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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 7713/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Mediaconsul chiedeva il pagamento di provvigioni (pari al 3% su €2.800.000,00) per avere messo in contatto Longo S.p.A. con Centro Leasing S.p.A. (poi Mediocredito) per un finanziamento finalizzato all'acquisto di un impianto fotovoltaico. Il Tribunale di Cassino aveva dichiarato il credito prescritto perché la richiesta era stata avanzata oltre il termine annuale previsto (art. 2950 c.c.), assumendo che l'affare si fosse concluso con la stipula del contratto di finanziamento del 29/07/2010. In appello Mediaconsul sosteneva che, trattandosi di leasing finanziario e di mediazione creditizia (art. 128-sexies T.U.B.), il diritto alla provvigione dovesse maturare non alla sola stipula del contratto di finanziamento ma al momento della messa a disposizione dei beni e dell'erogazione del credito (conseguente perfezionamento dell'operazione). La Corte d'Appello rigettò l'appello ritenendo che l'affare si fosse concluso con la stipula del contratto di finanziamento e che non sussistesse una condizione sospensiva ma soltanto un termine di decorrenza dell'obbligo restitutorio. Mediaconsul ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 1757 comma 1 e 2950 c.c. (e richiamando la disciplina del mediatore creditizio).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, in assenza di una diversa disposizione normativa o di una chiara condizione sospensiva pattuita dalle parti, al mediatore (anche se mediatore creditizio) si applica la regola generale di cui all'art. 1755 c.c.: la provvigione è dovuta al momento della conclusione dell'affare. Nel caso concreto l'affare è stato identificato con la stipula del contratto di finanziamento del 29/07/2010, pertanto il termine di prescrizione era decorso e la domanda era inammissibile. La Corte ha inoltre ribadito la natura negoziale distinta dei contratti di compravendita (fornitura) e di finanziamento nel leasing: la consegna dei beni rileva come adempimento del contratto di fornitura ma non posticipa di per sé l'efficacia del contratto di finanziamento salvo che sia espressamente stabilito come condizione sospensiva. Condanna alle spese a carico del ricorrente con liquidazione degli importi a favore di Mediocredito e Longo e previsione di ulteriore contributo unificato secondo DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 1754 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente come base per la richiesta della provvigione; la Corte non ha ritenuto che la figura del mediatore creditizio deroghi alla disciplina generale della mediazione prevista negli artt. 1754 e seguenti, salva diversa disposizione normativa.

  • art. 1755 cod. civ.

    La Corte ha applicato la regola generale secondo cui la provvigione è dovuta al momento della conclusione dell'affare; tale momento coincide con la stipula del contratto di finanziamento quando tale contratto costituisce il rapporto obbligatorio che consente di agire per l'adempimento o il risarcimento.

  • art. 1757, comma 1 cod. civ.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che il dies a quo dovesse derivare dall'avveramento di una condizione (consegna dei beni/erogazione del credito). La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, non vi fosse una condizione sospensiva ma un termine di decorrenza dell'obbligo restitutorio, perciò l'art. 1757 non opera a favore del ricorrente.

  • art. 1761 cod. civ.

    Il mediatore può essere incaricato da una delle parti di rappresentarla negli atti relativi all'esecuzione del contratto concluso con il suo intervento

    La Corte ha ricordato che il mediatore può svolgere attività anche oltre la conclusione dell'affare su incarico delle parti, ma ciò non modifica il dies a quo del diritto alla provvigione previsto dall'art. 1755.

  • art. 2950 cod. civ.

    Norma invocata per la declaratoria di prescrizione: la Corte ha condiviso che il termine di prescrizione abbia avuto decorrenza dal momento della conclusione dell'affare (stipula del contratto di finanziamento) e che la richiesta della provvigione fosse quindi tardiva.

  • art. 128-sexies T.U.B. (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385)

    La Corte ha osservato che la disciplina del mediatore creditizio ha introdotto requisiti di iscrizione e tutela ma non ha derogato alla regola generale sul momento in cui si perfeziona il diritto alla provvigione; il mediatore creditizio mantiene le caratteristiche di imparzialità e indipendenza e resta soggetto alle norme generali in mancanza di diversa disposizione.

  • art. 128-undecies T.U.B.

    Norma richiamata per il riferimento all'elenco/organismo di iscrizione dei mediatori creditizi; utilizzata dalla Corte per inquadrare la disciplina speciale ma non per modificare il dies a quo della provvigione.

  • D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    Riferimento procedurale: la Corte ha rilevato l'esistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il diritto alla provvigione del mediatore (anche creditizio) si determina, in mancanza di disposizione diversa o di una condizione sospensiva pattuita, al momento della conclusione dell'affare (art. 1755 c.c.).
  • Nel leasing finanziario la struttura negoziale resta generalmente composta da due contratti distinti (fornitura/vendita e finanziamento/locazione finanziaria); la consegna dei beni è adempimento del contratto di fornitura e non necessariamente posticipa l'efficacia del contratto di finanziamento, salvo clausola espressa che stabilisca una condizione sospensiva.
  • Se si intende che il diritto alla provvigione maturi solo con la consegna dei beni o con l'erogazione del credito, è necessario prevederlo chiaramente per iscritto come condizione sospensiva o diversa regolazione del momento di maturazione; altrimenti il dies a quo seguirà la stipula del contratto che crea il rapporto obbligatorio.
  • La presenza di attività ulteriori svolte dal mediatore dopo la conclusione del contratto non sposta di per sé il momento di maturazione della provvigione, ma può giustificare incarichi ulteriori ai sensi dell'art. 1761 c.c.
  • Per evitare il rischio di prescrizione il mediatore dovrebbe attivarsi tempestivamente (e, se del caso, notificare la domanda di pagamento entro i termini utili) e prevedere contrattualmente modalità e termini certi per il pagamento delle provvigioni.

Testo integrale

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