Circolare numero 14 del 12-06-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la possibilità, per i soggetti che avevano beneficiato della sospensione contributiva a seguito del sisma del 31 ottobre 2002, di definire la propria posizione debitoria versando solo il 40% del debito residuo. La definizione avviene in 120 rate mensili, con scadenza il giorno 16 di ogni mese a partire dal 16 giugno 2009. Sono indicati i soggetti ammessi, le modalità di versamento tramite modello F24, le conseguenze dell’omesso o tardivo pagamento e i casi esclusi o regolati da precedenti istruzioni.
Definizione agevolata dei contributi sospesi per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002
Definizione agevolata dei contributi sospesi per gli eventi sismici del 31 ottobre 2002
La circolare disciplina la possibilità, per i soggetti che avevano beneficiato della sospensione contributiva conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, di chiudere la propria posizione debitoria in forma agevolata. L’intervento trae fondamento dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, che estende ai territori colpiti la disciplina già prevista per altri eventi sismici e consente il pagamento ridotto al 40% del debito residuo.
Quadro normativo e portata della misura
La circolare richiama le precedenti istruzioni dell’Ente, in particolare le circolari nn. 26/2003 e 28/2004, e chiarisce che la nuova disciplina si applica solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Si sottolinea il carattere eccezionale della norma, con conseguente esclusione di interpretazioni estensive, e il permanere dei principi già affermati dall’art. 6, comma 1-bis, del D.L. n. 263/2006, convertito con L. n. 290/2006, come richiamati anche dalla circolare n. 5/2009.
Soggetti che possono accedere alla definizione agevolata
L’agevolazione non è collegata alla mera residenza anagrafica, ma richiede che il soggetto abbia svolto un’attività soggetta a obbligo assicurativo nei territori interessati. La circolare individua come beneficiari le imprese che hanno operato nei comuni di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi, Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti e Pietra Montecorvino, purché abbiano legittimamente fruito delle sospensioni contributive disposte dall’O.P.C.M. n. 3253/2002 per il periodo ottobre 2002-dicembre 2005.
La circolare precisa inoltre che non possono beneficiare della definizione i soggetti residenti nei territori indicati quando il debito contributivo derivi da attività svolta altrove. È richiamata anche la possibilità di accesso per i soggetti pubblici, in forza della normativa richiamata.
Misura del beneficio e modalità di pagamento
La definizione agevolata consente di estinguere il debito contributivo versando il 40% dell’importo dei contributi sospesi, al netto dei pagamenti già eseguiti. Il versamento può essere effettuato in 120 rate mensili di pari importo e consecutive.
Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese, con decorrenza dal 16 giugno 2009. La prima scadenza utile è quindi fissata al 16 giugno 2009.
Effetti dell’omesso o tardivo pagamento
La circolare chiarisce che il mancato versamento delle rate non comporta la perdita del beneficio della definizione agevolata. Tuttavia, sulle somme non pagate o pagate in ritardo si applicano sanzioni e oneri accessori previsti per l’omissione contributiva. Per il recupero delle somme non corrisposte, l’Ente procede all’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999.
Per i debiti già iscritti a ruolo, la definizione agevolata resta comunque utilizzabile, ma l’omesso pagamento alle scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non versate.
Regole per chi non aderisce e casi esclusi
Chi non intende avvalersi della definizione agevolata deve continuare a versare l’intero importo secondo le modalità previste dalla circolare n. 28/2004, ossia in 304 rate mensili. Analogamente, i soggetti non residenti nei comuni espressamente richiamati dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008, ma appartenenti ad altri comuni già ammessi alla sospensione contributiva, restano assoggettati alle regole della circolare n. 28/2004.
Per la contribuzione che risulti indebitamente sospesa ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, del D.L. n. 263/2006, la restituzione deve essere integrale e avvenire secondo la circolare n. 5/2009. Infine, la definizione agevolata riguarda soltanto i contributi previdenziali sospesi e non anche altri crediti scaduti nel medesimo periodo.
Istruzioni operative per il versamento con modello F24
Il pagamento deve essere eseguito con modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". La compilazione richiede l’indicazione di:
- codice ente 0001;
- codice sede ENPALS competente;
- causale contributo "SOLS" per i contributi del Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo;
- causale contributo "SOSP" per i contributi del Fondo pensioni sportivi professionisti;
- codice posizione assicurativa, corrispondente alla matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività;
- periodo di riferimento da e a, nel formato mm/aaaa;
- importi a debito versati;
- eventuali importi a credito compensati nei limiti delle compensazioni ammesse nel modello F24.
