Sentenza del 04/05/2016 n. 586 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Mancata Riassunzione del processo - Estinzione del processo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento relativo a imposte dirette e IVA per l'anno 2000, ottenendo inizialmente una sentenza favorevole. Dopo il ricorso per Cassazione dell'Agenzia, la Corte aveva cassato la decisione e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale. Nessuna delle parti aveva riassunto il giudizio di rinvio entro il termine di legge. L'Agenzia aveva quindi iscritto a ruolo imposte e sanzioni e notificato la cartella di pagamento. Il contribuente sosteneva che l'estinzione riguardasse soltanto il grado di rinvio e che la sentenza favorevole di primo grado restasse efficace, richiamando l'art. 310 c.p.c. e i principi di buona fede e collaborazione.
La decisione
L'appello dell'Agenzia delle Entrate è stato accolto. Il Collegio ha stabilito che, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio comporta l'estinzione dell'intero processo, compresi i precedenti gradi e la sentenza di primo grado. Poiché l'avviso di accertamento è un atto amministrativo oggetto del giudizio e non un atto processuale, esso non viene travolto dall'estinzione e diventa definitivo. È stata quindi riconosciuta la legittimità della cartella e dell'iscrizione a ruolo. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per la particolarità della questione.
Norme richiamate
Art. 63, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Se la riassunzione non avviene entro il termine perentorio di un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'intero processo si estingue.
La norma speciale del processo tributario comporta, in caso di mancata riassunzione del giudizio di rinvio, l'estinzione dell'intero processo e non soltanto del grado non riassunto. Ne consegue il venir meno delle precedenti pronunce giudiziali, mentre sopravvive l'atto impositivo impugnato, che diventa definitivo.
Art. 310 c.p.c.
L'estinzione del processo rende inefficaci gli atti compiuti nel processo, ma non le sentenze di merito pronunciate nel corso del processo.
La disposizione generale del processo civile non è stata applicata, poiché nel processo tributario opera la disciplina speciale dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992.
Art. 338 c.p.c.
Non trova applicazione al giudizio tributario di rinvio in presenza della disciplina speciale dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992; pertanto, l'estinzione non determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, ma travolge l'intero processo.
Art. 392 c.p.c.
La norma, applicabile anche al processo tributario in assenza di una diversa disposizione speciale, legittima entrambe le parti a riassumere il giudizio di rinvio. L'onere non grava esclusivamente sull'Amministrazione finanziaria.
Art. 100 c.p.c.
L'onere di riassumere il processo è collegato all'interesse concreto alla prosecuzione del giudizio. Di regola il contribuente ha interesse a riattivare il processo per evitare la definitività dell'atto impositivo, ma anche l'Amministrazione può avere un interesse specifico alla riassunzione.
Art. 10, legge n. 212/2000
La mancata attribuzione all'Amministrazione dell'onere esclusivo di riassumere il giudizio non viola i principi di buona fede e collaborazione nei rapporti tributari.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la mancata riassunzione del giudizio di rinvio entro il termine previsto comporta l'estinzione dell'intero processo, non soltanto del grado di rinvio.
- L'estinzione travolge le sentenze eventualmente favorevoli al contribuente, ma non elimina l'avviso di accertamento, che è l'atto amministrativo oggetto dell'impugnazione e può quindi diventare definitivo.
- Non è corretto applicare automaticamente le regole generali del processo civile sull'estinzione quando il processo tributario prevede una disciplina speciale.
- Entrambe le parti sono legittimate a riassumere il giudizio di rinvio; tuttavia, il contribuente deve prestare particolare attenzione alle scadenze perché, normalmente, ha l'interesse principale a impedire la definitività dell'atto tributario.
- La mancata riassunzione può consentire all'Amministrazione di procedere alla riscossione delle imposte e delle sanzioni fondate sull'avviso originariamente impugnato.
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