L.R. Veneto 23/2020
Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge veneta disciplina autorizzazione, costruzione, esercizio, vigilanza, collaudo e ripristino di sbarramenti e bacini di accumulo di competenza regionale, entro i limiti di 15 metri di altezza o 1.000.000 mc di invaso. Prevede regolarizzazione delle opere esistenti alla data di entrata in vigore, sanzioni e norme transitorie. Si applica in Veneto dal 2020 e riguarda anche bacini per innevamento tecnico e antincendio.
Disciplina regionale su costruzione, esercizio e vigilanza di sbarramenti e bacini di accumulo
Disciplina regionale di sbarramenti e bacini di accumulo
La legge della Regione Veneto regola la costruzione, l’esercizio, la vigilanza e il ripristino degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale. L’obiettivo principale è la tutela della pubblica incolumità, soprattutto per le popolazioni e i territori a valle delle opere.
Ambito di applicazione e opere escluse
La disciplina riguarda argini, dighe, traverse e relativi bacini, compresi i bacini idrici multifunzionali destinati anche ad accumulo per antincendio e innevamento tecnico, purché le opere non superino:
- 15 metri di altezza; oppure
- 1.000.000 di metri cubi di volume di invaso.
Le opere possono essere destinate a usi compatibili con la disciplina urbanistica, compresi usi turistici e balneazione. Restano escluse:
- le opere al servizio di grandi derivazioni d’acqua;
- gli invasi per deposito, decantazione o lavaggio di minerali o residui industriali;
- le opere di regimazione prive di funzione di ritenuta;
- i serbatoi pensili;
- i bacini interamente sotto il piano di campagna senza argini fuori terra;
- i bacini per reflui zootecnici.
Per i bacini di accumulo destinati all’innevamento restano ferme le disposizioni regionali specifiche sugli impianti a fune e sulla sicurezza nella pratica degli sport sulla neve.
Classificazione delle opere
Le opere sono suddivise in due categorie:
- opere con altezza superiore a 5 metri e fino a 15 metri e/o volume di invaso superiore a 5.000 mc e fino a 1.000.000 mc;
- opere che non superano 5 metri di altezza e/o hanno volume di invaso non superiore a 5.000 mc.
Criteri attuativi regionali
La Giunta regionale deve definire, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, criteri e modalità per il rilascio dell’autorizzazione, gli elaborati progettuali necessari e le garanzie a tutela degli obblighi, inclusa quella per il ripristino dei luoghi. La commissione consiliare competente esprime il parere entro 45 giorni.
Procedura progettuale e autorizzativa
Ogni costruzione o modifica strutturale di opere esistenti deve essere preceduta da un progetto di fattibilità tecnica ed economica, presentato dal proprietario o da chi abbia la disponibilità dell’area e redatto da tecnici abilitati. Il progetto va depositato presso la struttura regionale competente con l’eventuale domanda di concessione di derivazione, la VIA o altre autorizzazioni richieste dalla normativa vigente.
La struttura regionale competente esprime entro 60 giorni un parere preventivo di ammissibilità, acquisendo le valutazioni tecniche necessarie, anche su rischio geologico e idrogeologico. Il termine può essere sospeso una sola volta per integrazioni documentali; può essere convocata una conferenza di servizi.
Per le opere di minore rilevanza, il responsabile può escludere l’applicazione della legge, se ubicazione e caratteristiche escludono rischi apprezzabili per popolazioni, attività a valle e assetto idrogeologico, secondo i criteri fissati dalla Giunta.
Approvazione del progetto esecutivo e autorizzazione alla costruzione
Se l’opera è ritenuta ammissibile, il richiedente presenta il progetto esecutivo e la domanda di autorizzazione alla costruzione. Il progetto deve recepire le prescrizioni del parere di ammissibilità ed essere sottoscritto anche dal richiedente.
Entro 90 giorni la struttura regionale autorizza la costruzione, approva il progetto e approva anche il disciplinare per esercizio, manutenzione, vigilanza e ripristino dei luoghi. Se il termine decorre inutilmente, può essere nominato un commissario.
L’approvazione sostituisce gli adempimenti tecnici e amministrativi previsti dalla normativa sulle opere in cemento armato e dalla disciplina regionale delle costruzioni in zone sismiche, ma non esonera dal reperimento di altri titoli abilitativi o nulla osta eventualmente necessari.
Sorveglianza dei lavori e collaudi
La sorveglianza dei lavori è affidata alla struttura regionale competente. Il proprietario o gestore deve comunicare inizio lavori, programma e nominativo del direttore dei lavori; i funzionari regionali hanno libero accesso ai cantieri e possono disporre controlli e indagini a spese del proprietario o gestore.
Il collaudo è richiesto secondo la rilevanza dell’opera:
- in corso d’opera, per le opere di categoria maggiore con volume superiore a 100.000 mc e/o altezza superiore a 10 metri;
- a fine lavori, per le altre opere della categoria maggiore e per quelle della categoria minore, salvo diverso espresso previsto in sede di approvazione del progetto esecutivo.
