Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8835 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto la definizione agevolata prevista dall'art. 12 della legge n. 289 del 2002. L'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza perché il ruolo era stato consegnato all'agente della riscossione dopo il 30 giugno 2001, termine previsto dalla legge. Il contribuente sosteneva invece che fosse sufficiente la formazione del ruolo entro il termine e che il successivo ritardo nella consegna, imputabile all'ente impositore, non potesse pregiudicare il beneficio. Dopo l'accoglimento del ricorso nei primi due gradi di giudizio, l'Agenzia ha proposto ricorso per violazione dell'art. 12, comma 3-ter, della legge n. 289 del 2002.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo decisiva la data di consegna del ruolo all'agente della riscossione e non quella della sua formazione. Poiché il ruolo era stato consegnato oltre il 30 giugno 2001, il contribuente non poteva accedere alla definizione agevolata. La sentenza d'appello è stata cassata e, decidendo nel merito, è stata rigettata la domanda originaria del contribuente. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la contribuente è stata condannata a pagare 2.500 euro per le spese del giudizio di Cassazione, oltre alle spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 12, comma 3-ter

    La definizione agevolata riguarda i carichi i cui ruoli erano stati consegnati tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2001.

    Il requisito temporale deve essere verificato con riferimento alla consegna del ruolo all'agente della riscossione, non alla precedente formazione del ruolo. Il termine costituisce un limite oggettivo stabilito direttamente dal legislatore.

  • Costituzione, art. 3

    La delimitazione temporale del beneficio non viola il principio di uguaglianza quando il legislatore utilizza un termine oggettivo e predeterminato per individuare i contribuenti ammessi alla definizione agevolata.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 294 del 1997

    È legittimo escludere da un beneficio i contribuenti destinatari di un atto notificato dopo una certa data, anche se il termine era già scaduto all'entrata in vigore della legge, poiché ciò può garantire l'imparzialità dell'amministrazione.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 175 del 1986

    Il principio di parità di trattamento non impedisce di subordinare una definizione agevolata a provvedimenti o atti amministrativi già intervenuti al momento dell'entrata in vigore della legge.

Massime di principio

  • Quando una norma di definizione agevolata individua espressamente un intervallo temporale riferito alla consegna del ruolo, tale data prevale sulla data di formazione del ruolo.
  • Il contribuente non può normalmente ottenere il beneficio invocando ritardi dell'amministrazione, se la legge ha scelto un criterio temporale oggettivo e non ha previsto eccezioni.
  • La successiva introduzione di un beneficio fiscale può legittimamente riferirsi a situazioni o atti amministrativi già perfezionati entro date predeterminate, anche se tali date erano anteriori alla legge.
  • Il principio di uguaglianza non impone di estendere un condono a soggetti esclusi dal preciso perimetro temporale stabilito dal legislatore, purché il criterio sia generale, oggettivo e ragionevole.
  • In controversie analoghe è essenziale distinguere tra formazione, iscrizione e consegna del ruolo: occorre individuare l'atto espressamente indicato dalla norma come requisito per l'accesso al beneficio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.