Circolare numero 82 del 16-06-2009l
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce, alla luce della legge e della giurisprudenza, come si coordinano l’indennità di malattia e gli ammortizzatori sociali durante i periodi di cassa integrazione. Per la CIGS vengono confermate le istruzioni già esistenti: in caso di sospensione totale l’evento malattia non fa cessare l’integrazione salariale, mentre se la malattia precede la sospensione si distingue in base alla sospensione totale del reparto/ufficio. Per la CIGO l’Istituto supera le precedenti indicazioni e, quando l’intervento ordinario riguarda la sospensione dell’attività produttiva, applica gli stessi criteri della CIGS, in coerenza con la giurisprudenza di legittimità.
Chiarimenti sul rapporto tra indennità di malattia e integrazioni salariali
Chiarimenti sull’indennità di malattia durante periodi di integrazione salariale
La circolare interviene per chiarire il coordinamento tra indennità di malattia e integrazioni salariali, alla luce della normativa e della giurisprudenza consolidata. Il documento distingue espressamente tra Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) e Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO), precisando in quali casi il lavoratore mantiene l’uno o l’altro trattamento.
Ambito e finalità
L’Istituto richiama precedenti proprie circolari e segnala che alcune indicazioni risalenti nel tempo risultano superate in parte dagli orientamenti della Corte di cassazione. L’obiettivo è offrire criteri applicativi uniformi nei casi di coincidenza tra stato di malattia e intervento di cassa integrazione.
Cassa Integrazione Straordinaria e indennità di malattia
Per la CIGS la circolare conferma le istruzioni già fornite in passato, anche con il richiamo al messaggio n. 28449 del 23.12.2008. In base all’art. 3 della legge n. 464/1972, la CIGS sostituisce l’indennità giornaliera di malattia a carico degli enti gestori dell’assicurazione contro le malattie per i lavoratori sospesi dal lavoro.
La circolare distingue due ipotesi principali:
- se la malattia insorge durante la sospensione totale dal lavoro, cioè in CIGS a 0 ore, il lavoratore continua a beneficiare dell’integrazione salariale straordinaria; non vi è obbligo di prestazione e non deve essere neppure comunicato lo stato di malattia;
- se invece la malattia è già in corso prima dell’inizio della sospensione, occorre verificare se l’intero personale dell’ufficio, reparto, squadra o struttura omogenea sia stato sospeso: in tal caso il lavoratore in malattia entra in CIGS dalla data di inizio della sospensione; se ciò non avviene, il lavoratore continua a percepire l’indennità di malattia, se prevista dalla normativa vigente.
La circolare precisa inoltre che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali restano fuori dall’ambito considerato, poiché danno diritto a prestazioni specifiche a carico dei relativi enti assicuratori.
Cassa Integrazione Ordinaria e indennità di malattia
Per la CIGO il documento evidenzia un superamento delle precedenti istruzioni contenute nelle circolari n. 134362 AGO-84 del 22.4.1980 e n. 134368 AGO-14 del 28.1.1981. Tali circolari affermavano che, in caso di malattia coincidente con la cassa integrazione ordinaria, spettasse esclusivamente l’indennità di malattia sia ai lavoratori sospesi sia a quelli a orario ridotto.
La nuova impostazione deriva dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che ha ricondotto alla medesima logica della CIGS anche i casi di CIGO riferiti alla sospensione dell’attività produttiva. Secondo tale orientamento, quando la produzione è totalmente sospesa per intervento della cassa, la malattia non determina la sospensione del rapporto cui si collega l’indennità di malattia; inoltre, se la malattia è già in atto al momento dell’intervento della cassa, l’integrazione salariale sostituisce l’indennità di malattia e l’eventuale integrazione contrattuale.
Ne consegue che, anche per la CIGO, si applicano gli stessi criteri previsti per la CIGS:
- se la malattia insorge durante la sospensione totale del lavoro, il lavoratore continua a usufruire delle integrazioni salariali ordinarie e non deve comunicare lo stato di malattia;
- se la malattia è precedente all’avvio della sospensione, occorre verificare se l’intero personale dell’ufficio, reparto, squadra o simili sia sospeso: in tal caso il lavoratore entra in CIGO dalla data di inizio; se invece non vi è sospensione totale del personale di riferimento, il lavoratore continua a percepire l’indennità di malattia, se prevista dalla normativa vigente.
Riferimenti giurisprudenziali richiamati
La circolare fonda il nuovo orientamento soprattutto su una serie di pronunce della Corte di cassazione, richiamate testualmente nel testo, tra cui le sentenze nn. 917/1984, 4937/1984, 91/1986, 5219/1987 e, in particolare, la sentenza n. 2522 del 23 aprile 1982. Tali decisioni vengono utilizzate per affermare la piena assimilabilità, sotto il profilo del coordinamento con la malattia, tra CIGS e CIGO quando l’intervento ordinario comporti la sospensione totale dell’attività produttiva.
Regola operativa finale
In sintesi, la circolare stabilisce che il criterio decisivo è la coincidenza tra malattia e sospensione totale o parziale dell’attività lavorativa:
- sospensione totale con malattia insorta durante l’integrazione: prevale la cassa integrazione;
- malattia precedente alla sospensione: rileva se l’intero reparto o ufficio è stato sospeso;
- assenza di sospensione totale del personale interessato: permane l’indennità di malattia, se spettante.
Il documento conclude così un allineamento interpretativo tra CIGS e CIGO, limitatamente ai casi in cui la cassa integrazione ordinaria comporti una vera e propria sospensione dell’attività produttiva.
Punti principali
Oggetto e finalità della circolare
La circolare fornisce un riepilogo dei criteri, derivanti dalla legge e dagli orientamenti giurisprudenziali, che disciplinano il concorso tra indennità di malattia e integrazioni salariali. Viene precisato che alcune precedenti circolari dell’Istituto risultano superate in parte dalla giurisprudenza consolidata.
Cassa Integrazione Straordinaria e malattia
Per la CIGS si confermano le istruzioni già dettate in passato e richiamate anche dal messaggio n. 28449 del 23.12.2008. Se la malattia insorge durante la sospensione totale dal lavoro (CIGS a 0 ore), il lavoratore continua a percepire l’integrazione salariale e non ha obbligo di comunicare lo stato di malattia. Se invece la malattia è precedente alla sospensione, il lavoratore entra in CIGS dalla data di inizio solo se è sospeso l’intero personale dell’ufficio, reparto o squadra; altrimenti continua a percepire l’indennità di malattia, se prevista dalla legge vigente.
Cassa Integrazione Ordinaria e malattia
Per la CIGO la circolare supera le precedenti istruzioni del 1980 e 1981, che attribuivano esclusivamente l’indennità di malattia in caso di coincidenza con la cassa integrazione ordinaria. Alla luce della giurisprudenza citata, quando l’intervento ordinario riguarda la sospensione dell’attività produttiva, si applicano gli stessi criteri della CIGS: durante la sospensione totale il lavoratore resta in CIGO; se la malattia è precedente alla sospensione, si distingue tra sospensione dell’intero reparto/ufficio, con ingresso in CIGO, e mancata sospensione totale, con prosecuzione dell’indennità di malattia.
Esclusioni richiamate
La circolare precisa che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali danno diritto alle relative indennità a carico dei rispettivi enti assicuratori e non rientrano nel concetto di malattia trattato nel documento.
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