Cassazione Civile, Ordinanza n. 08537/2024 del 28/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (vettore)
La controversia
La controversia nasce da un trasporto di un container affidato da una società vettore a una società sub-vettore; il container fu rubato e la mittente, poi indennizzata dalla propria assicurazione, ottenne in un primo giudizio la condanna solidale delle due società a rimborsare l’assicuratore surrogato. La società vettore, dopo che la sua domanda di manleva proposta nel primo processo era stata dichiarata inammissibile per tardività e non decisa nel merito, ha promosso un autonomo giudizio contro il sub-vettore per ottenere il rimborso di quanto pagato in forza della condanna solidale. La società sub-vettore ha resistito anche in appello e poi in cassazione sostenendo: 1) che la domanda di manleva fosse preclusa dal giudicato esterno formatosi nel precedente giudizio, concluso con ordinanza di Cassazione che aveva rigettato i ricorsi avverso la sentenza d’appello; 2) che la manleva non fosse proponibile in un giudizio separato, dovendo essere trattata nel giudizio principale; 3) che fosse coperta da giudicato anche la statuizione sulle spese dei precedenti gradi. Con il ricorso per cassazione la società sub-vettore ha quindi dedotto violazione dell’art. 2909 c.c., contestato la proponibilità autonoma dell’azione di garanzia e, in modo generico, la rifusione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’assunto della Corte d’appello secondo cui il precedente rigetto della domanda di manleva per ragioni di rito aveva prodotto solo giudicato formale, non sostanziale, e quindi non impediva la riproposizione della domanda in un autonomo giudizio. Ha inoltre affermato che l’azione di garanzia impropria può essere proposta anche in separato processo, purché al momento della proposizione esista l’interesse ad agire, che nel caso concreto è sorto con la condanna solidale subita dalla società vettore. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità, ma ritenuto anche infondato nel merito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per totale difetto di specificità e di intelligibilità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Il giudicato richiamato opera solo come giudicato sostanziale quando vi sia una decisione di merito; una pronuncia di rito produce invece solo giudicato formale e non preclude la riproposizione della domanda in altro giudizio.
art. 360, 1° comma, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve articolare motivi specifici e riconducibili in modo immediato a una delle censure tipizzate; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
art. 32 c.p.c.
La domanda di garanzia/manleva può essere proposta nel giudizio principale per consentire la contestuale condanna del garante; ciò non esclude la proponibilità in un autonomo giudizio quando sussista interesse ad agire.
art. 166 c.p.c.
Richiamato nel coordinamento con la chiamata in garanzia del terzo nel processo principale.
art. 167, comma 3, c.p.c.
Richiamato nel coordinamento con la chiamata in garanzia del terzo nel processo principale.
art. 269, 2° comma, c.p.c.
Richiamato nel coordinamento con la chiamata in garanzia del terzo nel processo principale.
art. 13, 1° comma, quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, conseguente al rigetto del ricorso.
art. 380 bis 1 c.p.c.
Indica la trattazione del ricorso in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto dalla norma.
Massime di principio
- La statuizione processuale di inammissibilità o altra decisione di rito non produce, di regola, giudicato sostanziale sulla pretesa dedotta e non impedisce la riproposizione della medesima domanda in un diverso giudizio, ove ne ricorrano i presupposti.
- La domanda di manleva o garanzia impropria, pur potendo essere proposta nel giudizio principale, può essere anche azionata in via autonoma quando il diritto alla rivalsa sia già sorto, cioè quando il soggetto che la propone abbia subito una condanna o sia comunque titolare di un interesse attuale ad agire.
- Nei giudizi di cassazione, i motivi devono essere specifici, indicare la norma asseritamente violata e spiegare in che cosa consista la violazione; la censura generica è inammissibile.
- Nel trasporto, il rapporto tra vettore e subvettore può integrare una garanzia impropria, trattandosi di rapporti diversi che non impongono necessariamente una trattazione unitaria delle relative domande.
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