L.R. Veneto 27/2020
Disposizioni in materia di concessioni idrauliche e di derivazioni a scopo idroelettrico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta disciplina, per le grandi derivazioni idroelettriche insistenti sul territorio regionale, l’obbligo di fornire alla Regione energia gratuita dal 2021 e, in alternativa, la sua monetizzazione. Regola inoltre i provvedimenti annuali della Giunta, il riparto ai territori e i canoni aggiuntivi per concessioni scadute o derivazioni idrauliche, con efficacia legata in parte al periodo transitorio fino al 31 luglio 2024.
Fornitura gratuita di energia e disciplina delle concessioni idrauliche e idroelettriche
Fornitura gratuita di energia elettrica e disciplina delle concessioni idroelettriche
La legge della Regione Veneto disciplina l’obbligo, per determinati soggetti titolari o gestori di grandi derivazioni idroelettriche, di fornire annualmente energia gratuita alla Regione, nonché alcune misure connesse alle concessioni idrauliche e ai canoni dovuti. Il provvedimento opera esclusivamente nel territorio regionale veneto.
Ambito di applicazione e soggetti obbligati
L’obbligo di fornitura gratuita riguarda:
- i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico;
- i soggetti autorizzati alla prosecuzione temporanea dell’esercizio di concessioni di grandi derivazioni scadute;
- i soggetti che eserciscono grandi derivazioni a scopo idroelettrico fuori dai casi precedenti.
La disciplina si applica alle grandi derivazioni insistenti sul territorio regionale e decorre dall’anno 2021.
Quantità di energia dovuta e destinazione del beneficio
Dal 2021 i soggetti obbligati devono fornire gratuitamente alla Regione 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione.
I benefici derivanti dalla fornitura gratuita, o dalla sua monetizzazione, devono essere destinati al miglioramento qualitativo e quantitativo dei servizi pubblici e alle categorie di utenti individuate dalla Giunta o dagli enti competenti. Almeno il 50% del beneficio deve essere destinato ai territori provinciali interessati dalle derivazioni.
Per gli impianti idroelettrici concessi come usi compatibili di derivazioni a fini irrigui, quando il titolare è un consorzio di bonifica e/o irrigui, la soglia di 3.000 kW prevista dal R.D. n. 1775/1933 è riferita a ciascun singolo impianto.
Provvedimenti annuali della Giunta regionale
Entro il 30 aprile di ogni anno la Giunta regionale definisce:
- l’ammontare di energia dovuta da ciascun soggetto per ogni grande derivazione;
- la quota di energia destinata ai territori provinciali interessati, oltre il minimo del 50%, fino al 100% nei limiti fissati dalla legge;
- eventuali interventi perequativi a favore dei territori provinciali non interessati da grandi derivazioni, se non si destina tutta l’energia ai territori interessati;
- le modalità di riparto tra più province o per impianti situati sul confine tra province;
- il coordinamento con Regioni o Province autonome confinanti, quando le derivazioni interessano anche i loro territori;
- le tipologie di servizi pubblici e le categorie di utenti beneficiari, con criteri di riparto, sentite province e Città metropolitana; hanno priorità i servizi sanitari, socio-sanitari, assistenziali, educativi e scolastici, ambientali, di protezione civile, di trasporto pubblico locale, sportivi e ricreativi;
- le forme di controllo del ciclo di fornitura;
- le forme di comunicazione del beneficio fruito.
La Giunta può demandare a province o Città metropolitana l’individuazione delle tipologie di servizi pubblici e delle categorie di utenti. I provvedimenti sono adottati previo parere della commissione consiliare competente, che si intende acquisito se non reso entro trenta giorni.
Riparto territoriale e convenzioni
L’energia gratuita è attribuita alle diverse utenze beneficiarie dalle province o dalla Città metropolitana, in proporzione alla quota di energia assegnata al rispettivo territorio.
L’attribuzione avviene sulla base di convenzioni tra enti territoriali e soggetti obbligati. Le convenzioni devono indicare in particolare:
- i punti di consegna dell’energia;
- la quantità annua espressa in kWh.
La Giunta regionale definisce gli schemi tipo delle convenzioni.
Monetizzazione dell’energia gratuita
In alternativa alla fornitura in natura, la Giunta regionale può disporre la monetizzazione, anche integrale, dell’energia da fornire. Anche in questo caso i contenuti dei provvedimenti annuali devono essere definiti secondo la disciplina generale della legge, fermo restando il quadro relativo a beneficiari e destinazioni.
In caso di monetizzazione, i soggetti obbligati devono versare alla Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo stimato sull’anno precedente e soggetto a conguaglio l’anno successivo. L’importo corrisponde al controvalore dell’energia da fornire, calcolato a consuntivo come media dei prezzi zonali orari ponderata sull’energia immessa in rete secondo la formula indicata dalla legge.
La Regione eroga poi gli importi ai beneficiari entro il 30 novembre di ogni anno; se la Giunta ha attribuito ai territori provinciali la gestione della ripartizione, trasferisce gli importi alle province o alla Città metropolitana entro il 31 ottobre, affinché provvedano all’erogazione ai beneficiari entro il 30 novembre.
Ulteriori disposizioni sulle concessioni idrauliche
Per la prosecuzione dell’esercizio delle grandi e piccole derivazioni a scopo idroelettrico con scadenza anteriore al 31 luglio 2024, incluse quelle già scadute, il concessionario può proseguire sino alla nuova assegnazione e comunque non oltre il 31 luglio 2024, a condizione di:
- realizzare le mitigazioni ambientali impartite dall’autorità concedente;
- mantenere la piena efficienza e il normale sviluppo degli impianti.
Per le grandi derivazioni idroelettriche scadute, fino all’assegnazione della nuova concessione, è dovuto un canone aggiuntivo annuo di 20 euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione, oltre al canone demaniale.
Per le derivazioni di acqua superficiale concesse a qualunque titolo, il canone minimo è aumentato del 10% e non è dovuto il canone per l’occupazione del demanio idrico.
Per l’anno 2020 gli oneri concessori sono dovuti in misura proporzionale ai giorni di vigenza della legge.
Clausola valutativa
Ogni due anni, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione, con indicazione di:
- quantità di energia fornita gratuitamente o monetizzata;
- soggetti beneficiari;
- eventuali attività realizzate con le risorse della monetizzazione;
- criticità emerse e soluzioni adottate.
La commissione consiliare competente può riferire al Consiglio per le determinazioni conseguenti.
Disposizioni finanziarie
Le entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni sui canoni aggiuntivi sono quantificate per il triennio 2020-2022 e destinate al bilancio regionale secondo le missioni e i programmi indicati dalla legge.
Le somme relative al riversamento alle province del 60% del canone aggiuntivo e gli altri oneri correnti trovano copertura nel bilancio di previsione 2020-2022. Anche le eventuali entrate da monetizzazione dell’energia sono allocate al bilancio regionale con specifica destinazione di spesa.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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