Regolamento (UE) 2024/3126
Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3126 della Commissione, del 9 dicembre 2024, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento abroga il precedente regolamento di esecuzione n. 385/2013, perché la classificazione tariffaria in esso contenuta non è più coerente con un parere di classificazione adottato dal comitato del sistema armonizzato dell’OMD nel marzo 2024. La Commissione ritiene necessario garantire uniformità nell’interpretazione internazionale del sistema armonizzato e conformità della nomenclatura combinata dell’Unione alla relativa nota 4 del capitolo 33. L’atto non sostituisce con una nuova classificazione il regolamento abrogato, ma ne elimina gli effetti normativi. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 sulla classificazione doganale di talune salviettine impregnate nella nomenclatura combinata.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ambito della classificazione tariffaria doganale nell’Unione europea, con effetti per l’interpretazione e l’applicazione della nomenclatura combinata ai fini del codice doganale dell’Unione. Riguarda, in particolare, le merci analoghe a quelle descritte nel regolamento abrogato, ossia salviettine di stoffa non tessuta impregnate per la cura del viso/pelle. Non introduce obblighi sostanziali per operatori o autorità diversi dall’eliminazione del precedente atto di classificazione; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2024/3126
Il regolamento interviene in materia di classificazione doganale delle merci nella nomenclatura combinata, con l’obiettivo di allineare il diritto dell’Unione a un recente parere di classificazione approvato in sede OMD. La Commissione ritiene che la precedente disciplina del regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 non sia più coerente con l’interpretazione internazionale del sistema armonizzato e debba quindi essere eliminata.
Contesto e motivazione
Nei considerando viene ricostruita la vicenda classificatoria relativa a salviettine di stoffa non tessuta impregnate e destinate alla cura del viso/pelle. Il regolamento n. 385/2013 le aveva ricondotte al codice NC 3304 99 00 come "preparazioni per la cura della pelle", escludendo sia la voce 3401 sia la voce 3307 sulla base delle caratteristiche funzionali del prodotto e dell’applicazione delle regole generali di interpretazione della NC.
Successivamente, nella 73a sessione del marzo 2024, il comitato del sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane ha approvato il parere 3307.90/4, relativo a salviettine per il viso imballate per la vendita al minuto e impregnate di sostanze idratanti e tensioattive usate per struccare, detergere, tonificare, calmare e idratare la pelle. Tale parere qualifica il prodotto nella voce SA 3307, ritenendo applicabile la nota 4 del capitolo 33 del sistema armonizzato, e quindi nella sottovoce 3307 90, corrispondente al codice NC 3307 90 00.
Ambito materiale e rilievo doganale
L’atto opera nell’ambito dell’unione doganale e della classificazione tariffaria. La Commissione sottolinea che l’Unione, in forza della decisione 87/369/CEE, è parte della convenzione internazionale sul sistema armonizzato e che i pareri del CSA sono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell’Unione. La conseguenza pratica è l’eliminazione di un precedente atto di classificazione non più conforme al parere internazionale richiamato.
Dispositivo
L’articolo 1 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013. Non viene adottata una nuova classificazione sostitutiva nell’atto qui esaminato; il regolamento si limita a rimuovere dal corpus normativo UE la disciplina precedente.
Entrata in vigore e efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013
L’articolo 1 dispone l’abrogazione integrale del regolamento di esecuzione (UE) n. 385/2013 della Commissione, che classificava nel codice NC 3304 99 00 un prodotto costituito da 25 salviettine impregnate per struccare, tonificare e purificare la pelle.
Ragioni dell’abrogazione e coordinamento con il sistema armonizzato
I considerando spiegano che il comitato del sistema armonizzato dell’OMD, nella 73a sessione del marzo 2024, ha approvato il parere di classificazione 3307.90/4 per salviettine per il viso per uso cosmetico/cura della pelle, classificandole nella voce SA 3307 e nella sottovoce 3307 90, corrispondente al codice NC 3307 90 00. Poiché il prodotto del regolamento n. 385/2013 presenta caratteristiche molto simili, la precedente classificazione non risulta conforme a tale parere.
Base giuridica e valore orientativo dei pareri OMD
La Commissione fonda l’atto sul regolamento (UE) n. 952/2013, in particolare sull’articolo 57, paragrafo 4, e sull’articolo 58, paragrafo 2. Richiama inoltre la decisione 87/369/CEE, che rende l’Unione parte contraente della convenzione sul sistema armonizzato, precisando che i pareri di classificazione del CSA costituiscono strumenti di orientamento per le misure tariffarie dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 9 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3107
- Regolamento · 9 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3114
- Regolamento · 9 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3133
- Regolamento · 10 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3118
- Regolamento · 11 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3148
- Regolamento · 11 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3141
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →