Regolamento (UE) 2016/799
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione, del 18 marzo 2016, che applica il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante le prescrizioni per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento e la riparazione dei tachigrafi e dei loro componenti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce in modo estremamente dettagliato i requisiti tecnici, funzionali e di sicurezza dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione, inclusi componenti, carte, procedure di montaggio, taratura, controllo e riparazione. Disciplina inoltre l’omologazione CE, la struttura dei file e dei dati memorizzati, i protocolli di comunicazione con carte, sensori, GNSS e sistemi esterni, nonché la comunicazione remota DSRC e l’interfaccia ITS. Un ruolo centrale è attribuito alla sicurezza crittografica, all’autenticazione reciproca, alla messaggistica sicura e alla gestione di certificati e chiavi su tre livelli (europeo, Stato membro, apparecchio).
Prescrizioni tecniche e procedurali per la costruzione, il collaudo, il montaggio, il funzionamento, la riparazione e l'omologazione dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione e dei relativi componenti, nonché per carte tachigrafiche, sensori, dispositivi GNSS, comunicazione remota e interfaccia ITS.
Ambito di applicazione
Si applica ai tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, ai loro componenti (unità elettronica di bordo, sensore di movimento, carte tachigrafiche, dispositivo GNSS esterno, modulo di comunicazione remota e interfaccia ITS) e alle attività di fabbricazione, omologazione, installazione, controllo, riparazione, trasferimento dati e certificazione di sicurezza ad essi collegate. Riguarda gli operatori economici del settore, le autorità di omologazione e controllo degli Stati membri, le officine autorizzate, i costruttori di veicoli, i fabbricanti dei componenti e, per alcuni profili, i conducenti e le imprese di trasporto. Si applica negli Stati membri ed è rilevante ai fini SEE; prevede inoltre regole transitorie di applicazione differita per gli allegati e la coesistenza tra prima e seconda generazione di apparecchi e carte, con esclusioni/limitazioni specifiche per talune funzioni o file delle carte di prima generazione e per le interazioni tra generazioni diverse.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/799 della Commissione
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) n. 165/2014 e definisce l’architettura tecnica dei tachigrafi intelligenti di seconda generazione, con particolare attenzione a sicurezza, interoperabilità, localizzazione GNSS, comunicazione remota e interfaccia ITS. Il testo è costruito come una disciplina tecnica completa: allegato 1C per il tachigrafo e i componenti, appendici per le strutture dati, i protocolli, i meccanismi crittografici, le prove di omologazione e le specifiche di comunicazione.
Finalità e impianto generale
Il provvedimento nasce dall’introduzione dei tachigrafi digitali di seconda generazione, dotati di GNSS, comunicazione remota per diagnosi precoce e interfaccia con sistemi di trasporto intelligenti. La Commissione mira a garantire una applicazione uniforme in tutta l’Unione, riducendo le vulnerabilità del sistema, migliorando i controlli su strada e assicurando la compatibilità tra vecchie e nuove generazioni di apparecchi e carte.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento interessa fabbricanti di tachigrafi e componenti, officine, installatori, costruttori di veicoli, autorità di omologazione, autorità di controllo e imprese di trasporto che utilizzano veicoli soggetti a tachigrafo. Sul piano oggettivo regola costruzione, collaudo, montaggio, funzionamento, riparazione, omologazione, trasferimento dati, controlli e manutenzione dei tachigrafi intelligenti, nonché il trattamento dei dati memorizzati e trasmessi.
Tachigrafo intelligente: funzioni essenziali
Il tachigrafo di seconda generazione deve misurare e registrare velocità, distanza, tempo e posizione, oltre a controllare attività del conducente, condizioni di guida, condizioni particolari, anomalie, guasti e procedure di taratura. Deve disporre di quattro modalità operative: funzionamento, controllo, taratura e azienda. La struttura dell’allegato prescrive anche la logica di inserimento ed estrazione delle carte, la visualizzazione, la stampa, gli avvisi e il trasferimento dei dati a dispositivi esterni.
Sicurezza del sistema e protezione dei dati
La sicurezza è un asse portante del regolamento. I dati devono essere protetti da accessi non autorizzati, alterazioni, manomissioni e compromissioni dell’integrità e dell’autenticità. Il sistema impiega profili di protezione e certificazioni Common Criteria per VU, carte, sensore di movimento e dispositivo GNSS esterno. Sono previsti meccanismi di autenticazione reciproca, messaggistica sicura, chiavi di sessione, firme digitali e rigorosi limiti di validità dei certificati.
