Circolare numero 79 del 05-06-2009l
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il versamento 2009 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale, nonché dei liberi professionisti iscritti alla gestione separata. Illustra termini ordinari e differiti, criteri di determinazione del reddito imponibile, regole per i contribuenti minimi, condizioni di rateizzazione, compilazione del quadro RR di UNICO 2009 e modalità di compensazione o regolarizzazione tramite F24.
Riscossione 2009 dei contributi artigiani, commercianti e gestione separata
Riscossione 2009 dei contributi artigiani, commercianti e gestione separata
La circolare disciplina gli adempimenti contributivi per l’anno 2009 relativi agli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Vengono chiariti termini di versamento, criteri di calcolo del reddito imponibile, disciplina dei contribuenti minimi, possibilità di rateizzazione, compilazione del quadro RR di UNICO 2009 e utilizzo del modello F24 per compensazioni e regolarizzazioni.
Termini e modalità di versamento
L’INPS comunica di aver inviato, previo scambio dati con l’Agenzia delle Entrate, un prospetto di liquidazione con importi e causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi al 2009, nonché una lettera esplicativa per i commercianti e artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i modelli F24 necessari.
Richiamate le indicazioni della circolare n. 16 dell’11 febbraio 2009, la circolare ribadisce che i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale si versano alle scadenze previste per le imposte sui redditi. Per il 2009 le scadenze ordinarie sono:
- 16 giugno 2009: saldo 2008 e primo acconto 2009;
- 30 novembre 2009: secondo acconto 2009.
È inoltre ammesso il differimento del versamento di saldo 2008 e primo acconto 2009 al 16 luglio 2009, con applicazione della maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. Tale maggiorazione deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" per gli artigiani o "CPI" per i commercianti e la codeline INPS relativa al versamento originario.
Reddito imponibile
Ai fini del calcolo della contribuzione dovuta, il reddito imponibile è determinato considerando il totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2008, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. La circolare richiama le precisazioni già fornite con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003.
Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile è costituita dalla quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, oppure dalla quota di reddito attribuita al socio nelle società partecipate in regime di trasparenza. I redditi considerati ai fini contributivi devono essere integrati anche con eventuali redditi derivanti da partecipazioni in società a responsabilità limitata denunciati con il modello Unico S.C.
La circolare riporta anche la formula di riferimento per la determinazione della base imponibile, collegata ai quadri RF, RG e RH della dichiarazione:
- RF47 – (RF48 + RF50, col. 1)
-
- [RG29 – (RG31 + RG33, col. 1)]
-
- [somma algebrica delle colonne 4 da RH1 a RH4 con codice 1, 3 e 6 e delle colonne 4 da RH5 a RH6] – RH12.
Reddito imponibile per i contribuenti minimi
Per i soggetti che, dal 1° gennaio 2008, possono usufruire del regime semplificato per i contribuenti minimi ai sensi dell’art. 1, commi da 96 a 117, della legge n. 244/2007, la base imponibile contributiva è determinata come segue:
- CM6 (reddito lordo o perdita)
- meno CM9 (perdite pregresse).
Il reddito da assoggettare a contribuzione previdenziale deve essere considerato al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che devono essere indicati nel rigo CM7.
Rateizzazione
La rateizzazione è ammessa esclusivamente per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile. Restano esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche quando risultino a debito nel quadro RR perché non versati integralmente al momento della compilazione del modello UNICO 2009.
La prima rata deve essere pagata entro la scadenza del saldo e/o dell’acconto, anche se differita. Le rate successive devono essere versate:
- entro il giorno 16 di ciascun mese, per i titolari di partita IVA;
- entro la fine di ciascun mese, per gli altri contribuenti.
La circolare precisa che la rata con scadenza 16 agosto 2008 è spostata al 17 agosto, poiché il 16 cade di domenica. In ogni caso, il pagamento rateale deve concludersi entro novembre 2009.
L’importo di ciascuna rata è dato dalla sorte capitale, maggiorata dell’eventuale 0,40% per differimento e divisa per il numero delle rate, oltre agli interessi della singola rata calcolati allo 0,5% mensile. Gli interessi devono essere versati agli sportelli bancari, dei concessionari o delle agenzie postali, con la causale appropriata (API o CPI) per ciascuna sezione del modello.
Per la compilazione dell’F24 in caso di rateizzazione, la circolare chiarisce che:
- gli interessi devono essere esposti separatamente dai contributi;
- le causali CP, CPR, AP, APR devono riguardare solo i contributi;
- la rateizzazione può includere sia i contributi dovuti sia la maggiorazione dello 0,40% quando il primo versamento avvenga tra il 17 giugno e il 16 luglio;
- la quota della maggiorazione deve essere inclusa nella causale CPI o API, insieme agli eventuali interessi sulle rate successive alla prima.
Quadro RR del modello UNICO 2009
Ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo n. 241/97, il quadro RR del modello UNICO 2009 persone fisiche deve essere compilato per determinare i contributi dovuti per il 2008 dagli iscritti alle gestioni previdenziali di artigiani ed esercenti attività commerciali, con riferimento alla sezione I.
