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Legge

L.R. Veneto 26/2020

Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".

Normativa regionaleL.R. Veneto 26/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 26/2020 introduce un divieto temporaneo, fino all’approvazione della variante di adeguamento prevista dalla l.r. n. 21/2019, per interventi di trasformazione e per miglioramenti o ricomposizioni fondiarie contrastanti con il disciplinare tecnico della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco. La legge è a neutralità finanziaria.

Modifica temporanea alla legge veneta sulla candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco

Modifiche alla disciplina regionale di sostegno alla candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco

La legge regionale del Veneto n. 26 del 2020 interviene sulla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21, che disciplina le iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. L’intervento è mirato e introduce una limitazione operativa provvisoria in attesa dell’adeguamento urbanistico previsto dalla normativa precedente.

Ambito di applicazione e contenuto della modifica

La modifica riguarda l’articolo 1 della legge regionale n. 21/2019 e inserisce un nuovo comma 2-bis. La regola introdotta opera nel territorio interessato dalla candidatura UNESCO e disciplina, in via transitoria, le trasformazioni fondiarie e territoriali non coerenti con il quadro tecnico già stabilito dalla legge regionale del 2019.

Divieto temporaneo di interventi non conformi

Fino all’approvazione della variante di adeguamento richiamata dalla legge del 2019, non sono consentiti:

  • interventi di trasformazione;
  • miglioramenti fondiari;
  • ricomposizioni fondiarie; quando tali interventi risultino in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 1, comma 1, della l.r. n. 21/2019.

La disposizione ha quindi funzione cautelare e preserva la coerenza del territorio oggetto della candidatura UNESCO sino alla definizione della variante di adeguamento.

Regime temporale

La limitazione non ha durata indeterminata, ma vale solo fino all’approvazione della variante di adeguamento prevista dalla normativa richiamata. Una volta approvata tale variante, il divieto transitorio descritto dalla legge regionale n. 26/2020 cessa di operare nei termini in cui è stato introdotto.

Neutralità finanziaria

La legge afferma espressamente che la sua attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione del Veneto.

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