Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2016/459

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/459 della Commissione, del 18 marzo 2016, che modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32016R0459

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1235/2008 per aggiornare l’elenco dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti nel regime UE di importazione dei prodotti biologici. La principale novità è l’ampliamento del riconoscimento del Canada ai prodotti trasformati con ingredienti biologici importati e al vino biologico. Conseguentemente, alcuni organismi di controllo già elencati per il Canada vengono soppressi dall’allegato IV, con applicazione differita per consentire l’adeguamento degli operatori.

Modifica del regime UE di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, con estensione del riconoscimento dell’equivalenza al Canada per talune categorie di prodotti biologici trasformati e per il vino biologico.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e ai controlli relativi all’importazione nell’Unione di prodotti biologici dai paesi terzi, limitatamente al regime previsto dal regolamento (CE) n. 1235/2008. In particolare riguarda il Canada, per l’estensione del riconoscimento di equivalenza ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi con ingredienti biologici importati e al vino biologico certificati secondo la legislazione canadese. Incide anche sugli organismi di controllo elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, per i quali la riga relativa al Canada viene soppressa. Il punto 2 dell’articolo 1 si applica dal 7 luglio 2016; il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/459: modifica del regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 1235/2008, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 in materia di importazione nell’Unione di prodotti biologici provenienti da paesi terzi. La Commissione motiva l’intervento con l’esito positivo delle verifiche svolte sul sistema canadese, ritenuto equivalente alla disciplina UE per ulteriori categorie di prodotti biologici.

Finalità e contesto normativo

L’atto si fonda sugli articoli 33, paragrafi 2 e 3, e 38, lettera d), del regolamento (CE) n. 834/2007. Dalla valutazione delle informazioni presentate dal Canada, delle precisazioni successive e di una verifica in loco è emerso che le regole canadesi sulla produzione e sui controlli dei prodotti trasformati con ingredienti biologici importati e del vino biologico sono equivalenti a quelle dell’Unione. Per tale ragione il riconoscimento del Canada viene esteso a tali categorie.

Ambito soggettivo e oggettivo

La modifica riguarda il sistema UE di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi e, in particolare, il Canada. Sul piano oggettivo, l’estensione del riconoscimento copre:

  • i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti;
  • i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come mangimi;
  • il vino biologico.

L’estensione riguarda i prodotti certificati in conformità alla legislazione canadese sui prodotti biologici. Restano interessati anche gli organismi di controllo riconosciuti ai fini dell’equivalenza, elencati nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, per i quali il riferimento al Canada viene eliminato per le categorie ormai coperte dal nuovo riconoscimento.

Modifiche all’allegato III: estensione del riconoscimento al Canada

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008, contenente l’elenco dei paesi terzi i cui sistemi di produzione e controllo sono riconosciuti equivalenti, viene aggiornato con riferimento al Canada. In particolare:

  • nella voce relativa al Canada, per i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, viene soppressa la nota 1;
  • il punto 2, relativo all’"Origine", è sostituito per chiarire che sono ammessi i prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Canada e i prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada con ingredienti biologici coltivati in Canada oppure importati in Canada conformemente alla legislazione canadese.

La modifica consolida l’equivalenza del sistema canadese anche per i prodotti trasformati con ingredienti biologici importati e per il vino biologico.

Modifiche all’allegato IV: soppressione delle righe Canada per taluni organismi di controllo

Poiché l’estensione del riconoscimento al Canada rende non più necessaria, per tali categorie, l’indicazione specifica di alcuni organismi di controllo nell’allegato IV, il regolamento sopprime la riga relativa al Canada per otto enti:

  • CCOF Certification Services;
  • Ecocert SA;
  • IMOswiss AG;
  • International Certification Services, Inc.;
  • Letis S.A.;
  • Oregon Tilth;
  • Organic crop improvement association;
  • Quality Assurance International.

La soppressione riguarda la parte dell’allegato IV relativa ai controlli nel paese terzo ai fini dell’equivalenza.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le modifiche all’allegato IV introdotte dall’articolo 1, punto 2, si applicano soltanto dal 7 luglio 2016. La decorrenza differita è giustificata dall’esigenza di consentire agli organismi di controllo interessati di adeguarsi alle nuove regole.

Effetti pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore biologico, l’effetto principale è l’ampliamento delle possibilità di importazione dal Canada di prodotti trasformati e di vino biologico certificati secondo la normativa canadese. Per i professionisti che assistono imprese importatrici, il dato rilevante è la distinzione temporale tra l’entrata in vigore del regolamento e la decorrenza differita delle modifiche all’allegato IV, che può incidere sulla verifica della documentazione e del regime applicabile nel periodo transitorio.

Disposizioni principali

Estensione del riconoscimento del Canada

L’allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato per includere, nell’ambito del Canada, anche i prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti e mangimi con ingredienti biologici importati e il vino biologico certificati in conformità alla legislazione canadese. La base del riconoscimento è l’equivalenza delle regole canadesi di produzione e controllo rispetto al regolamento (CE) n. 834/2007 e al regolamento (CE) n. 889/2008.

Modifica della voce Canada nell’allegato III

Per il Canada, nel punto 1 "Categorie di prodotti" viene soppressa la nota 1 relativa ai prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti. Il punto 2 "Origine" è sostituito per precisare che sono coperti i prodotti delle categorie A, B e F coltivati in Canada e i prodotti delle categorie D ed E trasformati in Canada con ingredienti coltivati con metodo biologico in Canada o importati in Canada conformemente alla legislazione canadese.

Soppressione delle righe Canada nell’allegato IV

L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato eliminando, per otto organismi di controllo, la riga riguardante il Canada: CCOF Certification Services, Ecocert SA, IMOswiss AG, International Certification Services, Inc., Letis S.A., Oregon Tilth, Organic crop improvement association e Quality Assurance International.

Decorrenza e applicazione differita

Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, il punto 2 dell’articolo 1, relativo alle modifiche dell’allegato IV, si applica solo a decorrere dal 7 luglio 2016, per consentire agli organismi di controllo interessati di adeguarsi.

Natura obbligatoria e applicabilità diretta

Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricoltura biologicaimportazionicontrolli ufficialialimentazionemangimi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.