Sentenza n. 4438/2026 - Napoli, Sezione 9
Per l’accertamento del silenzio inadempimento e dell’illegittimo comportamento omissivo, nonché dell’obbligo del Comune di Caserta e dell’Asl di Caserta di concludere il procedimento con riferimento all’istanza del 25/2/26, con la quale si chiede che venga attivato un nuovo progetto terapeutico personalizzato e/o un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato con tutte le misure e gli strumenti necessari per la presa in carico, socio sanitaria e socio assistenziale, di -OMISSIS- e conseguentemente per la condanna del Comune e dell’Asl di Caserta a provvedere sulla richiesta dei ricorrenti di procedere ad emettere i provvedimenti previsti dalla legge
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 25 febbraio 2026 diretta all’attivazione di un progetto terapeutico personalizzato o di un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato
Esito
Favorevole al ricorrente (utenti del servizio sanitario)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha dedotto l’illegittima inerzia dell’ASL di Caserta e del Comune di Caserta rispetto all’istanza volta a ottenere la presa in carico globale, socio-sanitaria e socio-assistenziale, di una persona affetta da grave disturbo psichico, invalida civile al 100% e riconosciuta in situazione di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992. In particolare, è stata lamentata la violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990, per l’omessa conclusione del procedimento mediante provvedimento espresso, nonché la violazione dell’art. 32 Cost. Nel corso dell’udienza è stato precisato che la domanda riguardava l’attivazione di un progetto terapeutico riabilitativo individualizzato o, in subordine, del piano previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., accertando l’obbligo delle amministrazioni resistenti di concludere espressamente il procedimento avviato con l’istanza del 25 febbraio 2026. Il giudice ha ritenuto sussistente un obbligo giuridico di provvedere, derivante, quanto meno per l’ASL, dall’art. 26 della legge n. 833/1978 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 502/1992, che impongono al Servizio sanitario di assicurare le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone con minorazioni psichiche e i livelli essenziali e uniformi di assistenza, purché le prestazioni richieste presentino evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute. L’obbligo accertato riguarda la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso, indipendentemente dal suo contenuto favorevole o sfavorevole, e non implica quindi l’obbligo di adottare necessariamente il progetto terapeutico richiesto. È stato assegnato all’ASL il termine di 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione regionale per le Politiche sociali e socio-sanitarie della Regione Campania, con facoltà di delega, al quale è stato assegnato un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario è qualificato come ausiliario del giudice; il relativo munus è obbligatorio e il compenso è posto a carico dell’amministrazione resistente. ASL e Comune sono stati condannati in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.500 oltre accessori. La sentenza dispone inoltre la trasmissione alla Procura regionale della Corte dei conti ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice di accertare l’obbligo dell’amministrazione di provvedere, ordinando la conclusione del procedimento.
art. 2 l. 241/1990
Impone all’amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso e costituisce il fondamento dell’obbligo di provvedere fatto valere con l’azione avverso il silenzio.
art. 32 Cost.
È richiamato quale parametro costituzionale della tutela del diritto alla salute, rilevante nel procedimento concernente la presa in carico socio-sanitaria della persona con grave disabilità psichica.
art. 26 l. 833/1978
Le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità sanitarie locali attraverso i propri servizi.
Fondando l’obbligo dell’ASL di provvedere, la norma impone alle unità sanitarie locali di erogare le prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale delle persone con minorazioni psichiche, direttamente o mediante strutture convenzionate.
art. 1 d.lgs. 502/1992
Il Servizio sanitario nazionale assicura [...] i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei principi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell’equità nell’accesso all’assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze.
Il Servizio sanitario deve assicurare i livelli essenziali e uniformi di assistenza nel rispetto della dignità della persona, del bisogno di salute e dell’appropriatezza delle cure; sono a carico del SSN le prestazioni che presentano evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute.
art. 14 l. 328/2000
È richiamato quale base normativa del piano individuale alternativo al progetto terapeutico riabilitativo individualizzato richiesto dalla parte.
art. 2 l. 241/1990
È posto a fondamento della trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti in relazione all’inerzia amministrativa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute e per l’oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la tutela rafforzata dei dati relativi alla salute mediante oscuramento delle informazioni identificative e sanitarie.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio-inadempimento è ammissibile quando una richiesta formale del privato attiva un procedimento amministrativo normativamente previsto e sussiste uno specifico obbligo giuridico dell’amministrazione competente di adottare un provvedimento espresso, anche eventualmente negativo.
- Nel settore socio-sanitario, l’obbligo dell’amministrazione di provvedere può derivare dalle norme che attribuiscono alle unità sanitarie locali il compito di erogare prestazioni dirette al recupero funzionale e sociale delle persone con minorazioni psichiche e di assicurare prestazioni appropriate rispetto al bisogno di salute.
- L’accertamento dell’obbligo di provvedere ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. impone la conclusione espressa del procedimento, ma non vincola preventivamente l’amministrazione a un esito favorevole né alla specifica misura richiesta dall’interessato.
- In caso di persistente inerzia successiva a una sentenza resa nel giudizio sul silenzio, il giudice può nominare un commissario ad acta, assegnandogli un termine per adottare gli atti necessari; il commissario opera quale ausiliario del giudice e l’incarico non può essere rifiutato o impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
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