazione benzina/metano e benzina/GPL già dotati del dispositivo al termine del ciclo produttivo e prima dell’immissione in commercio.
  • Per i veicoli provenienti da altra regione o provincia autonoma, l’esenzione quinquennale vale solo per il periodo residuo fino al compimento del quinto anno.
  • L’esenzione non è cumulabile con quella prevista per i veicoli a doppia alimentazione indicata da altra lettera del medesimo articolo.
  • Dal sesto anno i veicoli che hanno beneficiato dell’esenzione sono soggetti alla tassa ordinaria, calcolata su tariffa fissa di euro 2,58 per kW, ridotta a un quinto se il veicolo è dotato di dispositivo metano e a un quarto se dotato di GPL.
  • I veicoli ibridi restano tassati limitatamente alla potenza del motore termico.
  • Per i veicoli che beneficiano dell’esenzione di altra lettera richiamata dalla norma, dal sesto anno la tassa ordinaria è calcolata sulla tariffa fissa di euro 2,58 per kW.

Veicoli di volontariato, enti sociali e condizioni per il beneficio

La disciplina dell’esenzione per alcuni veicoli utilizzati in ambito sociale viene precisata e resa più stringente sotto il profilo soggettivo e procedurale.

  • Il beneficio riguarda i veicoli delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale del Piemonte, utilizzati esclusivamente per l’attività di volontariato.
  • Sono esclusi alcuni veicoli di maggiore cilindrata e restano esclusi, secondo la disciplina richiamata, ulteriori soggetti e categorie di enti.
  • Il beneficio è subordinato alla presentazione della domanda alla struttura regionale competente, anche tramite gli uffici individuati dall’amministrazione o in via telematica.
  • La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla scadenza prevista per il pagamento della tassa automobilistica, a pena di decadenza.

Veicoli storici e categorie particolari

La legge aggiorna la disciplina dei veicoli storici e dei veicoli che hanno compiuto vent’anni dalla prima immatricolazione.

  • La rubrica viene ampliata a ricomprendere le auto storiche e particolari categorie di veicoli.
  • Gli autoveicoli e i motocicli che hanno compiuto venti anni dalla prima immatricolazione sono soggetti, fino al raggiungimento del requisito previsto per i veicoli storici, al pagamento della tassa automobilistica ordinaria ridotta del 10 per cento.

Sospensione del tributo per veicoli destinati al noleggio senza conducente

Viene introdotta una condizione preliminare per la sospensione dell’obbligo di pagamento della tassa automobilistica per alcuni veicoli in disponibilità di operatori del settore.

  • I soggetti autorizzati o abilitati al commercio e alla rivendita dei veicoli concessi in uso a noleggio senza conducente, se proprietari dei veicoli, prima di chiedere la sospensione devono variarne la destinazione d’uso da uso di terzi a uso proprio secondo il Codice della strada.

Sanzioni e interessi per il tardivo pagamento

La norma rimodula il trattamento del ritardo nel versamento della tassa automobilistica.

  • La maggiorazione del 10 per cento è sostituita dalla sanzione ridotta a un quinto, oltre agli interessi moratori al tasso legale calcolati giorno per giorno.

Spese di notifica degli atti tributari e di altre materie regionali

La Regione rende ripetibili le spese di notificazione sostenute dall’amministrazione per l’azione impositiva e sanzionatoria.

  • Sono ripetibili le spese per la notificazione degli atti impositivi, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni relativi ai tributi regionali e alle altre materie di competenza regionale.
  • La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, l’ammontare ripetibile nei confronti del destinatario, tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti.

Interventi su altre disposizioni finanziarie regionali

Viene modificata una previsione della legge finanziaria regionale 2014, con un intervento di coordinamento testuale relativo alla presenza di dispositivi o impianti.

  • L’espressione “risultano installati” è sostituita da “sono presenti uno o più”.

Abrogazione espressa

È abrogata una disposizione della legge regionale di assestamento del bilancio 2009.

  • L’abrogazione elimina l’articolo 16 della l.r. 30/2009.

Decorrenza ed entrata in vigore

La legge è dichiarata urgente e, in linea generale, entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

  • Fa eccezione la modifica di cui all’articolo 3, comma 3, che entra in vigore il 1° aprile 2016.
  • Per i veicoli elettrici o alimentati a metano/GPL che a tale data hanno compiuto o compiono cinque anni dalla prima immatricolazione e risultano già esenti, l’obbligo di pagamento decorre dal 1° aprile 2016.
  • Per tali veicoli si applicano le disposizioni regionali richiamate in tema di termini e modalità del tributo automobilistico.

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