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Legge

L.R. Veneto 24/2020

Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza.

Normativa regionaleL.R. Veneto 24/2020Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge veneta disciplina in modo unitario polizia locale, distretti, formazione e politiche integrate di sicurezza. Prevede organi di coordinamento, standard organizzativi, finanziamenti, monitoraggio e abroga la previgente legge regionale 40/1988. Alcune misure finanziarie sono limitate agli esercizi 2020-2022; la giornata regionale della polizia locale e il fondo difesa valgono dal 2021-2022.

Polizia locale e politiche di sicurezza regionale

Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza

La legge disciplina, per la Regione Veneto, l’organizzazione della polizia locale, la formazione degli operatori e le politiche integrate di sicurezza. L’intervento mira a un assetto territoriale coordinato, fondato su distretti, tavoli di concertazione, strumenti di monitoraggio e sostegni finanziari regionali.

Finalità, principi e campo di applicazione

La Regione, nel rispetto della Costituzione e della legge-quadro sulla polizia municipale, detta norme sui principi generali della funzione di polizia locale, sullo svolgimento dei servizi, sull’organizzazione territoriale e sulla formazione. La legge promuove una disciplina unitaria e coordinata, valorizzando la concertazione tra soggetti pubblici e privati per un sistema integrato di sicurezza nel territorio regionale.

Definizioni e assetto territoriale

La legge introduce alcune definizioni operative rilevanti per l’organizzazione dei servizi:

  • distretto di polizia locale: ambito territoriale ottimale per l’esercizio associato delle funzioni e delle politiche locali di sicurezza;
  • distretto metropolitano: ambito della Città metropolitana di Venezia;
  • distaccamento territoriale: unità di decentramento operativo interna al distretto;
  • area sovradistrettuale di polizia locale: raggruppamento di distretti, di norma coincidente con l’ambito provinciale o più ampio;
  • corpo distrettuale: aggregazione di polizie locali di un distretto costituito interamente da comuni associati in unione;
  • coordinamento distrettuale: aggregazione di un distretto composto interamente da comuni associati tramite convenzione o, in via residuale, consorzio;
  • nucleo specializzato: struttura con forte specializzazione, composta da almeno cinque unità operative oltre al comandante o responsabile.

Funzioni della Regione

La Regione interviene per razionalizzare e potenziare gli apparati di polizia locale e promuovere la sicurezza integrata. In particolare sostiene:

  • l’esercizio uniforme e coordinato delle funzioni di polizia locale;
  • la collaborazione istituzionale con enti pubblici, privati e terzo settore tramite intese e accordi;
  • la realizzazione dei distretti nei rispettivi ambiti;
  • la raccolta dei dati e delle informazioni, anche tramite sistema informatico;
  • ricerca, documentazione, informazione e campagne di sensibilizzazione, specie nelle scuole;
  • la formazione degli operatori. La Giunta regionale può inoltre definire bandi-tipo e gestire procedure concorsuali e prove selettive per amministrazioni che ne facciano richiesta.

Esercizio associato della funzione di polizia locale e pianificazione territoriale

I comuni esercitano la funzione fondamentale di polizia locale in forma autonoma o associata. L’esercizio associato avviene mediante unione di comuni, convenzioni o altre forme associative riconosciute dalla legge regionale.

Per i comuni fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 se ricadono in area montana o parzialmente montana, l’esercizio associato è obbligatorio, salvo la dimostrazione dell’assenza di economie di scala o di miglioramenti di efficacia ed efficienza secondo la disciplina richiamata.

L’ambito territoriale ottimale è il distretto di polizia locale. La Giunta regionale aggiorna gli ambiti previo confronto con il territorio e sulla base di criteri di popolazione, omogeneità territoriale, dimensione geografica e specificità territoriali. A tal fine approva un Piano di zonizzazione per la gestione associata, inserito nel piano di riordino territoriale regionale e aggiornato ogni tre anni.

Sono fatte salve le forme associative già costituite secondo le proposte dei comuni. I comuni capoluogo possono costituire un distretto autonomo; il distretto metropolitano coincide con l’area della Città metropolitana, se costituito.

Organizzazione degli apparati e standard minimi

Nel distretto, gli apparati di polizia locale si aggregano e coordinano in coerenza con gli atti costitutivi e gli accordi tra enti locali. Distretti contermini, anche in province diverse, possono aggregarsi o coordinarsi per l’esercizio associato, pur conservando ciascuno le proprie competenze territoriali.

Nei distretti costituiti da comuni in unione è istituito un corpo distrettuale di almeno diciotto unità operative oltre al comandante, con possibile deroga riduttiva per zone montane o parzialmente montane. Nei distretti costituiti da convenzione o consorzio è istituito un coordinamento distrettuale guidato da un comandante individuato secondo le regole della legge.