Posizionamento GNSS, localizzazione e dati di marcia
Il tachigrafo intelligente deve essere compatibile con Galileo ed EGNOS e, se necessario, con altri sistemi satellitari. La localizzazione serve a registrare automaticamente l’inizio e la fine del periodo di lavoro giornaliero e i punti in cui la guida continua raggiunge multipli di tre ore. L’appendice 12 definisce la gestione del ricevitore GNSS, le frasi NMEA RMC e GSA, il calcolo dell’accuratezza del segnale e le anomalie legate a assenza di dati di posizione, conflitto di orari e conflitto sul movimento del veicolo.
Carte tachigrafiche e dati memorizzati
Le carte del conducente, dell’officina, di controllo e dell’azienda hanno strutture file e contenuti differenziati, con applicazioni specifiche di prima e seconda generazione. Le carte di seconda generazione contengono due applicazioni distinte, una compatibile con la prima generazione e una dedicata alla seconda. Sono disciplinati i dati visibili sulla carta, i dati interni, i record di attività, i record di veicoli usati, i luoghi, le condizioni particolari, le attività di controllo, le tarature, le regolazioni dell’ora e i limiti di archiviazione.
Anomalie, guasti e controlli periodici
Il regolamento tipizza numerosi eventi di anomalia e guasto, con regole di memorizzazione precise e priorità tra eventi più recenti, più lunghi o più gravi. Le anomalie includono, tra le altre, carta non valida, conflitto di carte, sovrapposizione di orari, guida senza carta adeguata, inserimento carta durante la guida, superamento di velocità, interruzione di alimentazione, errore dei dati di movimento, conflitto tra fonti di movimento, violazione della sicurezza e conflitto di orari. I controlli periodici devono avvenire almeno ogni 24 mesi, ma anche dopo riparazioni, cambi di parametro del veicolo o errori temporali rilevanti.
Omologazione, certificazione e interoperabilità
L’omologazione CE richiede tre livelli di verifica: sicurezza, funzionalità e interoperabilità. Le prove sono dettagliate nell’appendice 9, mentre l’appendice 10 disciplina i requisiti di sicurezza informatica. Il sistema di interoperabilità coinvolge tutte le generazioni ancora in uso e prevede procedure eccezionali per i primi certificati della seconda generazione, con rilascio provvisorio e, se necessario, intervento della Commissione in caso di incompatibilità persistenti.
Regole di montaggio, sigilli e targhette
Il montaggio richiede una targhetta permanente con i parametri di taratura, i numeri di serie e l’indicazione dell’eventuale dispositivo GNSS esterno, del modulo remoto e dei sigilli. I sigilli devono essere tracciabili, registrati e applicati in modo da garantire che eventuali aperture siano rilevabili. Le officine autorizzate possono rimuoverli solo in casi limitati e con giustificazione scritta.
Trasferimento dati e firme digitali
Il regolamento disciplina sia il trasferimento dei dati della VU a dispositivi esterni sia il trasferimento dei dati della carta. I dati trasferiti vengono memorizzati in un unico file fisico e sono corredati da firme digitali e certificati, secondo schemi differenti per prima e seconda generazione. Per la seconda generazione si utilizzano firme ECDSA e canali protetti da messaggistica sicura AES; per la prima generazione vengono usati RSA, SHA-1 e TDES.
Comunicazione remota DSRC e interfaccia ITS
La funzione DSRC consente agli agenti di controllo di ricevere un set limitato di informazioni per i controlli su strada mirati, senza sostituire il controllo formale. I dati sono cifrati e autenticati, e l’appendice 14 disciplina il pacchetto RTM, il MAC, i tempi, i protocolli e la verifica da parte della carta di controllo o dell’officina. L’interfaccia ITS, invece, permette a dispositivi esterni di accedere a dati standard e, con consenso del conducente, a dati personali, attraverso una connessione Bluetooth® con regole di autorizzazione, whitelist/blacklist, PIN e PUC.
Regime transitorio e coesistenza tra generazioni
Un profilo fondamentale del regolamento è la coesistenza tra sistemi di prima e seconda generazione. Il testo stabilisce che le carte e alcuni componenti di seconda generazione devono poter operare con elementi di prima generazione, ma con limitazioni puntuali: alcuni file o funzioni non sono più accessibili, alcune carte di prima generazione sono considerate non valide in apparati di seconda generazione e le officine devono gestire correttamente il passaggio tra le due tecnologie. L’appendice 15 fornisce la disciplina dettagliata della migrazione.
