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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3118

Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione, del 10 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo

Normativa europea32024R3118

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna il regime "de minimis" agricolo elevando a 50.000 EUR il massimale triennale concedibile a una singola impresa e adeguando i limiti nazionali degli Stati membri. Introduce inoltre un sistema rafforzato di monitoraggio basato su un registro centrale nazionale o dell'Unione, con regole più dettagliate su verifiche, trasmissione dati e trasparenza. La durata del regolamento viene prorogata al 31 dicembre 2032 e sono armonizzate le regole di cumulo con altri regimi "de minimis" dell'Unione.

Modifica la disciplina degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, elevando i massimali, aggiornando il calcolo dei limiti nazionali e introducendo un registro centrale per il monitoraggio.

Ambito di applicazione

Si applica agli aiuti di Stato "de minimis" concessi nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, da parte degli Stati membri, a favore di un'unica impresa o delle imprese operanti nel settore agricolo. Incide anche sui casi di cumulo con altri regimi "de minimis" (in particolare quelli del regolamento (UE) 2023/2831 e del regolamento (UE) n. 717/2014) e, in via specifica, sul trattamento del Regno Unito per l'Irlanda del Nord in forza del quadro di Windsor richiamato nel regolamento. Non disciplina aiuti oltre i massimali né aiuti che non rientrano nelle condizioni del regolamento modificato.

Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione: modifica del regime "de minimis" agricolo

Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1408/2013 in materia di aiuti di Stato "de minimis" nel settore agricolo, con l'obiettivo di adeguare i massimali all'evoluzione economica del settore e di semplificare il controllo del rispetto delle soglie. La Commissione richiama, tra l'altro, l'esigenza di tenere conto dell'esperienza applicativa, dell'inflazione agricola, della necessità di ridurre gli oneri amministrativi per le PMI e del coordinamento con altri regimi "de minimis" dell'Unione.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda gli aiuti concessi dagli Stati membri a imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli. Il regolamento incide sia sul massimale concedibile a una singola impresa sia sul limite complessivo nazionale degli aiuti agricoli "de minimis"; inoltre disciplina le ipotesi di cumulo con altri regimi "de minimis" riferiti ad altri settori o alla pesca e acquacoltura. Per effetto della nota modificata all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), il richiamo agli Stati membri si estende anche al Regno Unito con riferimento all'Irlanda del Nord, nei limiti derivanti dall'accordo di recesso e dal quadro di Windsor.

Massimali e limiti nazionali

L'articolo 3, come sostituito, fissa il nuovo massimale generale a 50.000 EUR nell'arco di tre anni per un'unica impresa. Parallelamente, gli aiuti complessivi concessi a livello nazionale alle imprese della produzione primaria agricola non possono superare il limite nazionale indicato nell'allegato, calcolato come 2 % della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua del singolo Stato membro nel periodo 2012-2023. Il regolamento precisa che i massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto, dalla finalità perseguita e dalla fonte di finanziamento, e che gli importi devono essere considerati al lordo di imposte e oneri.

Regole di calcolo, attualizzazione e cumulo soggettivo

Gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui l'impresa matura il diritto a riceverli secondo il diritto nazionale, non quando vengono materialmente pagati. Per le misure in più tranche, l'importo va attualizzato al valore al momento della concessione; per le forme diverse dalla sovvenzione diretta occorre calcolare l'equivalente sovvenzione lordo. Sono disciplinate anche le operazioni societarie: in caso di fusione o acquisizione si sommano gli aiuti pregressi delle imprese coinvolte, mentre in caso di scissione l'aiuto viene attribuito, in linea di principio, all'impresa che utilizza le attività interessate o, in subordine, ripartito in proporzione al valore contabile del capitale azionario.

