Circolare numero 77 del 29-05-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare informa che, a seguito del decreto ministeriale 5 maggio 2009 pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2009, è stata revocata l’approvazione provvisoria del Patronato ENAC. Di conseguenza il codice 32 non è più acquisibile e le strutture periferiche devono collaborare con gli Ispettorati del Lavoro per le verifiche sull’attività svolta. Sono inoltre disciplinati gli obblighi di comunicazione verso assistiti e amministrazioni, la restituzione della documentazione, la gestione delle pratiche pendenti e la cessazione dell’attività degli operatori del patronato, salvo casi di passaggio ad altro patronato con i requisiti di legge.
Revoca del riconoscimento giuridico del Patronato ENAC
Revoca del riconoscimento giuridico del Patronato ENAC
La circolare dà attuazione alla revoca dell’approvazione provvisoria del Patronato ENAC disposta dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con decreto 5 maggio 2009, pubblicato sulla G.U. n. 115 del 20 maggio 2009. L’atto disciplina le conseguenze operative della cessazione dell’ente, con particolare riguardo alla gestione dei codici, delle pratiche pendenti e dei rapporti con assistiti e amministrazioni.
Base normativa e effetti della revoca
La revoca riguarda l’Istituto di patronato e di assistenza sociale ENAC, promosso dall’Unione Coltivatori Italiani (UCI) sulla base del decreto ministeriale 2 maggio 2007. In conseguenza della revoca, il codice 32 associato al Patronato non è più acquisibile nei sistemi dell’Istituto.
Adempimenti delle strutture periferiche
Per consentire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale di verificare l’attività svolta dalle sedi locali del patronato disciolto, le strutture periferiche devono mettere a disposizione degli Ispettorati del Lavoro:
- le rilevazioni statistiche;
- le liste nominative delle pratiche accolte;
- ogni altro elemento utile alla rilevazione delle attività del patronato.
Obblighi del Patronato ENAC verso assistiti e amministrazioni
Il Patronato ENAC ha l’obbligo di comunicare lo scioglimento:
- agli assistiti;
- alle amministrazioni che erogano le prestazioni;
- per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari.
Deve inoltre restituire tutta la documentazione in suo possesso relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data di scioglimento, in conformità all’art. 15 del regolamento 193/2008.
Gestione delle pratiche ancora aperte
Le Agenzie di produzione devono continuare a gestire direttamente i rapporti con gli assicurati interessati. Devono inoltre notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazione, salvo il caso in cui sia subentrato un altro patronato con regolare mandato rilasciato dall’assicurato.
Il codice del Patronato ENAC deve essere cancellato, a cura delle singole Agenzie di produzione, in tutte le pratiche non ancora definite, comprese quelle che riguardano ricorsi amministrativi e giudiziari.
Personale e operatori del patronato
Gli operatori del Patronato ENAC non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto. L’unica eccezione è prevista per coloro che siano stati assunti da altro patronato e che siano in possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 6 della legge 152/2001.
Punti principali
Revoca del riconoscimento e base normativa
Con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 5 maggio 2009, pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2009, è stata revocata l’approvazione provvisoria della costituzione dell’Istituto di patronato e di assistenza sociale ENAC, promosso dall’Unione Coltivatori Italiani (UCI) ai sensi del decreto ministeriale 2 maggio 2007.
Cancellazione del codice identificativo
A seguito della revoca, il codice 32, corrispondente al Patronato ENAC, non è più acquisibile. Le singole Agenzie di produzione devono provvedere alla cancellazione del codice nelle pratiche non ancora definite, incluse quelle relative a ricorsi amministrativi e giudiziari.
Adempimenti delle strutture periferiche e collaborazione con il Ministero
Le strutture periferiche dell’Istituto devono mettere a disposizione degli Ispettorati del Lavoro le rilevazioni statistiche, le liste nominative delle pratiche accolte e ogni altro elemento utile alla verifica dell’attività svolta dalle sedi locali del patronato disciolto, al fine di consentire al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale la relativa attività di controllo.
Obblighi verso assistiti e amministrazioni
Il patronato ENAC deve comunicare l’avvenuto scioglimento agli assistiti, alle amministrazioni erogatrici delle prestazioni e, per l’estero, alle autorità diplomatiche e consolari. Deve inoltre restituire tutta la documentazione relativa a prestazioni e interventi non ancora definiti alla data di scioglimento, ai sensi dell’art. 15 del regolamento 193/2008.
Gestione delle pratiche pendenti e rapporti con gli assicurati
Le Agenzie di produzione devono comunque intrattenere direttamente con gli assicurati interessati i necessari rapporti e notificare al domicilio dell’assicurato i provvedimenti di decisione delle domande di prestazione, salvo il caso in cui sia subentrato un altro Patronato con regolare mandato rilasciato dallo stesso assicurato.
Attività degli operatori del patronato
Gli operatori del Patronato ENAC non possono più svolgere attività di patrocinio presso gli uffici dell’Istituto, salvo che siano stati assunti da altro Patronato e risultino in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 6 della legge 152/2001.
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