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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25539/2024 del 24/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un socio di società in accomandita semplice aveva impugnato un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione, ai fini IVA e IRPEF, maggiori ricavi per l'anno 2007 sulla base di PVC della Guardia di Finanza e di documentazione extracontabile rinvenuta presso la sede sociale, tra cui un foglio manoscritto recante l'indicazione di una cassa totale molto superiore a quella risultante dai registri ufficiali. In primo grado il ricorso era stato accolto; la CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia ritenendo provati alcuni costi e, soprattutto, non decisiva la documentazione extracontabile da sola, pur richiamando anche altra documentazione convergente. In cassazione l'Agenzia deduceva, con due motivi, violazione delle norme sulle presunzioni, sull'onere della prova e sulla valutazione delle scritture contabili, sostenendo che la CTR avesse errato nel non riconoscere valore indiziario grave, preciso e concordante alla contabilità in nero e nel ritenere non provati i maggiori ricavi. La Corte, però, ha rilevato d'ufficio un vizio preliminare: nei giudizi di merito non erano stati partecipi la società e tutti gli altri soci, sebbene l'accertamento fosse unitario e inscindibile per società di persone e soci, con conseguente litisconsorzio necessario originario. Poiché in cassazione non era possibile una sanatoria tramite riunione, anche perché uno dei giudizi paralleli risultava già estinto e comunque non erano presenti tutti i litisconsorti, la Corte ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio.

La decisione

La Corte ha accolto il rilievo officioso sulla violazione del litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio di merito, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caltanissetta, in diversa composizione, per la trattazione unitaria della controversia con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari. I motivi di ricorso dell'Agenzia non sono stati esaminati nel merito, perché assorbiti dal vizio processuale preliminare.

Norme richiamate

  • art. 2967 c.c.

    richiamato dall'Agenzia come norma sull'onere della prova; la Corte non si pronuncia nel merito della censura perché assorbita dalla nullità processuale.

  • artt. 2727 e seguenti c.c.

    richiamati dall'Agenzia in tema di presunzioni; il loro corretto impiego non viene scrutinato per effetto della decisione sul litisconsorzio necessario.

  • artt. 2709 e seguenti c.c.

    richiamati dall'Agenzia in tema di scritture contabili; non vi è esame di merito.

  • art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale base del recupero a tassazione e dell'accertamento induttivo; la Corte non entra nel relativo merito.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia per denunciare una erronea valutazione delle prove da parte del giudice di merito; motivo assorbito.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato dall'Agenzia per censurare la valutazione della documentazione extracontabile; motivo assorbito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato sia come regola dell'onere della prova sia nella censura processuale; non esaminato nel merito.

  • art. 14 d.lgs. 546/92

    norma richiamata per affermare la necessità di integrare il contraddittorio nel processo tributario quando vi è litisconsorzio necessario.

  • art. 29 d.lgs. 546/92

    richiamato come disposizione che consente la riunione dei processi, ove praticabile, in funzione della ricomposizione del contraddittorio.

  • art. 5 d.P.R. 22/12/1986 n. 917

    disposizione cardine per l'unitarietà dell'accertamento dei redditi delle società di persone e per l'automatica imputazione pro quota ai soci.

Massime di principio

  • In materia di accertamento dei redditi delle società di persone e dei soci, l'unitarietà dell'accertamento comporta un litisconsorzio necessario originario tra società e tutti i soci, salvo che siano dedotte questioni personali.
  • Se il giudizio di merito si svolge senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, la sentenza è affetta da nullità assoluta rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado.
  • Nel giudizio di cassazione la violazione del litisconsorzio necessario può essere sanata solo se sia possibile ricomporre integralmente il contraddittorio tramite riunione dei processi; ciò non è consentito quando non siano presenti tutti i soggetti necessari o quando uno dei giudizi paralleli sia già estinto.
  • Quando sussiste una nullità processuale assorbente, i motivi di ricorso che attengono al merito della valutazione probatoria e all'applicazione delle presunzioni restano non esaminati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioGiurisdizione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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