L.R. Veneto 29/2020
Misure attuative per la definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale disciplina, dal 2020, il riparto della spesa massima per assunzioni a tempo indeterminato tra Giunta e Consiglio regionale del Veneto, in attuazione delle regole statali sulla sostenibilità finanziaria. Il riparto avviene in proporzione alla spesa del personale risultante dall’ultimo rendiconto approvato, salvo diverse intese tra gli organi regionali. Non introduce nuovi oneri finanziari.
Definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto
Definizione della capacità assunzionale della Regione del Veneto
La legge attua, per la Regione del Veneto, il meccanismo statale di determinazione della capacità assunzionale del personale in base alla sostenibilità finanziaria. La disciplina riguarda congiuntamente Giunta regionale e Consiglio regionale e si applica a partire dall’annualità 2020.
Ambito di applicazione e finalità
Il provvedimento è adottato per dare attuazione all’articolo 33, comma 1, del decreto-legge n. 34/2019, come convertito dalla legge n. 58/2019. La Regione determina in modo cumulativo la spesa del personale della Giunta regionale e del Consiglio regionale secondo i criteri richiamati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 3 settembre 2019.
Criteri di riparto della spesa per assunzioni
A decorrere dal 2020, i limiti di spesa del personale utili per procedere ad assunzioni a tempo indeterminato sono ripartiti tra Giunta e Consiglio in proporzione alla rispettiva spesa del personale risultante dall’ultimo rendiconto della gestione approvato. Il riparto deve comunque rispettare la spesa massima complessiva determinata in applicazione del DPCM richiamato.
Ai fini applicativi:
- ciascun organo regionale utilizza il proprio limite di spesa per programmare le assunzioni coerentemente con il rispettivo piano triennale dei fabbisogni di personale;
- la Giunta regionale e il Consiglio regionale applicano l’articolo 5 del DPCM 3 settembre 2019 con riferimento, ciascuno, alla propria spesa del personale registrata nel 2018.
Possibilità di intese tra Giunta e Consiglio
L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale possono stipulare intese per definire forme diverse di riparto della capacità assunzionale della Regione del Veneto. Tale autonomia organizzativa è però vincolata al rispetto del limite complessivo di spesa massima determinato secondo i criteri di legge.
Regime finanziario
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. La Regione provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto. La disciplina è quindi operativa dal 2020 ed è riferita esclusivamente all’organizzazione e al personale della Regione del Veneto.
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