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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 8811 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato la ripresa a tassazione del corrispettivo incassato nel 2000 per la vendita di un immobile non dichiarato. La ricorrente sosteneva che l'Amministrazione non potesse tassare l'intero ricavo senza dedurre i costi sostenuti per la costruzione dell'immobile e contestava l'inutilizzabilità, in secondo grado, della documentazione non prodotta in risposta agli inviti dell'Ufficio o nel giudizio di primo grado. Ha inoltre sollevato una questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile l'eccezione di illegittimità costituzionale perché priva di una concreta illustrazione dei profili di contrasto con i parametri costituzionali invocati e, comunque, manifestamente infondata. La disciplina sull'inutilizzabilità della documentazione tardivamente prodotta è stata ritenuta ragionevole, poiché consente la produzione successiva solo quando il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere per causa a lui non imputabile. Quanto ai costi di costruzione, la Corte ha affermato che, anche negli accertamenti induttivi, essi possono essere considerati solo se emersi dagli accertamenti o se indicati e provati dal contribuente; non è possibile dedurli d'ufficio in via presuntiva. Il secondo motivo è stato inoltre dichiarato inammissibile per la formulazione generica del quesito di diritto, ai sensi dell'art. 366-bis c.p.c. La società è stata condannata alle spese del giudizio, liquidate in 9.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, commi 4 e 5

    La produzione successiva è consentita quando il contribuente dimostri di non aver potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa a lui non imputabile.

    La documentazione richiesta dall'Amministrazione e non esibita senza una causa non imputabile al contribuente non può essere utilizzata tardivamente nel processo tributario. La disciplina tutela sia il buon andamento dell'azione amministrativa sia la ragionevole durata del processo.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, n. 2

    In materia di accertamenti fondati anche su movimentazioni bancarie, il contribuente deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare l'inesistenza o l'erroneità delle presunzioni utilizzate dall'Amministrazione.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 2

    Nell'accertamento induttivo l'Amministrazione può ricostruire il reddito sulla base degli elementi disponibili, ma le componenti negative devono essere considerate soltanto se risultano dagli accertamenti o sono specificamente indicate e provate dal contribuente.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42

    La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla legittimità dell'avviso di accertamento, ma la Corte non ha ravvisato violazioni tali da incidere sull'esito del giudizio.

  • Art. 53 Cost.

    Il principio di capacità contributiva non esonera il contribuente dall'onere di provare i costi che intende portare in diminuzione dei ricavi accertati.

  • Artt. 3, 24 e 111 Cost.

    La limitazione alla produzione tardiva della documentazione è stata ritenuta compatibile con ragionevolezza, diritto di difesa e giusto processo, poiché è prevista un'eccezione quando la mancata produzione dipenda da una causa non imputabile al contribuente.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Il quesito di diritto deve essere specifico e collegato alla fattispecie concreta, indicando i fatti rilevanti, la regola applicata dal giudice di merito e quella che si assume corretta. Un quesito astratto comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 181 del 2007

    È stata richiamata per affermare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973 rispetto al principio di capacità contributiva.

Massime di principio

  • Nei contenziosi tributari il contribuente deve produrre tempestivamente la documentazione richiesta dall'Amministrazione e fornire una spiegazione concreta e documentata se non ha potuto farlo per causa non imputabile.
  • In caso di accertamento induttivo, l'Amministrazione non deve necessariamente ricostruire d'ufficio tutti i costi potenzialmente sostenuti, se tali costi non risultano dagli atti o non sono stati specificamente provati dal contribuente.
  • Chi intende ridurre un maggior reddito o ricavo accertato deve dimostrare analiticamente l'esistenza, l'ammontare e l'inerenza dei costi; non è sufficiente indicare criteri generici o chiedere al giudice di ricavare i dati dalla documentazione.
  • Il principio di capacità contributiva non elimina l'onere probatorio del contribuente e non consente di dedurre automaticamente costi non documentati.
  • I motivi di ricorso per cassazione e i quesiti di diritto devono essere specificamente collegati ai fatti del caso; formulazioni astratte o generiche possono comportare l'inammissibilità del motivo senza esame del merito.

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