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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/3114

Regolamento di esecuzione (UE) 2024/3114 del Consiglio, del 9 dicembre 2024, che attua l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 747/2014 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Sudan

Normativa europea32024R3114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3114 aggiorna l’elenco delle persone sottoposte a misure restrittive in relazione al Sudan previsto dal regolamento (UE) n. 747/2014. L’intervento è conseguenza della decisione del comitato sanzioni dell’ONU dell’8 novembre 2024, che ha inserito due soggetti nell’elenco collegato alla risoluzione UNSC 1591 (2005). Il regolamento si limita quindi a modificare l’allegato I del regolamento base, con efficacia immediata dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014, aggiornando l’elenco delle persone soggette a misure restrittive relative al Sudan con due nuove designazioni ONU.

Ambito di applicazione

Si applica a tutti i soggetti nell’Unione europea, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile negli Stati membri. Incide sul regime di misure restrittive già previsto dal regolamento (UE) n. 747/2014 concernente la situazione in Sudan, limitatamente all’aggiornamento dell’allegato I con l’inserimento di due persone fisiche designate dall’ONU l’8 novembre 2024. Non introduce un nuovo regime materiale autonomo né disciplina deroghe o esclusioni ulteriori rispetto al quadro del regolamento base.

Modifica dell’elenco sanzionatorio relativo al Sudan

Il regolamento di esecuzione (UE) 2024/3114 del Consiglio attua l’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 747/2014, relativo alle misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Sudan. Il provvedimento si fonda sulla decisione del comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito dalla risoluzione UNSC 1591 (2005), che l’8 novembre 2024 ha aggiunto due persone all’elenco ONU delle persone ed entità soggette a restrizioni.

Contesto normativo e finalità

Il regolamento (UE) n. 747/2014 costituisce il quadro europeo di misure restrittive collegato alla situazione in Sudan. Il nuovo regolamento di esecuzione non rivede il regime sanzionatorio nel suo complesso, ma ne aggiorna l’allegato I per garantire il recepimento nell’ordinamento dell’Unione delle designazioni ONU più recenti. La ratio è quella di mantenere allineato l’elenco UE con quello delle Nazioni Unite in un contesto di minacce alla pace, alla sicurezza e alla stabilità del Darfur.

Ambito della modifica

La modifica riguarda esclusivamente l’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014. Non sono introdotte nuove categorie di soggetti né nuove misure autonome; vengono semplicemente inseriti due nominativi:

  • Abdel Rahman Juma Barkalla, maggiore generale delle Rapid Support Forces (RSF) e comandante del Darfur occidentale;
  • Osman Mohamed Hamid Mohamed, maggiore generale delle RSF e capo del dipartimento per le operazioni delle RSF.

Per entrambi sono riportati gli elementi identificativi principali e la data di designazione ONU, pari all’8 novembre 2024.

Motivazioni della designazione

Il regolamento rinvia alle motivazioni fornite dal comitato sanzioni ONU. In sintesi, i soggetti sono stati inseriti nell’elenco perché ritenuti partecipi di azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Darfur, comprendenti atti di violenza e violazioni dei diritti umani. Le motivazioni descrivono, in particolare, attacchi delle RSF contro civili, rappresentanti della società civile e attivisti per i diritti umani, oltre a episodi di uccisioni, rapimenti, violenze sessuali e sepolture in fosse comuni tra il 2023 e il 2024.

Effetti giuridici e operativi

L’effetto pratico del regolamento è l’estensione delle misure restrittive già previste dal regime UE a carico dei due soggetti aggiunti. Poiché il testo rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, gli operatori devono considerare aggiornato l’elenco ai fini dell’applicazione delle restrizioni previste dal regolamento base. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e produce effetti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Entrata in vigore

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata, cioè il giorno della pubblicazione. Il regolamento è altresì dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 747/2014 conformemente all’allegato del nuovo regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte due voci all’elenco delle persone soggette a misure restrittive: Abdel Rahman Juma Barkalla e Osman Mohamed Hamid Mohamed.

Nuove designazioni inserite nell’elenco sanzionatorio

L’allegato riporta per ciascun soggetto i dati identificativi essenziali, la carica, la data di nascita, il luogo di nascita, la cittadinanza, eventuali documenti identificativi e la data di designazione ONU (8 novembre 2024). Per entrambi è indicato che la designazione avviene ai sensi del punto 3, lettera c), della risoluzione UNSC 1591 (2005), con motivazioni legate alla partecipazione ad azioni o politiche che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità del Darfur, incluse violenze e violazioni dei diritti umani.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito il suo carattere obbligatorio in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittivesudan

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