Regolamento (UE) 2024/3107
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3107 del Consiglio, del 9 dicembre 2024, che attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’elenco delle persone soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, sostituendo quattro voci dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica deriva da un riesame delle misure restrittive autonome e riguarda soggetti ritenuti coinvolti in gravi violazioni dei diritti umani o nel sostegno al conflitto armato e allo sfruttamento illecito di risorse naturali. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco di persone soggette a misure restrittive nei confronti della Repubblica democratica del Congo, mediante sostituzione di alcune voci dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri dell’Unione europea ed è direttamente applicabile. Incide esclusivamente sull’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005, sezione "A. Persone", modificando le voci relative a persone già inserite nell’elenco delle misure restrittive autonome adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio generale, ma aggiorna i dati identificativi e le motivazioni di iscrizione di specifiche persone elencate.
Aggiornamento delle misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3107 del Consiglio attua il regolamento (CE) n. 1183/2005 in materia di misure restrittive adottate in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo. Il provvedimento è adottato a seguito di un riesame delle misure restrittive autonome previste dall’articolo 2 ter del regolamento base e comporta la modifica di alcune iscrizioni nell’allegato I bis.
Finalità e contesto
Il testo non istituisce un nuovo quadro sanzionatorio, ma aggiorna l’elenco delle persone già assoggettate a misure restrittive. La ratio è mantenere allineato l’elenco alle valutazioni attuali del Consiglio circa il coinvolgimento dei soggetti interessati in gravi violazioni dei diritti umani, in attività che alimentano il conflitto armato oppure nello sfruttamento illecito di risorse naturali nella RDC.
Ambito di applicazione
Il regolamento incide esclusivamente sulla sezione "A. Persone" dell’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005. La modifica riguarda quattro posizioni: le voci 13, 17, 29 e 30, che vengono sostituite integralmente con nuove formulazioni contenenti identificativi, funzioni, alias, motivazioni e date di inserimento nell’elenco. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento delle singole iscrizioni
Per quanto riguarda Joseph Nganzo Olikwa Tipi, la nuova voce lo identifica come colonnello delle FARDC e vicecomandante della 12a Brigata di reazione rapida a Minembwe, con riferimento al suo precedente comando del 312o battaglione della 31a Brigata principale di difesa. La motivazione sottolinea che, sotto il suo comando, il battaglione ha commesso attacchi contro civili e gravi violazioni dei diritti umani, inclusi stupri tra giugno e dicembre 2021; per il ruolo attuale, è ritenuto responsabile di recenti violazioni commesse dalle FARDC e coinvolto nella pianificazione, direzione o esecuzione di tali atti.
Per Alain François Viviane Goetz, la nuova iscrizione lo qualifica come uomo d’affari ed ex titolare effettivo e direttore di African Gold Refinery Ltd. e gli attribuisce un ruolo di consulente e promotore della società. La motivazione evidenzia che la società ha ricevuto, acquistato, raffinato e commercializzato oro illegale proveniente da miniere controllate da gruppi armati non governativi in RDC, e che l’interessato trae vantaggio dal conflitto armato, dall’instabilità e dall’insicurezza attraverso lo sfruttamento e il commercio illeciti di risorse naturali.
Per Pierre Celestin Rurakabije, la voce aggiornata indica la funzione di vicecomandante del "Commando de recherche et d’action en profondeur" (CRAP) delle FDLR-FOCA, con grado di tenente colonnello. Il Consiglio lo collega a un alto livello di comando all’interno di un gruppo armato non governativo operante nella RDC orientale, responsabile di violenze, stupri, uccisioni e altri gravi abusi, con conseguente coinvolgimento nella pianificazione, direzione o commissione di atti costituenti gravi violazioni dei diritti umani e nel sostegno al conflitto armato.
Per Gustave Kubwayo, la nuova voce lo descrive come comandante del CRAP delle FDLR-FOCA, con grado di colonnello. La motivazione richiama il suo ruolo di vertice nell’unità speciale del gruppo armato e le attività attribuite alle FDLR-FOCA, tra cui stupri, uccisioni di civili, rapimenti a scopo di riscatto, detenzioni ed esecuzioni arbitrarie, reclutamento di bambini soldato, disboscamento illegale, sfruttamento di risorse naturali e riscossione illegale di tasse ai posti di controllo; per tali ragioni è ritenuto coinvolto in gravi violazioni dei diritti umani e nel sostegno al conflitto armato.
Entrata in vigore
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è inoltre qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato I bis
L’articolo 1 dispone che l’allegato I bis del regolamento (CE) n. 1183/2005 è modificato conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, nella sezione "A. Persone" sono sostituite le voci 13, 17, 29 e 30.
Contenuto delle nuove voci dell’elenco
L’allegato aggiorna i dati e le motivazioni relativi a Joseph Nganzo Olikwa Tipi, Alain François Viviane Goetz, Pierre Celestin Rurakabije e Gustave Kubwayo. Le motivazioni riguardano, rispettivamente, il coinvolgimento in gravi violazioni o abusi dei diritti umani da parte delle FARDC, il vantaggio tratto dallo sfruttamento e commercio illeciti di risorse naturali legati al conflitto, e il sostegno o la partecipazione a violenze e abusi commessi dalle FDLR-FOCA nella RDC.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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