Prestiti, garanzie e equivalenza sovvenzione lorda

L'articolo 4 aggiorna i criteri specifici per l'equivalente sovvenzione lordo di prestiti e garanzie. Per i prestiti, la garanzia deve coprire almeno il 50 % dell'importo preso in prestito e l'importo non deve eccedere 250.000 EUR su cinque anni o 125.000 EUR su dieci anni; se importo o durata sono inferiori, il calcolo avviene in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Per le garanzie, il tetto è pari all'80 % del prestito sotteso con importo garantito di 375.000 EUR per cinque anni o 187.500 EUR per dieci anni, con analogo calcolo proporzionale in caso di importi o durate inferiori.

Cumulo con altri regimi "de minimis"

Il regolamento coordina il regime agricolo con altri strumenti dell'Unione. Se l'impresa opera sia nella produzione primaria agricola sia in altri settori disciplinati dal regolamento (UE) 2023/2831, gli aiuti possono cumularsi fino al massimale di tale regolamento, purché lo Stato membro assicuri che la produzione agricola non benefici di aiuti concessi ai sensi del medesimo. Regola analoga vale per il cumulo con il regolamento (UE) n. 717/2014 relativo alla pesca e acquacoltura, con riferimento al massimale più elevato tra i due regimi. È inoltre espressamente ammesso il cumulo con il regolamento (UE) n. 2023/2832 sugli aiuti di importanza minore concessi alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

Monitoraggio, registro centrale e trasparenza

Una parte centrale della riforma è la sostituzione dell'articolo 6, che impone agli Stati membri, dal 1° gennaio 2027, di registrare in un registro centrale nazionale o dell'Unione tutte le informazioni sugli aiuti concessi. Il registro deve contenere dati identificativi del beneficiario, importo dell'aiuto, data di concessione, autorità concedente, strumento di aiuto e settore economico secondo la classificazione NACE, e deve garantire accesso pubblico nel rispetto della normativa UE in materia di protezione dei dati, anche mediante pseudonimizzazione quando necessaria. Le informazioni devono essere inserite entro 20 giorni lavorativi dalla concessione e conservate per dieci anni; gli Stati membri devono verificare il rispetto dei massimali prima di concedere nuovi aiuti. Chi utilizza un registro nazionale deve inoltre trasmettere alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, dati aggregati sugli aiuti concessi nell'anno precedente.

Regime transitorio, informazione all'impresa e durata

L'articolo 7 introduce una disposizione transitoria che qualifica come esenti da notifica gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 20 dicembre 2024, se concessi conformemente alle norme applicabili al momento della concessione. Fino a quando il registro centrale non sia operativo e non copra un periodo di tre anni, lo Stato membro deve informare per iscritto o elettronicamente l'impresa dell'importo dell'aiuto, del suo carattere "de minimis" e del riferimento normativo, richiedendo anche una dichiarazione sugli altri aiuti "de minimis" ricevuti negli ultimi tre anni. Il regolamento proroga poi l'applicazione del regolamento (UE) n. 1408/2013 fino al 31 dicembre 2032.

Entrata in vigore e allegati

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. L'allegato I è sostituito con i nuovi importi massimi nazionali e l'allegato II è soppresso.

Disposizioni principali

Elevazione del massimale individuale e limiti nazionali

L'articolo 3 sostituito prevede che gli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non possano superare 50.000 EUR nell'arco di tre anni. Per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli, l'importo cumulativo degli aiuti concessi da uno Stato membro non può superare il limite nazionale fissato nell'allegato, calcolato come 2 % della media dei tre valori più elevati della produzione agricola annua nel periodo 2012-2023.

Definizione del momento di concessione e regole di calcolo

Gli aiuti si considerano concessi quando l'impresa acquisisce, secondo il diritto nazionale applicabile, il diritto a riceverli, a prescindere dalla data di pagamento. I massimali si applicano indipendentemente dalla forma dell'aiuto o dalla finalità perseguita, e anche se finanziati con risorse dell'Unione. Gli importi vanno espressi come sovvenzione diretta in denaro; per le forme diverse va calcolato l'equivalente sovvenzione lordo. Gli aiuti erogati in più quote sono attualizzati al valore al momento della concessione.

