Cassazione Civile, Sentenza n. 28074/2022 del 27/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
il ricorrente impugna la sentenza della Commissione Tributaria Regionale ritenendola nulla o affetta da motivazione apparente per omessa o insufficiente pronuncia su numerose questioni (tra cui la mancanza di preventivo contraddittorio, l'inesistenza della motivazione dell'atto di accertamento, e la mancata valutazione/qualificazione di molte movimentazioni e fatture: riprese a tassazione, somme in nome e per conto di clienti, deducibilità di costi, movimentazioni bancarie, posizioni di società correlate). Sono presentati molteplici mezzi di cassazione (art.360 c.p.c. nn.4 e 5 e violazione art.112 c.p.c., nonché violazione art.36 d.lgs. n.546/1992) volti a contestare la carenza di istruttoria motivazionale e l'omesso esame analitico delle doglianze.
La decisione
la Corte di Cassazione ha ritenuto inammissibili alcuni motivi (in particolare quelli che avrebbero richiesto una rivalutazione dei fatti di merito o non specificamente censurati ai sensi dell'art.360 n.5) ma ha accolto i motivi 4-16, ritenendo che la motivazione della CTR fosse in parte apparente e che vi fossero omesse o insufficienti pronunce su molte delle questioni dedotte. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio in diversa composizione per riesame sui profili afferenti alla motivazione e alle omesse pronunce, con regolazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ.
strumento per dedurre la nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione apparente: la Corte lo applica per censurare l'assenza di un esame analitico delle doglianze e l'insufficiente ancoraggio motivazionale alla fattispecie concreta
art.360 primo comma n.5 cod. proc. civ.
richiede che la censura in cassazione indichi con specificità il fatto decisivo e contrario, nuovo rispetto al processo; la Corte rileva che alcune censure sarebbero inammissibili perché non rispettano tale requisito
art.112 cod. proc. civ.
principio del dovere di motivazione delle decisioni giudiziarie: la Corte valuta come 'apparente' una motivazione che sia meramente apodittica o priva di ancoraggio alla fattispecie concreta, idonea a determinare la cassazione
art.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546
norma del processo tributario che impone che le questioni sollevate siano esaminate: la Corte rileva omessa pronuncia su profili tributari rilevanti (riprese a tassazione, qualificazione ricavi/versamenti per conto terzi, deducibilità costi), ritenendo che la CTR non abbia dato sufficiente risposta
Massime di principio
- La Corte non consente in Cassazione una semplice rivalutazione dei fatti di merito: le censure devono riguardare vizi di motivazione o di diritto. Se si mira invece a rivedere i fatti, il ricorso è inammissibile.
- Una motivazione giudiziale meramente formulaica o stereotipata (es. «chiara ed esaustiva rappresentazione» senza ancoramento alla fattispecie) può essere qualificata come apparente e portare alla cassazione per omessa o insufficiente motivazione.
- Se il giudice di merito non esamina analiticamente e specificamente le singole doglianze rilevanti del ricorrente (soprattutto in materia tributaria), la sentenza rischia di essere annullata per omessa pronuncia o motivazione apparente.
- Le censure in cassazione che invocano il vizio previsto dall'art.360 n.5 devono indicare concretamente il fatto decisivo e contrario introdotto nel processo; senza tale specificazione la censura è inammissibile.
- Nel giudizio tributario, la ricostruzione di maggiori redditi sulla base di indizi multipli (incongruenze nelle fatture, mancata produzione di documenti, operazioni anomale con società collegate) è accettabile, ma richiede che il giudice di merito motivi adeguatamente il rigetto delle giustificazioni fornite dal contribuente.
- In casi simili è utile per il contribuente: a) documentare puntualmente ogni elemento in fatto che smentisca gli indizi dell'Amministrazione; b) sollevare con precisione le eccezioni procedurali e chiedere che siano specificamente trattate in motivazione; c) evitare censure in Cassazione che si traducano in nuova valutazione dei fatti.
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