L.R. Veneto 26/2020
Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21 "Iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Veneto n. 26/2020 introduce un divieto temporaneo, fino all’approvazione della variante di adeguamento prevista dalla l.r. n. 21/2019, per interventi di trasformazione e per miglioramenti o ricomposizioni fondiarie contrastanti con il disciplinare tecnico della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco. La legge è a neutralità finanziaria.
Modifica temporanea alla legge veneta sulla candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco
Modifiche alla disciplina regionale di sostegno alla candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco
La legge regionale del Veneto n. 26 del 2020 interviene sulla legge regionale 6 giugno 2019, n. 21, che disciplina le iniziative a sostegno della candidatura UNESCO delle Colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. L’intervento è mirato e introduce una limitazione operativa provvisoria in attesa dell’adeguamento urbanistico previsto dalla normativa precedente.
Ambito di applicazione e contenuto della modifica
La modifica riguarda l’articolo 1 della legge regionale n. 21/2019 e inserisce un nuovo comma 2-bis. La regola introdotta opera nel territorio interessato dalla candidatura UNESCO e disciplina, in via transitoria, le trasformazioni fondiarie e territoriali non coerenti con il quadro tecnico già stabilito dalla legge regionale del 2019.
Divieto temporaneo di interventi non conformi
Fino all’approvazione della variante di adeguamento richiamata dalla legge del 2019, non sono consentiti:
- interventi di trasformazione;
- miglioramenti fondiari;
- ricomposizioni fondiarie; quando tali interventi risultino in contrasto con le prescrizioni e con i criteri operativi contenuti nel disciplinare tecnico previsto dall’articolo 1, comma 1, della l.r. n. 21/2019.
La disposizione ha quindi funzione cautelare e preserva la coerenza del territorio oggetto della candidatura UNESCO sino alla definizione della variante di adeguamento.
Regime temporale
La limitazione non ha durata indeterminata, ma vale solo fino all’approvazione della variante di adeguamento prevista dalla normativa richiamata. Una volta approvata tale variante, il divieto transitorio descritto dalla legge regionale n. 26/2020 cessa di operare nei termini in cui è stato introdotto.
Neutralità finanziaria
La legge afferma espressamente che la sua attuazione avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione del Veneto.
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