Adempimenti futuri e obblighi provvisori
La circolare annuncia che l’Ente emanerà successivamente ulteriori istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata e sulla compilazione delle denunce contributive relative al periodo sospeso. Nelle more di tali indicazioni, le imprese interessate devono limitarsi a effettuare i versamenti rateali nei termini previsti, senza ulteriori adempimenti operativi.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare dà seguito alle precedenti istruzioni sulle sospensioni contributive per l’emergenza sismica e applica l’art. 6 del D.L. n. 185/2008, convertito con L. n. 2/2009, che estende ai territori colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002 la possibilità di una definizione agevolata dei debiti contributivi. La misura è eccezionale e limitata ai casi espressamente previsti dalla norma, restando fermi i principi richiamati dall’art. 6, comma 1-bis, D.L. n. 263/2006 e dalla circolare n. 5/2009.
Soggetti beneficiari
Possono accedere alla definizione agevolata i soggetti residenti o domiciliati nei territori maggiormente colpiti dal sisma, ma l’agevolazione non dipende dalla sola residenza anagrafica: deve derivare dall’esercizio di un’attività soggetta a obbligo assicurativo. Le imprese interessate sono quelle che hanno svolto attività nei comuni indicati dalla circolare e che hanno fruito legittimamente della sospensione contributiva concessa dall’O.P.C.M. n. 3253/2002 per il periodo ottobre 2002-dicembre 2005. È richiamata anche la possibilità, per effetto della normativa richiamata, che vi rientrino soggetti pubblici.
Comuni e ambito territoriale interessato
L’agevolazione riguarda le imprese operanti nei territori di Castellino del Biferno, Colletorto, Larino, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Bonefro, Ripabottoni, Montelongo, Casacalenda, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Rotello, Ururi, Casalnuovo Monterotaro, Provvidenti e Pietra Montecorvino. La circolare precisa che non possono beneficiarne i soggetti che, pur residenti in tali territori, abbiano originato l’obbligazione contributiva da attività svolta altrove.
Misura della definizione agevolata e rateazione
I soggetti interessati possono estinguere l’obbligazione contributiva versando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto degli importi già pagati. Il pagamento può avvenire in 120 rate mensili di pari importo e consecutive.
Scadenze e decorrenza dei pagamenti
Le rate devono essere pagate entro il giorno 16 di ogni mese, a decorrere dal 16 giugno 2009. La prima rata scade quindi il 16 giugno 2009.
Effetti dell’omesso o tardivo versamento
Il mancato pagamento delle somme dovute non determina l’inefficacia della definizione agevolata. Tuttavia, sulle rate non versate o pagate tardivamente si applicano sanzioni e oneri accessori previsti per l’omissione contributiva. Per il recupero delle somme non corrisposte, l’Ente procede all’iscrizione a ruolo ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 46/1999. Per i carichi già iscritti a ruolo, il mancato rispetto delle scadenze comporta la riscossione coattiva delle rate non pagate.
Rapporto con i carichi iscritti a ruolo e con pagamenti già effettuati
La definizione agevolata può essere esercitata anche se la contribuzione sospesa è già iscritta a ruolo. Non è ammesso il rimborso delle somme spontaneamente pagate. La mancata corresponsione alle scadenze previste non elimina il beneficio, ma fa scattare le conseguenze sanzionatorie e la riscossione coattiva.
Esclusioni e regimi diversi
Chi non intende avvalersi della definizione agevolata deve versare l’intero importo secondo le modalità già previste dalla circolare n. 28/2004, cioè in 304 rate mensili. I soggetti non residenti nei comuni richiamati dall’art. 6 del D.L. n. 185/2008 ma appartenenti ad altri comuni già ammessi alla sospensione contributiva continuano ad applicare le modalità della circolare n. 28/2004. La contribuzione indebitamente sospesa ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, D.L. n. 263/2006 deve invece essere restituita integralmente secondo la circolare n. 5/2009. Inoltre, la definizione agevolata riguarda solo i contributi previdenziali sospesi e non altri crediti scaduti nel periodo di sospensione.
Istruzioni operative per il versamento
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali". Devono essere indicati: codice ente 0001; codice sede ENPALS competente; causale contributo "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti; codice posizione assicurativa corrispondente alla matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività; periodo di riferimento da e a nel formato mm/aaaa; importi a debito versati; eventuali importi a credito compensati.
Adempimenti informativi successivi
La circolare anticipa che l’Ente emanerà ulteriori istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata e sulla compilazione delle denunce contributive relative al periodo sospeso. Fino a tali ulteriori indicazioni, le imprese interessate devono limitarsi a versare le rate alle scadenze previste.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 12 giu 2009Circolare numero 13 del 12-06-2009 enpals
- Circolare · 15 giu 2009Circolare numero 80 del 15-06-2009l
- Circolare · 16 giu 2009Circolare numero 82 del 16-06-2009l
- Circolare · 16 giu 2009Circolare numero 81 del 16-06-2009l
- Circolare · 5 giu 2009Circolare numero 79 del 05-06-2009l
- Circolare · 29 mag 2009Circolare numero 77 del 29-05-2009
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →