L.R. Piemonte 1/2016
"Disposizioni in materia di riduzione dei costi della politica".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge riduce e riordina i compensi di consiglieri, assessori e altri organi regionali, fissa tetti alle risorse per uffici di comunicazione e al trattamento di alcuni incarichi fiduciari, e destina i risparmi a coesione sociale, servizio civile, terzo settore e famiglia. In vigore dal 1° febbraio 2016, salvo l’art. 7 applicabile dalla XI legislatura.
Riduzione dei costi della politica regionale e limiti a indennità, rimborsi e uffici di comunicazione
Riduzione dei costi della politica regionale
La legge regionale interviene sul trattamento economico degli organi politici e su alcune spese di funzionamento con l’obiettivo dichiarato di contenere i costi della politica nella Regione. Il testo consolida nuove misure su indennità, rimborsi, fine mandato, uffici di comunicazione e trattamento del Garante regionale.
Indennità di carica e di funzione dei componenti degli organi regionali
L’indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata in 5.000,00 euro lordi mensili. A questa si aggiungono, per le funzioni specifiche, indennità mensili lorde differenziate:
- 1.700,00 euro per il presidente della Giunta regionale e per il presidente del Consiglio regionale;
- 1.250,00 euro per il vicepresidente della Giunta regionale, i vicepresidenti del Consiglio regionale e gli assessori regionali;
- 1.000,00 euro per i presidenti dei gruppi consiliari;
- 750,00 euro per i consiglieri segretari dell’Ufficio di Presidenza e per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità, della Giunta per il regolamento interno e delle commissioni speciali previste dallo Statuto, ove istituite;
- 600,00 euro per i vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali statutarie, ove istituite, e per i vicepresidenti e il consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l’insindacabilità.
Rimborso spese di esercizio del mandato
A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale spetta un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso è ridotto di un terzo per i membri della Giunta regionale e dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità un’autovettura di servizio.
Dotazioni e servizi per i gruppi consiliari
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale deve provvedere, con apposita deliberazione, a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica, nell’ambito degli uffici del Consiglio regionale, e a definire le dotazioni di base necessarie allo svolgimento dell’attività istituzionale. Tali dotazioni comprendono arredi, attrezzature, beni strumentali, servizi logistici e informatici e le manutenzioni necessarie per garantire una sede decorosa e funzionale.
L’Ufficio di Presidenza individua inoltre le ulteriori forniture e i servizi necessari, inclusa la comunicazione istituzionale, che possono essere acquisiti o erogati dall’amministrazione su richiesta del presidente del gruppo o del componente del gruppo misto, nei limiti degli stanziamenti di bilancio per le spese di funzionamento. La spesa annuale non può superare 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo.
Indennità di fine mandato
L’indennità di fine mandato per i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è calcolata sulla base dell’ultima mensilità dell’indennità di carica lorda percepita, moltiplicata per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, fino a un massimo complessivo di dieci anni, anche non consecutivi.
Ai fini del calcolo:
- la frazione di anno pari ad almeno sei mesi e un giorno è computata come anno intero;
- la frazione inferiore non si considera.
Se il consigliere ha già percepito l’indennità di fine mandato e viene rieletto o riassegnato al mandato, al termine del nuovo incarico ha diritto a una nuova indennità per gli anni del nuovo mandato, restando fermo il limite complessivo dei dieci anni.
Abrogazione di una precedente disciplina sulla fine mandato
Viene abrogato l’articolo 1.4 della l.r. 10/1972, con conseguente sostituzione integrale della disciplina della fine mandato da parte della nuova previsione.
Limiti di spesa per gli uffici di comunicazione regionali
Le risorse finanziarie necessarie all’utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione sono soggette a limiti massimi complessivi:
- per la Giunta regionale, non oltre 2.500.000 euro;
- per il Consiglio regionale, non oltre 600.000,00 euro.
Incarichi negli uffici di comunicazione e tetto retributivo
Per gli incarichi a tempo determinato di diritto privato disciplinati dalla legge regionale sull’informazione e comunicazione istituzionale, il contratto è rinnovabile e revocabile e si risolve di diritto con la cessazione dalla carica dell’organo politico. Il trattamento economico lordo annuo complessivo, comprensivo degli oneri a carico dell’amministrazione, non può superare 100.000,00 euro.
Trattamento economico del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Al Garante regionale spetta un’indennità di carica mensile lorda di 2.000,00 euro. Spettano inoltre:
- il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute e documentate per l’attività istituzionale, secondo criteri e limiti fissati dall’Ufficio di Presidenza;
- il trattamento di missione previsto per i consiglieri regionali quando le missioni si svolgano fuori dal territorio regionale per ragioni connesse alle funzioni.
Destinazione dei risparmi
I risparmi derivanti dall’applicazione della legge sono destinati al finanziamento di politiche per la coesione sociale, il servizio civile, il terzo settore e la famiglia.
Norma transitoria sugli uffici di comunicazione
Fino al termine della X legislatura, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, sono previsti tetti annui specifici per le risorse della l.r. 39/1998 destinate agli uffici di comunicazione:
- per l’anno 2016: 3.132.694,00 euro per la Giunta regionale e 751.736,00 euro per il Consiglio regionale;
- dal 1° gennaio 2017: 2.800.000,00 euro per la Giunta regionale e 675.000,00 euro per il Consiglio regionale.
Le ulteriori lettere e commi della disposizione transitoria risultano omessi nel testo fornito.
Neutralità finanziaria
La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
Le disposizioni entrano in vigore dal 1° febbraio 2016. Fa eccezione l’articolo relativo agli incarichi negli uffici di comunicazione, che entra in vigore a decorrere dalla XI legislatura.
Valutazione di obsolescenza
La legge non risulta formalmente abrogata nel testo fornito, ma contiene norme fortemente legate a specifiche legislature e a limiti di spesa riferiti a esercizi e periodi ormai conclusi; per tali profili è in gran parte superata nella sua applicazione pratica attuale.
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