Circolare numero 13 del 12-06-2009 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la possibilità, prevista dall’art. 3 del D.L. n. 162/2008 convertito dalla L. n. 201/2008, di regolarizzare in via agevolata i contributi sospesi per gli eventi sismici del 1997 in Marche e Umbria, versando il 40% del debito residuo senza sanzioni e interessi. Il pagamento avviene in 120 rate mensili consecutive, con prima scadenza al 16 giugno 2009. Sono indicate anche le modalità operative di versamento con modello F24, le conseguenze dell’omesso o tardivo pagamento delle rate e il richiamo alle diverse discipline per chi non aderisce alla definizione agevolata o per le contribuzioni indebitamente sospese.
Definizione agevolata dei debiti contributivi sospesi per il sisma Marche e Umbria 1997
Definizione agevolata dei debiti contributivi sospesi per gli eventi sismici del 1997
La circolare disciplina la possibilità, introdotta dall’art. 3 del D.L. n. 162/2008 convertito dalla L. n. 201/2008, di chiudere in via agevolata la posizione contributiva relativa alle sospensioni concesse a seguito del sisma che ha colpito Marche e Umbria nel 1997. L’agevolazione consiste nel pagamento del 40% del debito residuo, senza applicazione di sanzioni e interessi, con una scansione rateale predeterminata.
Ambito soggettivo e contributi interessati
La misura è destinata ai soggetti che hanno beneficiato della sospensione contributiva per gli eventi sismici indicati. La contribuzione oggetto di agevolazione è quella individuata dalla circolare n. 29/2004, e riguarda:
- per i soggetti residenti o aventi sede operativa alla data del sisma nei comuni disastrati, il periodo dal 26/09/1997 al 31/03/1998, inclusa la contribuzione con competenza marzo 1998;
- per i soggetti residenti e destinatari di ordinanza sindacale di sgombero, il periodo dal 26/09/1997 al 30/06/1999.
Misura del beneficio e modalità di estinzione del debito
Il debito contributivo può essere estinto versando il 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto dei pagamenti già effettuati fino al 10 aprile 2008, data di entrata in vigore del D.L. n. 61/2008. Il pagamento avviene in 120 rate mensili di pari importo e consecutive.
Scadenze e conseguenze dell’inadempimento
Le rate devono essere corrisposte entro il giorno 16 di ogni mese, a partire dal 16 giugno 2009. La circolare precisa che il mancato pagamento non determina l’inefficacia della definizione agevolata, ma comporta l’applicazione delle sanzioni e degli oneri accessori sulle rate non versate o pagate tardivamente. Le somme non corrisposte saranno recuperate mediante iscrizione a ruolo; per i carichi già iscritti a ruolo è prevista la riscossione coattiva delle rate non pagate.
Possibilità di adesione anche per importi iscritti a ruolo
La facoltà di aderire alla definizione agevolata può essere esercitata anche se la contribuzione sospesa è già stata iscritta a ruolo. In tale ipotesi non è ammesso il rimborso di quanto spontaneamente versato.
Regime alternativo per chi non aderisce
I soggetti che non intendono utilizzare la definizione agevolata devono versare l’intero importo secondo le modalità già indicate nelle precedenti circolari: 56 rate mensili per i comuni colpiti dal sisma e 176 rate mensili per i comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero.
Contribuzione indebitamente sospesa e specifica disciplina per i lavoratori pubblici dipendenti
Per la contribuzione che risulti indebitamente sospesa ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, del D.L. n. 263/2006 convertito dalla L. n. 290/2006, l’obbligato deve restituire l’intero debito contributivo secondo le istruzioni della circolare n. 5/2009. La circolare segnala però una deroga per la contribuzione relativa ai lavoratori pubblici dipendenti: in questo caso è possibile applicare la definizione agevolata e versare il 40% dell’importo dovuto in 120 rate mensili, con prima scadenza al 16 giugno 2009.
