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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18513/2025 del 07/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

La lite nasce da una serie di avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di due società semplici agricole e dei relativi soci, per i periodi d’imposta 2008, 2009, 2010 e 2011, con imputazione per trasparenza dei redditi accertati ai soci. I contribuenti hanno impugnato gli avvisi e la CTP ha accolto i ricorsi; la CTR ha confermato la decisione, ritenendo che il contratto intercorso tra le società non integrasse un affitto di azienda, ma una locazione di immobile/fondo agricolo, poiché dal testo contrattuale emergeva soltanto la concessione di beni immobili con disciplina di miglioramenti e innovazioni, senza trasferimento di altri elementi tipici dell’azienda (scorte, avviamento, debiti, crediti, personale), e perché la stessa società agricola non risultava svolgere attività agricola né avere strutture o personale. In cassazione l’Ufficio ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 1362 e ss. c.c. e dell’art. 20 d.P.R. n. 131/1986, sostenendo che la CTR si fosse fermata al dato testuale senza ricostruire la comune intenzione delle parti e senza considerare la natura effettiva del rapporto ai fini fiscali; con il secondo ha dedotto nullità della sentenza per motivazione apparente e incongrue affermazioni. I contribuenti hanno resistito eccependo anche la tardività della notifica del ricorso via PEC oltre le ore 21 dell’ultimo giorno utile.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione preliminare di inammissibilità fondata sulla notificazione PEC oltre le ore 21, richiamando la giurisprudenza successiva alla sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019 sulla scindibilità degli effetti della notificazione e sul perfezionamento entro le 23:59:59 del giorno di scadenza. Nel merito, ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché mirava in sostanza a ottenere una nuova valutazione dei fatti e del contratto, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre ribadito che l’interpretazione del contratto è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici specificamente indicati o per motivazione logicamente incongrua, ipotesi non ravvisate. Ha poi rigettato il secondo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente, poiché esponeva un iter logico chiaro e comprensibile: distinzione tra locazione e affitto d’azienda, esame del contenuto del contratto e assenza di elementi costitutivi dell’azienda. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dell’Agenzia alle spese; non è stata applicata la maggiorazione del contributo unificato per l’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 1362 c.c.

    L’interpretazione del contratto deve ricercare la comune intenzione delle parti, ma la censura in cassazione richiede la puntuale indicazione dei canoni ermeneutici asseritamente violati e non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto.

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    Le regole legali di interpretazione contrattuale sono criteri vincolanti, ma la loro violazione è deducibile solo se il ricorrente specifichi quali canoni siano stati disattesi e in che modo.

  • art. 20 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    L’Amministrazione lo invocava come canone ermeneutico generale in materia tributaria per guardare alla natura intrinseca dell’operazione oltre il titolo formale; la Corte non ha accolto la censura perché fondata su una rivalutazione di merito.

  • art. 67, lett. h), T.U.I.R.

    Richiamato come parametro fiscale collegato alla qualificazione del rapporto, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché tendeva a sovrapporre una diversa ricostruzione fattuale.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Il vizio di violazione di legge non può essere usato per richiedere un nuovo esame del materiale fattuale e della qualificazione del rapporto operata dal giudice di merito.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la motivazione manchi del tutto o sia così contraddittoria da non consentire di riconoscere la giustificazione della decisione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se inesistente o radicalmente incomprensibile, non quando sia semplicemente non condivisa dalla parte soccombente.

  • art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario il provvedimento deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile l’iter logico della decisione.

  • art. 16-septies D.L. n. 179/2012 conv. in L. n. 221/2012

    La Corte, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ha affermato che la notifica via PEC dell’ultimo giorno utile si perfeziona per il notificante entro le 23:59:59, in applicazione della scindibilità degli effetti della notificazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Non applicato perché la parte soccombente era un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

Massime di principio

  • L’interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, è censurabile soltanto per violazione specifica dei canoni legali di ermeneutica o per motivazione inesistente, apparente o logicamente incongrua.
  • Non è consentito usare il ricorso per cassazione per ottenere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o per sostituire la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito con una diversa ricostruzione più favorevole alla parte ricorrente.
  • Per dedurre utilmente la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali, il ricorrente deve indicare puntualmente quali regole siano state violate, come il giudice vi si sia discostato e quale testo contrattuale rilevi; il semplice richiamo agli artt. 1362 e ss. c.c. non basta.
  • La motivazione è solo "apparente" quando manchi del tutto o quando le sue affermazioni siano talmente incoerenti da non permettere di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente che la parte la ritenga poco persuasiva o erronea.
  • Nella distinzione tra locazione e affitto d’azienda, conta la presenza di un complesso di beni organizzati funzionalmente per l’esercizio dell’impresa; se il contratto riguarda soltanto immobili e non trasferisce altri elementi aziendali essenziali, può essere qualificato come locazione e non come affitto d’azienda.
  • Nel giudizio di cassazione, la tempestività della notificazione via PEC va valutata alla luce della scissione soggettiva degli effetti della notifica e del momento di perfezionamento per il notificante entro il termine finale del giorno di scadenza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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