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Sentenza

Sentenza del 04/05/2016 n. 594 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Accertamento - art. 32 d.P.R. 600/73 -inutilizzabilità in giudizio degli atti e documenti non esibiti a seguito dell'invito dell'Ufficio - condizioni - genericità dell'invito - causa non imputabile al contribuente - sussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973 e la preclusione all'utilizzo, in sede amministrativa e contenziosa, di notizie, dati, libri, registri e documenti che il contribuente non abbia prodotto in risposta agli inviti dell'Ufficio. La sentenza chiarisce che tale inutilizzabilità non opera automaticamente: l'invito dell'Amministrazione deve essere specifico e puntuale, deve indicare chiaramente ciò che deve essere esibito e deve contenere l'avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza. Inoltre, il contribuente può superare la preclusione dichiarando, contestualmente alla successiva produzione, di non aver potuto adempiere per una causa a lui non imputabile.

La decisione

La preclusione prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 è stata ritenuta applicabile solo quando l'Amministrazione abbia formulato una richiesta precisa, accompagnata dall'avviso delle conseguenze del mancato adempimento. In caso di invito generico, oppure quando il contribuente dimostri una causa a lui non imputabile, gli atti e i documenti possono essere considerati nel procedimento o nel giudizio. Pertanto, la genericità dell'invito e la non imputabilità dell'omessa produzione impediscono di escludere automaticamente la documentazione successivamente depositata.

Norme richiamate

  • Art. 32 d.P.R. 600/1973

    Le notizie e i dati non addotti dal contribuente e gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente medesimo, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, salvo che il contribuente non dichiari, contestualmente alla produzione, di non aver potuto adempiere alle richieste degli uffici per causa a lui non imputabile.

    La sanzione processuale dell'inutilizzabilità richiede un invito specifico e puntuale, corredato dall'avvertimento sulle conseguenze della mancata risposta. Il contribuente può inoltre invocare l'esimente quando dimostri che l'omessa produzione è dipesa da una causa non imputabile.

Massime di principio

  • La mancata produzione di documenti richiesti dall'Amministrazione non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità: occorre verificare il contenuto concreto dell'invito.
  • L'invito deve identificare con sufficiente precisione i documenti o le informazioni richieste e indicare le conseguenze della mancata ottemperanza.
  • In presenza di una richiesta generica, la preclusione prevista dall'art. 32 d.P.R. 600/1973 normalmente non può essere applicata.
  • Il contribuente che produca successivamente la documentazione deve dichiarare contestualmente e motivare che non ha potuto adempiere per una causa a lui non imputabile.
  • È opportuno conservare prova delle comunicazioni con l'Ufficio, delle difficoltà oggettive incontrate e delle ragioni del ritardo, così da poter dimostrare l'assenza di colpa.

Testo integrale

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