Per i liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, la circolare rinvia alla circolare n. 13 del 28 gennaio 2009 per la determinazione della contribuzione dovuta e alle istruzioni del modello Unico 2009 per la compilazione della sezione II.
La circolare evidenzia inoltre che, qualora dal quadro RR emergano debiti per contributi dovuti sul minimale e il contribuente voglia regolarizzare la posizione con F24, deve essere utilizzata sempre la codeline relativa a tali contributi sul minimale, cioè quella del titolare. Se l’importo da versare è diverso da quello originario, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri indicati nella circolare n. 98 del 7 maggio 2001. Se l’importo si riferisce a più di una rata, deve essere indicato il numero rata "0".
Compensazione dei crediti
L’eventuale credito risultante dal quadro RR di UNICO 2009 può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. Per effettuare la compensazione, il contribuente deve compilare uno o più righi di uno o più modelli F24 indicando:
- la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti;
- il codice sede;
- il codice INPS di 17 caratteri relativo alla riscossione dell’anno 2007, se il credito è evidenziato nella colonna 16 o 28 del quadro RR (credito dell’anno precedente), oppure dell’anno 2008 se il credito emerge dalla dichiarazione 2009;
- il periodo di riferimento, cioè 2007 o 2008 secondo l’origine del credito;
- l’importo che si intende compensare.
Se si compensa solo una quota parte della contribuzione originariamente versata con una delle quattro rate relative al minimale imponibile, il codice INPS di 17 caratteri deve essere rideterminato in base al nuovo importo, secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001. A tal fine può essere utilizzata la funzione di calcolo della codeline disponibile sul sito INPS.
Punti principali
Termini e modalità di versamento
I contributi sulla quota di reddito eccedente il minimale vanno versati alle stesse scadenze previste per le imposte sui redditi: per il 2009, entro il 16 giugno 2009 per saldo 2008 e primo acconto 2009, ed entro il 30 novembre 2009 per il secondo acconto 2009. È consentito il versamento del saldo 2008 e del primo acconto 2009 entro il 16 luglio 2009 applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interessi. La maggiorazione va versata separatamente con causale API (artigiani) o CPI (commercianti) e con la codeline INPS del relativo contributo.
Reddito imponibile
La base imponibile è costituita dal totale dei redditi d’impresa conseguiti nel 2008, al netto delle eventuali perdite dei periodi d’imposta precedenti scomputate dal reddito dell’anno. Per i soci di S.r.l. iscritti alle gestioni artigiani o commercianti, la base imponibile coincide con la quota di reddito d’impresa della società corrispondente alla partecipazione agli utili, o con la quota di reddito attribuita al socio nelle società in trasparenza. Devono inoltre essere considerati eventuali redditi derivanti da partecipazione a S.r.l. dichiarati con UNICO Società di capitali.
Contribuenti minimi
Per i soggetti che dal 1° gennaio 2008 applicano il regime semplificato dei contribuenti minimi, la base imponibile per i contributi è determinata come differenza tra CM6 (reddito lordo o perdita) e CM9 (perdite pregresse). Il reddito contributivo va assunto al netto delle perdite pregresse ma al lordo dei contributi previdenziali, che il contribuente indica nel rigo CM7.
Rateizzazione
La rateizzazione è ammessa solo per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale; sono esclusi i contributi dovuti sul minimale, anche se risultano a debito nel quadro RR. La prima rata scade alla data del saldo e/o acconto, anche se differito; le rate successive scadono il 16 di ogni mese per i titolari di partita IVA e entro la fine del mese per gli altri contribuenti. Il pagamento rateale deve comunque concludersi entro novembre 2009. Gli interessi sono calcolati allo 0,5% mensile; la maggiorazione dello 0,40% per il differimento si somma alla sorte capitale e può essere rateizzata insieme ai contributi.
Quadro RR del modello UNICO 2009
Il quadro RR di UNICO 2009 persone fisiche va compilato per determinare i contributi dovuti per il 2008 dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti, sulla base dei redditi dichiarati. Per i professionisti iscritti alla gestione separata si rinvia alla circolare n. 13 del 28 gennaio 2009 e alle istruzioni di UNICO 2009 per la sezione II. In presenza di debiti per contributi sul minimale da regolarizzare con F24, deve essere utilizzata la codeline relativa al titolare; se gli importi sono diversi dagli originari, la codeline va rideterminata. Se il pagamento riguarda più rate, va indicato numero rata "0".
Compensazione
L’eventuale credito risultante dal quadro RR di UNICO 2009 può essere compensato nel modello F24. Occorre indicare la causale contributo AP o AF per gli artigiani, oppure CP o CF per i commercianti, insieme al codice sede, al codice INPS di 17 caratteri relativo all’anno di riferimento e al periodo di riferimento 2007 o 2008 a seconda dell’origine del credito. Se si compensa solo una parte di contributi originariamente versati con le rate sul minimale, la codeline deve essere rideterminata secondo i criteri della circolare n. 98 del 7 maggio 2001, anche tramite la funzione di calcolo disponibile sul sito INPS.
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