Temi di interesse per professionisti italiani
Per avvocati e commercialisti, il regolamento è rilevante soprattutto per: obblighi di conformità tecnica e contrattuale nella filiera tachigrafica; gestione dei dati personali e del consenso; responsabilità di officine e fabbricanti; documentazione di omologazione e certificazione; costi e tempi di adeguamento dei veicoli; trasferimento e conservazione dei dati ai fini ispettivi e difensivi; e interazione con la disciplina sociale dei trasporti su strada e con le regole di protezione dei dati. Il quadro è altamente tecnico, ma produce effetti concreti su compliance, audit, manutenzione, contenzioso sanzionatorio e gestione documentale delle imprese di trasporto e delle officine autorizzate.
Disposizioni principali
Oggetto, campo di applicazione e allegato tecnico vincolante
L’articolo 1 definisce l’oggetto del regolamento: applicazione uniforme delle regole su registrazione della posizione in punti determinati, diagnosi precoce remota di manomissioni/uso improprio, interfaccia con ITS e requisiti amministrativi e tecnici per l’omologazione, inclusi i meccanismi di sicurezza. Il paragrafo 2 impone che costruzione, collaudo, installazione, ispezione, funzionamento e riparazione dei tachigrafi intelligenti e dei loro componenti rispettino l’allegato 1C. Il paragrafo 3 rinvia ai tachigrafi diversi da quelli intelligenti all’allegato 1 o 1B del regolamento (CEE) n. 3821/85, a seconda dei casi. Il paragrafo 4 estende il dispositivo di diagnosi precoce remota ai dati di peso del sistema di pesatura interno di bordo, per la rapida individuazione delle frodi.
Definizioni chiave e distinzione tra prima e seconda generazione
L’articolo 2 richiama le definizioni del regolamento (UE) n. 165/2014 e introduce nozioni essenziali: tachigrafo digitale di prima generazione, tachigrafo intelligente/di seconda generazione, dispositivo esterno GNSS, fascicolo informativo e di omologazione, dispositivo di diagnosi precoce remota, carta del conducente, carta dell’officina, carta di controllo, carta dell’azienda, adattatore per veicoli M1/N1, condizioni particolari, eventi, guasti e certificazioni di sicurezza. Le definizioni sono funzionali a distinguere in modo rigoroso le prescrizioni applicabili alle due generazioni di tachigrafo e ai relativi supporti crittografici e di memorizzazione.
Servizi di localizzazione e interoperabilità GNSS
L’articolo 3 impone ai fabbricanti la compatibilità dei tachigrafi intelligenti con i servizi di posizionamento Galileo ed EGNOS, lasciando facoltativa la compatibilità con altri sistemi di navigazione satellitare. Il regolamento collega la funzione di localizzazione ai servizi UE di radionavigazione satellitare, ponendola come elemento essenziale della seconda generazione.
Procedura di omologazione di tachigrafi e componenti
L’articolo 4 disciplina la domanda di omologazione da parte del fabbricante o del mandatario, basata su fascicolo informativo e prove tecniche. L’autorità di omologazione rilascia l’omologazione solo per prodotti conformi e rilascia una scheda secondo il modello dell’allegato II. Sono previste richieste di ulteriori informazioni, messa a disposizione dei componenti necessari alle prove e una procedura specifica quando si omologano singoli componenti o gruppi di componenti di un tachigrafo completo.
Modifiche delle omologazioni
L’articolo 5 obbliga il fabbricante a comunicare senza indugio ogni modifica di software, hardware o materiali registrati nel fascicolo informativo e a chiedere la modifica dell’omologazione. L’autorità può procedere a revisione per modifiche lievi, a estensione per modifiche sostanziali o a nuova omologazione se la modifica richiederebbe un nuovo certificato di sicurezza o di interoperabilità. Sono previsti aggiornamenti del fascicolo, numerazione dell’estensione e indicazione della data dell’ultima revisione/estensione.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione a decorrere dal 2 marzo 2016. Gli allegati si applicano dal 2 marzo 2019, salvo l’appendice 16, applicabile dal 2 marzo 2016. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Architettura tecnica del tachigrafo intelligente
L’allegato 1C definisce in dettaglio i requisiti di costruzione, funzionamento e sicurezza dell’apparecchio di controllo di seconda generazione. Il tachigrafo deve registrare velocità, distanza, posizione GNSS, tempo, attività del conducente, condizioni di guida, condizioni particolari, anomalie, guasti, tarature, controlli, trasferimenti dati, blocchi di impresa e dati relativi alle carte tachigrafiche. Sono stabilite modalità di funzionamento (funzionamento, controllo, taratura, azienda), logica di inserimento/estrazione carte, requisiti di visualizzazione, stampa, avvisi, trasferimento dati verso dispositivi esterni, comunicazione remota e interfaccia ITS.