La Giunta regionale definisce con atti di indirizzo:

  • gli standard organizzativi minimi e i livelli di prestazione degli apparati, con relative verifiche periodiche;
  • i requisiti minimi di interoperabilità delle piattaforme digitali.

Presidi operativi: COD e COA

Per assicurare il coordinamento operativo e l’interoperabilità, sono previsti presidi tecnico-operativi:

  • COD – centro operativo distrettuale, localizzato presso il comune capofila del distretto;
  • COA – centro operativo di area, localizzato presso il comune capoluogo nell’ambito sovradistrettuale.

Un COD può servire più distretti o svolgere anche funzioni del COA se possiede adeguati requisiti tecnici e organizzativi, previa intesa tra gli enti interessati e purché non sia già attivo un COA. La Giunta regionale definisce i requisiti minimi tecnico-operativi e può stipulare accordi per la condivisione di dati e informazioni, anche per monitoraggio, ricerca e attuazione delle politiche di settore.

Autorità di polizia locale e comandante

L’autorità di polizia locale è il rappresentante legale dell’ente locale o un suo delegato. Essa vigila sul funzionamento del servizio e impartisce direttive al comandante.

Il comandante, pur nel rispetto dell’autonomia organizzativa e operativa, è responsabile verso l’autorità di polizia locale dell’impiego tecnico-operativo e della disciplina degli addetti. La funzione di comandante è attribuibile solo a personale apicale con comprovata esperienza e competenza, ed è nominata a seguito di procedura selettiva conforme alla disciplina del pubblico impiego.

Per il corpo distrettuale il comandante impartisce direttamente gli ordini nel rispetto dei ruoli funzionali. Per il coordinamento distrettuale il comandante, individuato dalla Conferenza dei Sindaci, coordina e collabora con i comandanti e responsabili dei servizi dei comuni associati.

Ruoli, distintivi, uniformi e regolamenti locali

La struttura organizzativa della polizia locale è articolata nei ruoli di agente, sottufficiale, ufficiale e comandante. I distintivi di grado definiscono i rapporti gerarchici interni, senza incidere sul rapporto giuridico ed economico del personale.

La Giunta regionale definisce:

  • caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado e di specialità;
  • caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela;
  • eventuali correttivi a precedenti provvedimenti regionali;
  • il termine entro cui gli enti locali devono adottare o adeguare i propri regolamenti.

Gli enti locali adottano regolamenti o atti di regolazione per struttura, organizzazione, distintivi, mezzi, dotazioni e impiego delle risorse umane. Nei distretti associati gli atti regolatori sono comuni. I regolamenti possono prevedere l’impiego di istituti di vigilanza e associazioni di volontariato, nonché servizi per conto terzi, nel rispetto della normativa statale e dei limiti della legge. Gli operatori non possono essere stabilmente destinati a compiti diversi da quelli previsti dalla legge.

Formazione professionale e aggiornamento

La Regione promuove un sistema permanente di formazione, qualificazione e aggiornamento per la polizia locale, con formazione di base e specializzata differenziata per ruolo.

Gli obiettivi comprendono:

  • preparazione professionale di base e specialistica;
  • valorizzazione delle capacità operative, anche in materia di criminalità organizzata, prevenzione primaria, tecniche salvavita, uso delle armi e degli strumenti;
  • collaborazione tra operatori;
  • etica professionale, anche tramite un codice etico regionale.

La Giunta regionale definisce contenuti e durata dei percorsi formativi, modalità di attivazione dei concorsi, formazione continua, catalogo degli interventi, costi e coperture, e può promuovere una piattaforma e-learning e laboratori pratici. L’attuazione è coordinata dalla Regione, che può stipulare accordi con enti locali, università e organismi di formazione, anche interregionali. È inoltre promosso l’aggiornamento professionale integrato con le forze di polizia, nell’ambito degli accordi istituzionali previsti dalla legge.

Tavoli di confronto e comunicazione

La legge prevede tavoli di confronto attivati dal dirigente della struttura regionale competente per affrontare problemi applicativi e confrontare le esigenze degli enti. Possono partecipare comandanti, responsabili di servizio, autorità di polizia locale, tecnici, funzionari e portatori di interesse.

Le riunioni sono valide indipendentemente dal numero di presenti e gli esiti non sono vincolanti, salvo diversa previsione della Giunta. La Giunta disciplina composizione e funzionamento dei tavoli e organizza eventi di comunicazione e informazione sulle tematiche della sicurezza e della polizia locale.

