Cassazione Penale, Ordinanza n. 18425/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato, su concorde richiesta delle parti, la pena di anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 1.000 di multa all'imputato per i reati ascrittigli. L'imputato ha ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: nullità della sentenza per carenza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento della circostanza attenuante ex art. 62 n. 6 c.p. La Corte rileva però che il ricorso, avverso sentenza di patteggiamento, è consentito solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e che la doglianza investe un profilo di commisurazione della pena e non l'illegalità della pena in senso tecnico. Inoltre l'attenuante invocata non faceva parte dell'accordo tra le parti, sicché l'imputato non poteva dolersene.
Norme richiamate
art. 62 n. 6 c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno o del ravvedimento operoso non può essere oggetto di censura in cassazione se non rientra nell'accordo di patteggiamento; qui la sua mancata applicazione non è sindacabile nel limite del ricorso avverso il patteggiamento.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Contro la sentenza di applicazione della pena il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 133 c.p.
I motivi che contestano la valutazione dei parametri commisurativi della pena o il bilanciamento delle circostanze non integrano deduzione di illegalità della pena e non sono deducibili in cassazione contro il patteggiamento.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, se vi è colpa nella causa di inammissibilità, anche a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, i motivi deducibili sono tassativi e non possono riguardare la mera commisurazione della pena o la valutazione di circostanze attenuanti non ricomprese nell'accordo.
- L'illegalità della pena, rilevante ai fini dell'impugnazione del patteggiamento, coincide con una sanzione non prevista dall'ordinamento o eccedente i limiti legali per specie o quantità; non comprende le censure sui criteri discrezionali di determinazione ex art. 133 c.p.
- L'imputato che ha concordato il patteggiamento non può in cassazione dolersi del mancato riconoscimento di una circostanza attenuante se questa non era stata inserita nell'accordo tra le parti.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove sia ravvisabile colpa del ricorrente, anche al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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