Sicurezza, integrità e autenticità dei dati
La sicurezza del sistema è costruita per impedire accessi non autorizzati, manipolazione e perdita di integrità dei dati e per proteggere l’autenticità e la riservatezza degli scambi tra sensore, VU, carte, GNSS esterno e dispositivi remoti. Il sistema utilizza profili di protezione per VU, carte, sensore di movimento e dispositivo GNSS esterno, con certificazione di sicurezza secondo Common Criteria e livello EAL4 aumentato da ATE_DPT.2 e AVA_VAN.5. Il regolamento contiene prescrizioni puntuali su validità dei certificati, scadenze, sostituzioni, registrazione delle chiavi e impiego di meccanismi crittografici simmetrici e asimmetrici.
Posizionamento, GNSS e registrazioni di luogo
L’apparecchio deve misurare la posizione assoluta tramite GNSS e registrare i luoghi in cui iniziano/terminano i periodi di lavoro giornaliero e i punti in cui il periodo di guida continuo raggiunge multipli di tre ore. Sono previste registrazioni con data, ora, accuratezza GNSS, valore odometrico e identificazione della carta. L’allegato 12 disciplina il posizionamento GNSS, la compatibilità con Galileo ed EGNOS, le frasi NMEA, l’uso di un eventuale dispositivo GNSS esterno e le relative anomalie.
Registro di attività, anomalie e guasti
Il tachigrafo deve memorizzare i cambi di attività e di condizione di guida, gli inserimenti ed estrazioni di carte, gli eventi di anomalia e i guasti con regole di conservazione e di sovrascrittura dei dati più vecchi. Per eventi e guasti sono fissati limiti quantitativi, tempistiche di memorizzazione e dati minimi da registrare. Le anomalie coprono, tra l’altro, carta non valida, conflitto di carte, sovrapposizione di orari, guida in assenza di carta adeguata, inserimento carta durante la guida, superamento di velocità, interruzioni di alimentazione, errori dei dati di movimento, conflitti tra sensore e GNSS, tentativi di violazione della sicurezza e conflitti di orario.
Carte tachigrafiche e contenuti obbligatori
L’allegato 1C e l’appendice 2 disciplinano in modo distinto carte del conducente, dell’officina, di controllo e dell’azienda, sia per la prima sia per la seconda generazione. Sono definiti i dati visibili, i certificati, le chiavi, le strutture dei file, i limiti di memorizzazione, i contatori, i record di attività, i dati di taratura e i dati di controllo. Le carte di seconda generazione contengono applicazioni doppie (TACHO e TACHO_G2) per garantire interoperabilità con i sistemi di prima generazione.
Montaggio, sigilli, controlli e riparazioni
Sono disciplinati montaggio, targhetta di montaggio, sigilli, verifiche e controlli periodici. I sigilli devono essere identificabili, tracciabili e provenire da fabbricanti registrati in una banca dati. I controlli periodici devono svolgersi dopo riparazioni, modifiche di parametri del veicolo, errori dell’ora UTC oltre 20 minuti, cambio del VRN e comunque almeno ogni due anni. Le officine devono registrare controlli, rimozioni di sigilli e difetti, e rilasciare certificati in caso di impossibilità di trasferire dati dopo una riparazione.
Rilascio, rinnovo e sostituzione delle carte
L’articolo 7 stabilisce le regole di numerazione delle carte e distingue chiaramente primo rilascio, sostituzione e rinnovo, imponendo rispettivamente codici iniziali, incremento del codice di sostituzione o rinnovo e continuità della scadenza nelle sostituzioni. Gli Stati membri devono scambiarsi i dati in forma elettronica per garantire l’univocità delle carte del conducente emesse.
