Sentenza n. 696/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, 1) della deliberazione n. 1038 del 31.05.2022, con la quale l'Ausl di Teramo ha approvato le graduatorie di merito delle Aziende UU.SS.LL. di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti, Avezzano-Sulmona-l'Aquila e ha dichiarato n. 10 vincitori, relativamente all'Ausl di Teramo, nel concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, non ancora pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo ai sensi del comma 6 dell'art. 18 Dpr. n. 220 del 2001, per come dato atto nella deliberazione sopracitata, già pubblicata, invero, dall'Ausl di Teramo nella sezione Concorsi ed Avvisi del suo sito istituzionale, al seguente collegamento ipertestuale https://www.aslteramo.it/wp-content/uploads/2021/04/Delibera-n.-1038-del-31.05.2022.pdf, quale atto conclusivo della procedura concorsuale, nonché delle stesse graduatorie di merito, nella parte in cui non viene ricompresa la ricorrente; 2) del bando pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n.41 Speciale (Concorsi) del 5/03/2021 ed in estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4^ serie speciale, concorsi n. 30 del 16/04/2021, nella parte di interesse, e specificatamente nella parte in cui al punto 2. Requisiti specifici e generici di ammissione al concorso prevedeva che “Possono partecipare al concorso coloro che siano in possesso dei requisiti di ammissione, generali e specifici appresso indicati: […] b) Diploma di Laurea (V.O.) o Laurea Specialistica – ex DM 509/99 o Laurea Magistrale – ex DM 270/2004 in discipline giuridiche e/o economiche” e nella parte in cui non prevede alcuna clausola inerente all'equipollenza/equivalenza tra titoli; 3) della deliberazione n. 0776 del 15 Aprile 2022, in riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti,Avezzano-Sulmona-L'Aquila, con la quale veniva sciolta negativamente la riserva, espressa con deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021, nei confronti di n. 14 candidati, tra cui parte ricorrente, distinti per specifiche Aziende sanitarie, di cui n. 6 per l'Azienda USL di Teramo, n. 4 per l'Azienda sanitaria di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 4 per AUSL di Lanciano Vasto e Chieti, limitatamente alla non ammissione della ricorrente; 4) della comunicazione di non ammissione trasmessa a mezzo pec dalla P.a. resistente in data 20.04.2022 nei riguardi della ricorrente; 5) della deliberazione n. 1834 del 29 ottobre 2021 con la quale venivano ammesse con riserva allo svolgimento dell'unica prova scritta tutte le 1420 domande di partecipazione, distinte per azienda destinataria, con esplicita riserva da parte dell'Azienda sanitaria di Teramo di procedere, in una fase successiva, alla valutazione delle dichiarazioni rese con la domanda di partecipazione sui requisiti generici e specifici da parte dei candidati che avrebbero superato la prova scritta, ove necessario e nella parte di interesse; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale e tra questi: se necessario, la Deliberazione n. 1953 del 7/12/2020 con la quale veniva indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di n. 48 Collaboratori Amministrativo Professionali cat. D, da ripartire per le esigenze delle Aziende UUSSLL di Teramo, Lanciano-Vasto-Chieti,Avezzano-Sulmona-L'Aquila: n. 10 da destinare alle esigenze operative dell' AUSL di Teramo; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'ausl di Avezzano-Sulmona-L'Aquila; n. 19 Collaboratori Amministrativo Professionali per l'Ausl di Lanciano Vasto e Chieti, nella parte di interesse, nonché il verbale del 12.04.2022, assunto al protocollo dell'Ente con nota n. 0046612, con il quale la Commissione ha stilato la graduatoria di merito, sebbene allo stato sconosciuto; e/o per la disapplicazione della clausola del bando inerente i requisiti specifici di ammissione, nella parte in cui non si prevede equipollenza/equivalenza tra il titolo della ricorrente e quelli ivi indicati; per la declaratoria di illegittimità della riserva espressa sui titoli per come intesa dalla P.a. resistente; Per l'accertamento dell'illegittimità del modus operandi della resistente e, in particolare, sulle modalità di esclusione dal concorso nei confronti di parte ricorrente, attuate in difformità rispetto ai riferimenti normativi