Circolare numero 80 del 15-06-2009l
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione straordinaria e mobilità alle imprese del sistema aeroportuale, in attuazione della legge n. 203/2008, e disciplina la correlata contribuzione a carico dei datori di lavoro. Vengono inoltre riepilogate le modifiche introdotte dal d.l. n. 134/2008 per vettori aerei e società derivate, precisando ambiti soggettivi, decorrenze, requisiti, codici di autorizzazione e modalità operative di esposizione e versamento dei contributi arretrati.
Estensione CIGS e mobilità al sistema aeroportuale e relativi obblighi contributivi
Estensione del trattamento di CIGS e mobilità alle imprese del sistema aeroportuale e obblighi contributivi correlati
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi e istruzioni operative sull’estensione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese del sistema aeroportuale, nonché sulla conseguente imposizione contributiva. Il documento coordina tale disciplina con quella già vigente per i vettori aerei e per le società derivate, alla luce delle modifiche introdotte dal d.l. n. 134/2008 e dalla legge n. 203/2008.
Quadro normativo di riferimento
In via preliminare, viene ricordato che, dal 1° gennaio 2005, l’art. 1-bis del d.l. n. 249/2004, convertito dalla legge n. 291/2004, aveva già esteso i trattamenti di CIGS e mobilità al personale, anche navigante, dei vettori aerei e delle società derivate da questi, assoggettando le stesse imprese alla relativa contribuzione di finanziamento.
Successivamente, il d.l. n. 134/2008, convertito nella legge n. 166/2008, ha sostituito il termine "derivanti" con "derivate", chiarendo che la disciplina si applica alle società costituite sia prima sia dopo il 5 dicembre 2004, data di entrata in vigore della legge n. 291/2004.
La medesima normativa è stata inoltre modificata, con decorrenza 28 agosto 2008, prevedendo che i trattamenti di CIGS e mobilità possano essere concessi, sulla base di specifici accordi in sede governativa, fino a 48 mesi per la CIGS e fino a 36 mesi per la mobilità, indipendentemente dall’età anagrafica e dall’area geografica di riferimento. La circolare precisa che, per la CIGS, la modifica incide solo sulla durata massima di concessione, elevata da 24 a 48 mesi; per la mobilità, invece, la disciplina assume rilievo più ampio perché il trattamento deriva da un provvedimento discrezionale del Ministero del lavoro, che ne determina anche la durata entro il limite di 36 mesi.
Estensione alle imprese del sistema aeroportuale
La legge n. 203/2008, art. 2, comma 37, dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, nel limite complessivo di spesa di 20 milioni di euro a carico del Fondo per l’occupazione, il Ministro del lavoro possa concedere, in deroga alla normativa vigente, i trattamenti di CIGS, per una durata di 24 mesi, e di mobilità al personale dipendente dalle società di gestione aeroportuale e dalle società da queste derivate.
La concessione è subordinata a specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2009, che recepiscano intese territoriali inviate al Ministero entro il 20 maggio 2009. La circolare sottolinea il parallelismo tra accesso alla prestazione e obbligo di contribuzione: l’estensione dei trattamenti comporta infatti, contestualmente, l’estensione dell’obbligo contributivo alle imprese del sistema aeroportuale.
Per tali imprese, il diritto ai trattamenti resta comunque subordinato al provvedimento di concessione del Ministero del lavoro: la CIGS nei limiti di 24 mesi e la mobilità nei limiti ordinari dell’art. 7 della legge n. 223/1991.
Soggetti inclusi nell’obbligo contributivo
Alla luce del complessivo assetto normativo, risultano assoggettati alla contribuzione di finanziamento per CIGS e mobilità:
- i vettori aerei, ai sensi del d.l. n. 249/2004;
- le società derivate da un vettore aereo, costituite per attività ausiliarie al trasporto aereo;
- le imprese del sistema aeroportuale, ai sensi della legge n. 203/2008, e cioè:
- le imprese che gestiscono aeroporti;
- le imprese che, senza essere derivate da un vettore aereo e senza essere già assoggettate alla contribuzione per normativa previgente, svolgono attività ausiliaria o comunque strettamente funzionale al trasporto aereo.
Tra queste ultime, la circolare richiama espressamente le attività di servizi di assistenza a terra elencate nell’allegato A del d.lgs. n. 18/1999, quali, a titolo esemplificativo, l’assistenza ai passeggeri connessa all’imbarco, la movimentazione bagagli e merci e la ristorazione catering specificamente rivolta alla navigazione aerea.
Obblighi contributivi e misura delle aliquote
Per le imprese del sistema aeroportuale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la contribuzione dovuta è pari a:
- 0,90% per la cassa integrazione straordinaria;
- 0,30% per la mobilità.
Tale obbligo prescinde dal superamento del limite dimensionale di 15 dipendenti. La circolare precisa inoltre che, in caso di ammissione al trattamento di CIGS, è dovuto il contributo addizionale:
- nella misura del 4,50% per le imprese con più di 50 dipendenti;
- nella misura del 3,00% per le imprese fino a 50 dipendenti.
Il contributo addizionale va versato contestualmente alle operazioni di conguaglio relative alle integrazioni salariali effettivamente corrisposte.
Qualora le imprese attivino procedure di mobilità ai sensi dell’art. 4 della legge n. 223/1991, resta dovuto il contributo di ingresso previsto dall’art. 5, comma 4, della medesima legge.
Rimane invece ferma l’esclusione dall’obbligo di contribuzione per la cassa integrazione guadagni ordinaria di cui all’art. 3 del D.Lgs.C.P.S. n. 869/1947.