Omologazione, certificati e interoperabilità
La sezione 8 dell’allegato 1C prevede tre certificazioni per l’omologazione CE: sicurezza, funzionalità e interoperabilità. L’omologazione viene rilasciata solo dopo l’esito positivo delle prove e la presentazione dei relativi certificati. È disciplinata anche la procedura eccezionale dei primi certificati di interoperabilità per le apparecchiature di seconda generazione, con regime provvisorio per quattro mesi e intervento finale della Commissione in caso di mancanza di interoperabilità persistente.
Regole transitorie tra prima e seconda generazione
Il regolamento prevede la coesistenza tra sistemi di prima e seconda generazione, con regole di migrazione specifiche. Le carte di seconda generazione devono essere utilizzabili anche nelle VU di prima generazione, mentre le carte di prima generazione non devono essere sostituite se ancora valide. Le VU di seconda generazione devono usare carte dell’officina di seconda generazione per la taratura, e l’appendice 15 disciplina la gestione della coesistenza e della migrazione.
Dispositivi GNSS esterni e monitoraggio della posizione
L’appendice 12 richiede che il dispositivo GNSS esterno sia un modulo dedicato con ricetrasmettitore sicuro, ricevitore GNSS, antenna e contenitore anti-manomissione. Sono fissati i requisiti di comunicazione con la VU, la struttura file, le frasi NMEA utilizzate, le procedure di accoppiamento, la gestione delle anomalie di comunicazione, l’assenza di dati di posizione e la scadenza del certificato del dispositivo GNSS esterno. Il sistema deve anche gestire il conflitto di orari GNSS e il conflitto sul movimento del veicolo.
Interfaccia ITS e consenso del conducente
L’appendice 13 disciplina un’interfaccia Bluetooth® standardizzata per consentire l’uso dei dati del tachigrafo da parte di applicazioni esterne ITS. Distingue tra dati standard e personali, con accesso ai dati personali subordinato al consenso documentabile del conducente. Sono previste whitelist e blacklist dei dispositivi, autorizzazione tramite PIN e PUC, limitazioni temporali e un formato messaggi dedicato per richieste, risposte positive, dati non disponibili e rifiuti. Il sistema è progettato per non compromettere autenticità e integrità dei dati del tachigrafo.
Comunicazione remota DSRC
L’appendice 14 disciplina la funzione di comunicazione remota a 5,8 GHz per i controlli su strada mirati. La VU trasmette periodicamente un pacchetto RTM contenente payload del tachigrafo cifrato e dati di sicurezza DSRC, con MAC e timestamp, per consentire l’individuazione di veicoli potenzialmente non conformi senza sostituire il controllo su strada formale. La carta di controllo o dell’officina usata dal lato dell’autorità verifica il MAC e decifra il payload. I dati dell’identità del conducente non devono essere comunicati tramite questa funzione.
Meccanismi crittografici e gestione delle chiavi
L’appendice 11 contiene i meccanismi comuni di sicurezza per prima e seconda generazione. Per la prima generazione usa RSA, TDES e SHA-1; per la seconda generazione usa ECC, AES, ECDSA, ECKA-EG, SHA-256/SHA-384/SHA-512 e suite crittografiche predefinite. Le chiavi e i certificati sono organizzati su tre livelli: europeo (ERCA), Stato membro (MSCA) e apparecchio (VU, carta, EGF). Sono previste scadenze pluriennali, certificati di collegamento e restrizioni di rinnovo/sostituzione sul campo.
Messaggistica sicura, autenticazione reciproca e accordo chiavi
Il regolamento stabilisce un protocollo completo di autenticazione reciproca tra VU e carta, e tra VU e dispositivo GNSS esterno, seguito da accordo sulla chiave di sessione e messaggistica sicura. Per la seconda generazione la sicurezza si basa su ECDSA, ECDH, AES-CBC e AES-CMAC; per la prima generazione su RSA, TDES e retail MAC. Dopo l’autenticazione del chip, tutti i comandi e risposte sono protetti fino alla fine della sessione. Sono disciplinati anche gli errori di messaggistica sicura, i limiti di sessione e la distruzione sicura delle chiavi di sessione al termine.
Trasferimento dati e firme digitali
L’appendice 7 disciplina il trasferimento dei dati della VU verso un dispositivo di memorizzazione esterno e il trasferimento dei dati delle carte tramite IDE e/o VU. I dati sono organizzati in file TLV con firma digitale associata; per la seconda generazione la firma è ECDSA e i file includono i certificati necessari per la verifica. L’appendice 11 e l’appendice 7 coordinano la firma, la verifica e la conservazione dei dati trasferiti, inclusa la cronologia e i dati tecnici.
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