attualmente vigenti nella disciplina concorsuale, cui peraltro il bando si riferisce, nonché per non aver tenuto in considerazione nel succitato bando il principio di equipollenza/equivalenza tra titoli accademici, cristallizzato, ormai, da diverse norme imperative nel nostro ordinamento giuridico; Per la condanna della P.a. resistente a considerare idonea la ricorrente e, per l'effetto, disporre il suo inserimento nella graduatoria di merito in qualità di idonea, secondo punteggi, riserve ed eventuali titoli di preferenze rispettivamente conseguito e dichiarato. In subordine, con condanna della P.a. ex art. 30 cpa a risarcire i danni subiti e subendi da parte della ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso pubblico per 48 posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, per mancanza del titolo di studio richiesto dal bando; impugnate anche la clausola del bando sui titoli di ammissione e gli atti di approvazione delle graduatorie
Esito
Favorevole al resistente (azienda sanitaria)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, laureata in Scienze giuridiche (classe 31), aveva partecipato al concorso e superato la prova scritta con 53,94 punti, risultando idonea. L’AUSL aveva tuttavia sciolto negativamente la riserva e comunicato la non ammissione perché il titolo posseduto non rientrava tra quelli tassativamente indicati dal bando: diploma di laurea del vecchio ordinamento, laurea specialistica o laurea magistrale in discipline giuridiche e/o economiche. La candidata chiedeva l’annullamento dell’esclusione e degli atti connessi, sostenendo violazione di legge ed eccesso di potere per l’omessa previsione e applicazione dell’equipollenza o equivalenza tra titoli accademici; chiedeva inoltre l’inserimento in graduatoria e, in subordine, il risarcimento dei danni. Dopo aver proposto il ricorso, il 30 settembre 2026 la difesa ha depositato una dichiarazione di rinuncia al giudizio, chiedendo la compensazione delle spese. L’AUSL ha contestato la validità formale e la tempestività della rinuncia.
La decisione
Il TAR non ha esaminato nel merito i motivi di illegittimità dell’esclusione né le domande di inserimento in graduatoria e risarcimento. Ha rilevato che la dichiarazione di rinuncia, sottoscritta dal solo difensore senza mandato speciale e notificata sei giorni prima dell’udienza, non rispettava le modalità previste dall’art. 84 c.p.a. e non poteva quindi produrre l’effetto formale di estinzione del giudizio. Tuttavia, per il suo contenuto chiaro e univoco, la dichiarazione dimostrava la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione; il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a. Spese integralmente compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 84, comma 3, c.p.a.
La predetta rinuncia, però, come detto sopra, è stata sottoscritta solo dal difensore senza mandato speciale ed è stata notificata solo sei giorni prima dell’udienza, senza dunque il rispetto del termine previsto dall’art. 84, comma 3, C.p.a.
La rinuncia formale deve essere sottoscritta secondo le modalità prescritte e notificata nel rispetto del termine di dieci giorni prima dell’udienza; nella specie tali requisiti non erano soddisfatti.
art. 84, comma 4, c.p.a.
al Collegio non resta che prendere atto di tale circostanza e, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., visto il chiaro ed univoco contenuto della predetta rinuncia (ancorchè, come detto sopra, non formulata secondo le prescritte modalità), inferire da tale dichiarazione la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso introduttivo del presente giudizio da parte della ricorrente Mancini Valentina.
Anche una dichiarazione di rinuncia non rituale può dimostrare in modo univoco la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e giustificare l’improcedibilità, senza produrre l’estinzione formale del giudizio.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non conforme alle modalità formali previste dal codice del processo amministrativo non determina l’estinzione del giudizio; se il suo contenuto è chiaro e univoco, può tuttavia essere valutata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse e condurre all’improcedibilità ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.
Come è indicizzato
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