L.R. Veneto 25/2020
Ratifica dell'Intesa interregionale tra le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e idrovie collegate. Abrogazione della legge regionale 27 giugno 1997, n. 23.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale del Veneto ratifica l’intesa tra Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative sulla navigazione interna interregionale del Po e delle idrovie collegate. L’intesa produce effetti dall’entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica; da tale data cessa la precedente convenzione del 1997 ed è abrogata la l.r. Veneto n. 23/1997. Restano salvi gli atti già avviati tra la sottoscrizione e l’efficacia finale.
Ratifica dell’intesa interregionale sulla navigazione interna del Po e delle idrovie collegate; abrogazione della l.r. Veneto 23/1997
Ratifica dell’intesa interregionale sulla navigazione interna del Po e delle idrovie collegate
La legge regionale del Veneto ratifica l’intesa interregionale tra Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Piemonte per l’esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di navigazione interna interregionale sul fiume Po e sulle idrovie collegate. Il provvedimento disciplina anche gli effetti dell’entrata in vigore dell’intesa, l’abrogazione della precedente legge regionale del 1997 e i flussi informativi verso il Consiglio regionale veneto.
Ambito applicativo e contenuto della ratifica
La ratifica riguarda l’intesa conclusa in conformità agli articoli 8 e 98 del DPR 616/1977, ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione e dello Statuto del Veneto. L’oggetto è l’esercizio coordinato delle funzioni amministrative regionali sulla navigazione interna interregionale del Po e delle idrovie collegate, nel quadro della cooperazione tra le quattro Regioni firmatarie.
Efficacia dell’intesa e regime transitorio
L’intesa acquista efficacia alla data di entrata in vigore dell’ultima legge regionale di ratifica tra quelle delle Regioni aderenti. Da quel momento:
- cessa di avere efficacia la convenzione in essere ai sensi della l.r. Veneto 27 giugno 1997, n. 23;
- restano salvi gli effetti delle eventuali iniziative regionali già attivate in attuazione dell’intesa tra la data della sottoscrizione e la data di entrata in vigore dell’ultima legge di ratifica.
Abrogazione della disciplina precedente
Con la medesima decorrenza dell’efficacia finale dell’intesa è abrogata la legge regionale veneta 27 giugno 1997, n. 23, che costituiva il precedente quadro normativo interregionale per la navigazione sul Po e le idrovie collegate.
Relazioni e controllo consiliare sul sistema idroviario del Veneto
L’Assessore regionale competente in materia di infrastrutture e trasporti, in quanto componente del Comitato interregionale per la navigazione interna, ha obblighi periodici di relazione verso la commissione consiliare competente. In particolare:
- con cadenza biennale, entro il 31 marzo, riferisce sulle attività svolte dal Comitato negli anni precedenti, con specifico riferimento al sistema idroviario del Veneto;
- la relazione deve indicare le risorse economiche impiegate, le iniziative per garantire la navigazione e superare gli sbarramenti artificiali, gli interventi su nuove opere e manutenzioni, lo stato di attuazione del sistema idroviario, eventuali proposte di modifica dell’accordo richiamato nell’intesa, nonché criticità emerse e soluzioni adottate;
- trasmette alla commissione le proposte di documento di programmazione triennale o i relativi aggiornamenti prima della sottoposizione all’intesa con le altre Regioni, e successivamente il bilancio e il rendiconto annuale approvati dal Comitato;
- presenta e relaziona sulle attività ad impatto rilevante sul sistema idroviario del Veneto, sia in fase programmatoria sia attuativa, anche per stralci funzionali.
La commissione consiliare, esaminata la relazione biennale, può riferire al Consiglio regionale per le determinazioni del caso.
Copertura finanziaria
L’attuazione della legge avviene senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
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