Classificazione delle posizioni e codice di autorizzazione
Le imprese rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 2, comma 37, della legge n. 203/2008 devono essere contraddistinte, dal 1° gennaio 2009, dal codice di autorizzazione "0M", che identifica l’azienda destinataria della normativa e tenuta al versamento della contribuzione CIGS e mobilità.
La circolare distingue le modalità di attribuzione del codice:
- per le posizioni contributive prive del C.A. "2X", classificate con c.s.c. 1.15.05 o 1.15.06 e codice Istat 63.11.1 o 63.23.0, il codice è attribuito d’ufficio dalla sede INPS competente, che provvede anche all’eliminazione dell’eventuale codice "1D";
- per le posizioni contributive classificate nel terziario relative a datori che svolgono attività ausiliaria o strettamente funzionale al trasporto aereo, il codice è attribuito dalla sede INPS competente sulla base di una dichiarazione di responsabilità dell’azienda;
- i casi dubbi devono essere segnalati alla Direzione centrale entrate per la corretta imposizione o esclusione della contribuzione.
Viene inoltre chiarito che rientrano nel campo di applicazione della norma le aziende di fornitura di pasti preparati (catering), quando sia resa la dichiarazione di responsabilità attestante lo svolgimento dell’attività specificamente al servizio di un aeromobile, con riferimento alla posizione aziendale c.s.c. 7.07.05 e codice Istat 5.55.20.
Adempimenti dei datori di lavoro e versamento degli arretrati
I datori di lavoro tenuti al versamento della contribuzione esporranno i relativi importi, insieme alle altre contribuzioni dovute, in corrispondenza dei codici qualifica.
Per le posizioni contributive diverse da quelle contrassegnate con c.s.c. 1.15.05 o 1.15.06 e codice Istat 63.11.1 o 63.23.0, i datori di lavoro devono presentare alla sede INPS competente una dichiarazione di responsabilità che descriva l’attività svolta e ne attesti l’ausiliarietà o la stretta funzionalità al trasporto aereo.
La contribuzione arretrata dovuta dal 1° gennaio 2009 deve essere versata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione della circolare, senza addebito di somme aggiuntive o interessi, utilizzando i codici già previsti:
- M210 per la contribuzione CIGS, nei quadri "BC" del modello DM10/2;
- M211 per la contribuzione di mobilità, nei quadri "B-C" del modello DM10/2.
In entrambi i casi, non devono essere indicati i dati relativi a numero dipendenti, numero giornate e retribuzioni.
Istruzioni contabili
La circolare rinvia a un successivo messaggio della Direzione centrale Bilanci e Servizi fiscali per le istruzioni contabili applicative.
Sintesi conclusiva
Il documento, in sostanza, amplia in modo organico l’area dei soggetti tenuti alla contribuzione per CIGS e mobilità nel settore del trasporto aereo e aeroportuale, chiarendo al contempo i criteri di individuazione delle imprese interessate, le modalità di concessione delle prestazioni, le aliquote contributive, i codici di classificazione e le formalità operative per il versamento, anche retroattivo, dei contributi dovuti dal 1° gennaio 2009.
Punti principali
Quadro normativo e ampliamento della platea
La circolare distingue tra la disciplina già vigente per vettori aerei e società derivate e la nuova estensione alle imprese del sistema aeroportuale introdotta dalla legge n. 203/2008. Per le società "derivate" da vettori aerei, la sostituzione del termine "derivanti" con "derivate" comporta l’inclusione anche delle società costituite prima del 5 dicembre 2004.
Trattamenti di CIGS e mobilità: durata e condizioni
Per le imprese del sistema aeroportuale, i trattamenti di CIGS e mobilità sono concedibili in deroga solo sulla base di specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno 2009 e recepenti intese territoriali inviate al Ministero entro il 20 maggio 2009. La CIGS è riconoscibile per massimo 24 mesi, mentre la mobilità segue i limiti ordinari dell’art. 7 della legge n. 223/1991. Per i vettori aerei e società derivate, la modifica del d.l. n. 134/2008 porta il limite massimo della CIGS a 48 mesi e quello della mobilità a 36 mesi, indipendentemente dall’età e dall’area geografica.
Soggetti obbligati alla contribuzione
Dal 1° gennaio 2009 sono assoggettati alla contribuzione per CIGS e mobilità i vettori aerei, le società derivate che svolgono attività ausiliarie al trasporto aereo e le imprese del sistema aeroportuale. In quest’ultima categoria rientrano le imprese che gestiscono aeroporti e quelle che svolgono attività ausiliaria o comunque strettamente funzionale al trasporto aereo, comprese alcune attività di assistenza a terra indicate nell’allegato A del d.lgs. n. 18/1999.
Misura dei contributi e contributi aggiuntivi
Per le imprese del sistema aeroportuale la contribuzione ordinaria è pari allo 0,90% per la CIGS e allo 0,30% per la mobilità, senza più rilevanza del limite dimensionale dei 15 dipendenti. In caso di ammissione alla CIGS è dovuto anche il contributo addizionale del 4,50% o del 3,00% sulle integrazioni effettivamente corrisposte, a seconda che l’impresa abbia più di 50 dipendenti o fino a 50 dipendenti. In caso di mobilità, è dovuto il contributo di ingresso previsto dalla legge n. 223/1991.
Adempimenti operativi, codici e versamento degli arretrati
Le imprese interessate devono esporre i contributi nei modelli DM10/2 con i codici M210 (CIGS) e M211 (mobilità), senza indicare numero dipendenti, giornate o retribuzioni. Gli arretrati dovuti dal 1° gennaio 2009 vanno versati entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla circolare, senza sanzioni né interessi. Per le posizioni contributive rilevanti è previsto il codice di autorizzazione "0M"; per alcune posizioni il codice è attribuito d’ufficio, per altre previa dichiarazione di responsabilità dell’azienda.
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