Politiche integrate per la sicurezza

La Regione promuove e sostiene un sistema integrato di sicurezza attraverso accordi con organi di pubblica sicurezza, enti locali e altri soggetti pubblici o privati. Le azioni possono riguardare:

  • diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile;
  • interventi sulle cause di esclusione e devianza, anche tramite riqualificazione urbana, sostegno alle fasce deboli e mediazione sociale;
  • rapporti tra enti locali e cittadini per la definizione condivisa delle politiche di sicurezza;
  • rafforzamento dell’azione coordinata della polizia locale e potenziamento degli organici;
  • ammodernamento delle metodologie di intervento e contrasto all’illegalità e alle infiltrazioni criminali;
  • sviluppo di sistemi informativi e tecnologici, anche tramite COD e COA;
  • razionalizzazione dei presidi di sicurezza;
  • formazione degli operatori;
  • costituzione di tavoli provinciali per le politiche della sicurezza.

Conferenza regionale per la sicurezza

È istituita la Conferenza regionale per la sicurezza, con decreto del Presidente della Giunta regionale, per promuovere il coordinamento tra i servizi di polizia locale. È presieduta dal Presidente della Giunta o da un assessore delegato ed è composta dai sindaci dei capoluoghi di provincia e della Città metropolitana, da sei sindaci designati dal Consiglio delle autonomie locali e da un componente dell’Osservatorio regionale sulla criminalità organizzata e mafiosa.

La Conferenza può invitare altre figure istituzionali in base alle esigenze. Si riunisce almeno due volte l’anno, formula proposte e pareri sulle politiche integrate e adotta un proprio regolamento interno. La partecipazione non dà diritto a compensi o rimborsi.

Giornata della polizia locale regionale

È istituita la giornata della polizia locale regionale il 20 gennaio di ogni anno, in coincidenza con San Sebastiano. In tale occasione la Giunta organizza una manifestazione in un ente locale per celebrare le polizie locali venete e premiare gli operatori distintisi per meriti particolari, sulla base delle candidature dei comandi. La Giunta definisce caratteristiche delle onorificenze e criteri di attribuzione.

Finanziamenti regionali e fondo per la difesa penale

La Giunta regionale promuove e sostiene progetti di sicurezza integrata e stabilisce i criteri per l’accesso ai contributi. I criteri devono includere parametri per valutare l’efficacia dei progetti finanziati. L’accesso ai finanziamenti è subordinato all’adempimento degli obblighi di raccolta dati previsti dalla legge.

È istituito anche un fondo per gli oneri di difesa nei procedimenti penali a carico degli operatori di polizia locale per fatti connessi al servizio. Possono accedervi, su domanda, solo gli enti locali privi di polizza assicurativa. La Giunta disciplina modalità di presentazione, criteri di accesso, erogazione e rimborso.

Sicurezza partecipata, vigilanza privata e servizi per terzi

La Regione promuove la partecipazione delle associazioni di volontariato a iniziative di assistenza alla polizia locale in eventi pubblici, sorveglianza dei luoghi pubblici, prevenzione, sorveglianza di vicinato e sensibilizzazione sulla sicurezza e sulla convivenza civile.

Promuove inoltre la collaborazione tra guardie particolari giurate e polizia locale, nel rispetto della normativa statale.

Gli enti locali possono prevedere l’uso straordinario e occasionale di personale e mezzi della polizia locale per attività o servizi richiesti da privati o pubblici, a fronte di regolamentazione del servizio e tariffe determinate dall’ente nel rispetto della normativa statale richiamata e della contrattazione vigente.

Monitoraggio, valutazione e attuazione

Le strutture di polizia locale devono inserire nell’applicativo regionale “Monitoraggio permanente della polizia locale” i dati su organizzazione, risorse umane e strumentali. Il conferimento è obbligatorio e il trattamento regionale ha finalità statistiche e di supporto alla programmazione.

La Giunta può raccogliere dati aggregati in ambito distrettuale e sovradistrettuale e può istituire un osservatorio dedicato. Può inoltre adottare provvedimenti per l’attuazione della legge e la soluzione delle problematiche emergenti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta trasmette i dati disaggregati all’Osservatorio della spesa e delle politiche pubbliche del Consiglio regionale. L’Osservatorio effettua con cadenza triennale il controllo sull’attuazione della legge e la valutazione dei risultati, con particolare riguardo alla costituzione dei distretti.

Disposizioni finali, abrogazioni e copertura finanziaria

La Giunta regionale, entro l’esercizio di entrata in vigore, adotta un provvedimento con le linee programmatiche di attuazione, soprattutto per l’attivazione dei tavoli di concertazione.

Sono abrogate, dalla data di entrata in vigore:

  • la legge regionale 9 agosto 1988, n. 40;
  • l’articolo 78 della legge regionale 27 febbraio 2008, n. 1;
  • l’articolo 150 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11.

Restano salvi i procedimenti e i rapporti in corso alla data di entrata in vigore, ai quali continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Le disposizioni finanziarie prevedono coperture limitate agli esercizi 2020, 2021 e 2022 per gli oneri correnti e in conto capitale relativi alle attività indicate dalla legge. Alcune poste finanziarie riguardano specificamente gli esercizi 2021 e 2022 per la giornata della polizia locale e per il fondo di difesa penale.

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