Istruzioni operative per il versamento
Il pagamento deve essere effettuato con modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali", indicando:
- codice Ente: 0001;
- codice Sede: sede ENPALS competente;
- causale contributo: "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, oppure "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti;
- codice posizione assicurativa: matricola dell’impresa comprensiva del numero dell’attività;
- periodo di riferimento "da" e "a": in formato mm/aaaa;
- importi a debito versati: importo della rata o dell’intero debito in caso di pagamento unico;
- importi a credito compensati: eventuali crediti utilizzati in compensazione verso erario, INPS, regioni ed enti locali.
Ulteriori istruzioni annunciate
L’Ente preannuncia ulteriori istruzioni operative sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni di adesione e sulla compilazione delle denunce contributive relative al periodo oggetto di sospensione. Fino a nuovi chiarimenti, le imprese interessate devono attenersi al solo versamento delle rate nei termini stabiliti dall’art. 3 del D.L. n. 162/2008.
Punti principali
Ambito della definizione agevolata
La definizione riguarda i soggetti che avevano beneficiato della sospensione contributiva per il sisma che colpì Marche e Umbria nel 1997. Possono definire la propria posizione versando in forma ridotta i contributi sospesi, senza aggravio di sanzioni e interessi, sulla base dell’art. 3, comma 2, del D.L. n. 162/2008 e dell’art. 2, D.L. n. 61/2008.
Importo dovuto e modalità di pagamento
L’estinzione del debito avviene mediante versamento del 40% dell’ammontare dei contributi sospesi, al netto di quanto già pagato fino al 10 aprile 2008. Il pagamento può essere effettuato in 120 rate mensili di pari importo e consecutive.
Scadenze delle rate e conseguenze dell’omesso pagamento
Le rate devono essere versate entro il giorno 16 di ogni mese, con decorrenza dal 16 giugno 2009. Il mancato o tardivo versamento non fa decadere dalla definizione agevolata, ma comporta l’applicazione di sanzioni e oneri accessori sulle rate non pagate o pagate in ritardo. Le somme non corrisposte saranno recuperate mediante iscrizione a ruolo; per i carichi già iscritti a ruolo è prevista la riscossione coattiva delle rate non pagate.
Facoltà di adesione anche per debiti iscritti a ruolo
La definizione agevolata può essere utilizzata anche quando la contribuzione sospesa sia già stata iscritta a ruolo. In tal caso non è ammesso il rimborso di eventuali somme spontaneamente pagate.
Regime per chi non aderisce alla definizione agevolata
Chi non intende avvalersi della definizione agevolata deve versare l’intero importo secondo le regole già previste dalle precedenti circolari: in 56 rate mensili per i comuni colpiti dal sisma e in 176 rate mensili per i comuni danneggiati con ordinanza sindacale di sgombero, con richiamo alle circolari n. 32/2003 e n. 29/2004.
Contribuzione indebitamente sospesa
Per la contribuzione che risulti indebitamente sospesa ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, del D.L. n. 263/2006 convertito dalla L. n. 290/2006, l’obbligato deve restituire l’intero debito contributivo secondo le istruzioni della circolare n. 5/2009 e nei termini ivi previsti. È richiamata una specifica deroga per la contribuzione relativa ai lavoratori pubblici dipendenti, per la quale è possibile avvalersi della definizione agevolata e versare il 40% in 120 rate mensili, con prima scadenza al 16 giugno 2009.
Istruzioni operative per il versamento con F24
I datori di lavoro che aderiscono devono effettuare i versamenti tramite modello F24, nella sezione "altri enti previdenziali ed assistenziali", indicando: codice Ente 0001; codice Sede della sede ENPALS competente; causale contributo "SOLS" per il Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o "SOSP" per il Fondo pensioni sportivi professionisti; numero di matricola dell’impresa comprensivo dell’attività; periodo di riferimento da e a in formato mm/aaaa; importi a debito versati; eventuali importi a credito compensati.
Ulteriori istruzioni annunciate dall’Ente
L’Ente precisa che seguiranno ulteriori istruzioni operative sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata e sulla compilazione delle denunce contributive relative al periodo sospeso. Fino a tali indicazioni, le imprese interessate devono limitarsi a versare le rate secondo l’art. 3 del D.L. n. 162/2008 e le scadenze previste.
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