Sforamento dei massimali, fusioni e scissioni

Se la concessione di nuovi aiuti comporta il superamento del massimale individuale o del limite nazionale, nessuna delle nuove misure può beneficiare del regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, si considerano tutti gli aiuti "de minimis" concessi alle imprese partecipanti per verificare il rispetto dei massimali; gli aiuti già legittimamente concessi restano tali. In caso di scissione, l'aiuto pregresso è imputato, in linea di principio, all'impresa che rileva le attività cui l'aiuto era riferito, oppure ripartito pro quota in base al valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese.

Adeguamento delle regole per prestiti e garanzie

L'articolo 4 modifica i parametri per calcolare l'equivalente sovvenzione lordo di prestiti e garanzie, adeguandoli al nuovo massimale. Per i prestiti, la garanzia deve coprire almeno il 50 % dell'importo e il prestito non può eccedere 250.000 EUR per cinque anni o 125.000 EUR per dieci anni; se inferiori, l'equivalente sovvenzione lordo è calcolato in proporzione al massimale di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Per le garanzie, il limite è l'80 % del prestito sotteso con importo garantito di 375.000 EUR per cinque anni o 187.500 EUR per dieci anni; anche in questo caso, importi o durate inferiori richiedono un calcolo proporzionale dell'equivalente sovvenzione lordo.

Cumulo con altri regimi "de minimis"

L'articolo 5 consente il cumulo con gli aiuti "de minimis" del regolamento (UE) 2023/2831 per imprese che operano sia nella produzione primaria agricola sia in altri settori o attività, fino al massimale pertinente del regolamento 2023/2831, a condizione che lo Stato membro garantisca che la produzione primaria agricola non benefici di aiuti concessi ai sensi di quel regolamento. È inoltre consentito il cumulo con gli aiuti "de minimis" del regolamento (UE) n. 717/2014 per imprese operanti sia in agricoltura sia nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fino al massimale più elevato tra i due regimi. È aggiunto anche il cumulo con gli aiuti "de minimis" del regolamento (UE) n. 2023/2832.

Registro centrale, controlli e trasparenza

Dal 1° gennaio 2027 gli Stati membri devono fare in modo che le informazioni sugli aiuti concessi siano inserite in un registro centrale nazionale o dell'Unione, contenente almeno identificazione del beneficiario, importo, data di concessione, autorità concedente, strumento di aiuto e settore NACE. Le informazioni devono essere inserite entro 20 giorni lavorativi dalla concessione e conservate per dieci anni. Prima di concedere nuovi aiuti, lo Stato membro deve verificare che non siano superati i massimali. Chi utilizza un registro nazionale deve trasmettere alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, dati aggregati sugli aiuti concessi nell'anno precedente; la prima trasmissione riguarda il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2027. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro deve fornire le informazioni necessarie entro 20 giorni lavorativi o nel termine più lungo indicato.

Regime transitorio e semplificazione degli obblighi informativi

È introdotta una disposizione che considera esenti da notifica gli aiuti "de minimis" individuali concessi tra il 1° gennaio 2014 e il 20 dicembre 2024, se concessi nel rispetto delle norme applicabili al momento della concessione. In attesa del funzionamento del registro centrale per un periodo di tre anni, lo Stato membro deve informare per iscritto o elettronicamente l'impresa dell'importo dell'aiuto, del suo carattere "de minimis" e del richiamo al regolamento, richiedendo inoltre una dichiarazione sugli altri aiuti "de minimis" ricevuti negli ultimi tre anni.

Durata di applicazione e allegato dei limiti nazionali

L'articolo 8 è modificato per stabilire che il regolamento si applica fino al 31 dicembre 2032. L'allegato I è sostituito con i nuovi importi massimi nazionali per ciascuno Stato membro, mentre l'allegato II è soppresso. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieaiuti di Statoagricolturacumulo degli aiutiprotezione dei datitrasparenza amministrativa

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