Il primo riempimento dell’invaso è autorizzato sulla base di un programma operativo. Il certificato di collaudo deve essere trasmesso alla struttura regionale entro 15 giorni dal rilascio.
Esercizio, manutenzione e vigilanza successiva
Dopo il collaudo, il proprietario o gestore può iniziare l’esercizio, assumendo gli obblighi di vigilanza, manutenzione costante delle opere e degli strumenti di controllo della sicurezza, oltre all’invio di rapporti periodici secondo il disciplinare.
La struttura regionale effettua visite di controllo con la periodicità prevista nel disciplinare e comunque almeno una volta l’anno, verificando funzionalità, manutenzione, efficienza e possibili evoluzioni del rischio geologico, idrogeologico e idraulico.
In caso di carenze, la struttura intima gli interventi immediati necessari e può disporre limitazione o svuotamento dell’invaso e, se necessario, demolizione dello sbarramento. Se gli ordini non sono eseguiti, la Regione interviene d’ufficio addebitando i costi al proprietario o gestore.
Cessazione dell’utilizzo e ripristino dei luoghi
Se l’utilizzo cessa per rinuncia, decadenza o revoca della concessione di derivazione, il proprietario o gestore deve, a proprie spese, demolire le opere e ripristinare i luoghi oppure realizzare gli interventi necessari per la messa in sicurezza.
Entro 6 mesi dalla cessazione deve essere presentato un progetto specifico, redatto da tecnici abilitati e sottoscritto anche dal richiedente. Il progetto è approvato secondo la procedura ordinaria e i lavori sono eseguiti sotto la disciplina della sorveglianza regionale.
Dopo l’ultimazione, il soggetto interessato trasmette entro 15 giorni il certificato di regolare esecuzione, dal quale deve risultare l’assenza di pericoli, soprattutto per i territori a valle. Fino a tale certificato, la responsabilità per la pubblica incolumità resta in capo al proprietario o gestore.
Se le opere sono di interesse pubblico, realizzate con sovvenzioni pubbliche o tramite partenariato pubblico-privato, e sia possibile il riuso, possono essere devolute al patrimonio pubblico su richiesta degli enti locali interessati; in tal caso l’obbligo di eventuale ripristino ricade sull’ente locale proprietario.
Regolarizzazione delle opere esistenti alla data di entrata in vigore
Le opere già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge che non siano state denunciate o siano state realizzate in difformità dai progetti approvati devono essere denunciate alla struttura regionale entro 3 mesi.
Nelle more della regolarizzazione il gestore può continuare l’esercizio solo se allega una perizia giurata che attesti:
- l’idoneità statica;
- l’assenza di pericoli per la pubblica incolumità, in particolare a valle.
Se la perizia non è presentata nei termini o non attesta la sicurezza, la struttura ordina la cessazione dell’esercizio. Per demolizione, ripristino o devoluzione al patrimonio pubblico si applicano le regole sul ripristino.
Entro 6 mesi dall’entrata in vigore, ai fini della regolarizzazione, deve essere presentato il progetto esecutivo completo dello stato di fatto e comprensivo della certificazione di idoneità statica. Le opere non approvate cessano dall’esercizio entro 10 giorni dalla comunicazione del diniego.
Sanzioni
Sono previste sanzioni amministrative per:
- realizzazione senza approvazione del progetto;
- realizzazione in difformità dal progetto approvato o dalle prescrizioni;
- esercizio senza rispettare il disciplinare;
- mancata denuncia o mancata regolarizzazione delle opere esistenti;
- prosecuzione dell’esercizio di opere non approvate oltre i termini consentiti;
- mancato ripristino dei luoghi.
Gli importi base vanno da 500 euro a 10.000 euro, con sanzioni mensili per la prosecuzione dell’esercizio illegittimo. Per le opere di categoria maggiore gli importi minimi e massimi sono aumentati: triplicati per le opere con altezza inferiore a 10 metri o invaso inferiore a 100.000 mc, sestuplicati per quelle con altezza superiore a 10 metri o invaso superiore a 100.000 mc.
L’accertamento, la contestazione, l’irrogazione e la riscossione delle sanzioni competono ai funzionari regionali secondo la legge n. 689/1981; le violazioni sono comunicate anche all’autorità giudiziaria.
Attività tecniche, disposizioni transitorie e finanza
La Giunta regionale può avvalersi di soggetti pubblici o privati esperti per le attività tecniche non svolgibili direttamente.
Per i procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore continuano ad applicarsi le regole regionali previgenti. Fino alla pubblicazione del provvedimento attuativo della Giunta, si applicano le disposizioni precedenti, se compatibili con la nuova legge.
Sul piano finanziario, la legge prevede una copertura di 10.000 euro per l’esercizio 2020 per le esecuzioni d’ufficio, e destina al bilancio regionale le entrate derivanti da sanzioni e recuperi.
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