Sentenza del 18/10/2021 n. 28718 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2004: l'Amministrazione aveva rettificato la dichiarazione IVA ex art. 54 DPR 633/1972 e disconosciuto un credito IVA relativo all'acquisto di un bene strumentale. Il contribuente sosteneva che l'operazione rientrava nello schema del 'sale & sale back' e invocava anche la legge Sabatini; deduceva vizi di omissione di pronuncia sulla prescrizione e contestava la ricostruzione della causa e la qualificazione giuridica dei contratti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato le conclusioni dei giudici di merito secondo cui le operazioni erano simulate e finalizzate a eludere/evasione IVA, che i beni erano usati e non rientravano nei benefici della legge Sabatini, e che lo schema contrattuale era fittizio (assenza di effettivo trasferimento e regolamento finanziario reale). Le doglianze sull'omessa pronuncia e sui vizi di interpretazione/causa sono state ritenute inammissibili o infondate. La Corte ha richiamato il principio (anche comunitario) secondo cui il diritto alla detrazione IVA nasce solo se l'operazione imponibile è effettivamente realizzata; se l'operazione è inesistente o simulata l'IVA è dovuta e la detrazione non sorge. Rigetto del ricorso; nulla sulle spese per assenza di attività difensiva della parte intimata; indicazione degli adempimenti relativi al contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54
Norma richiamata per la rettifica degli obblighi IVA; utilizzata per giustificare l'accertamento e la rettifica del credito IVA quando l'operazione non è effettiva.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7
"se viene emessa fattura per operazioni inesistenti... l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura"
Se viene emessa fattura per operazioni inesistenti l'imposta può essere recuperata per l'intero importo indicato; la fattura inesistente determina l'insorgenza del rapporto impositivo.
Legge 26 novembre 1965, n. 1329 (legge Sabatini)
Richiamata dal ricorrente per ottenere benefici; la CTR ha ritenuto che i presupposti (es. beni nuovi e accesso all'aiuto) non sussistessero, essendo i beni usati e non fruiti gli aiuti.
Codice Civile, artt. 1322, 1325, 1343, 1350, 1373
Richiamati nelle censure del ricorrente relative a autonomia della forma contrattuale, causa e buona fede contrattuale; la Corte ha ritenuto che la ricostruzione della causa e la qualificazione contrattuale fossero fondate sui fatti e sulla prova di simulazione, nonostante le libertà di forma contrattuale.
Codice Civile, artt. 2697, 2727, 2729
Norme sulla prova e onere della prova; implicano che il contribuente deve provare l'effettiva realizzazione delle operazioni e che la simulazione può essere accertata in base agli elementi probatori raccolti.
Codice di Procedura Civile, art. 112
Riguarda l'omessa pronuncia: la Corte ricorda che per censurare omissioni occorre che la questione fosse formulata rituale e specificata in cassazione; qui la deduzione è risultata inammissibile.
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Norme invocate per i vizi di motivazione e di qualificazione giuridica: la Corte precisa i limiti del controllo di legittimità sulle valutazioni di fatto e motivazionali del giudice del merito.
Codice di Procedura Civile, art. 366
Richiamato quanto alla necessità di specificità nella indicazione degli atti e dei provvedimenti impugnati in cassazione; la mancanza di specificità può determinare l'inammissibilità.
Codice di Procedura Civile, art. 370, comma 1
Citato in riferimento alla costituzione dell'Agenzia delle Entrate in cassazione per la sola partecipazione all'udienza di discussione.
Sesta direttiva 77/388/CEE (art. 10, par. 2 e art. 17, par. 1)
Principio comunitario richiamato: il diritto alla detrazione dell'IVA nasce quando l'imposta detraibile diventa esigibile, ossia all'atto della cessione o prestazione effettiva; la detrazione è subordinata all'effettiva realizzazione dell'operazione.
Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (es. SGI, LVK, Dixons, Stroy Trans, Stadeco)
Consolidati principi europei: la detrazione richiede operazione reale; l'emissione di fattura inesistente non impedisce che l'imposta sia dovuta e che si ripristini il gettito.
Massime di principio
- Il diritto alla detrazione dell'IVA sorge solo se l'operazione imponibile è effettivamente realizzata; la mera fatturazione o la forma contrattuale non è sufficiente se l'operazione è simulata.
- Se viene emessa una fattura per operazioni inesistenti l'Amministrazione può pretendere l'imposta sull'intero importo indicato (art. 21, comma 7 DPR 633/1972).
- Gli schemi negoziali atipici (es. sale & sale back) non producono effetti fiscali se le singole cessioni risultano simulate o prive di trasferimento e regolamento reale: il giudice può ricaratterizzare l'operazione per reprimere frodi/elenzioni IVA.
- Il contribuente ha l'onere di provare l'effettiva realizzazione delle operazioni e l'esistenza dei presupposti per eventuali benefici (es. beni nuovi per la legge Sabatini); in mancanza l'accertamento è legittimo.
- Le censure sull'omessa pronuncia in cassazione richiedono che l'eccezione sia stata sollevata in modo rituale e debbano essere puntualmente indicate le fonti processuali nel ricorso per cassazione.
- La buona fede soggettiva del percettore della fattura non riconduce automaticamente il diritto alla detrazione se l'operazione è accertata come inesistente.
- Anche quando non vi sia una rettifica dell'emittente della fattura, il destinatario può vedersi precluso il diritto alla detrazione se manca l'effettiva operazione; la funzione è tutelare il gettito e prevenire l'elusione fiscale.
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