Regolamento (UE) 2016/405
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/405 della Commissione, del 18 marzo 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 per le uova, i prodotti a base di uova e le ovoalbumine originari dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento individua i quantitativi non richiesti nell'ambito di alcuni contingenti tariffari UE per prodotti del settore uova originari dell'Ucraina e li trasferisce al sottoperiodo successivo del 2016. La misura si inserisce nella gestione annuale dei contingenti aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077. Il provvedimento è immediatamente efficace dalla pubblicazione ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi negli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016 dei contingenti tariffari per uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina, nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077. Riguarda, in particolare, i quantitativi non richiesti nelle domande di titoli di importazione presentate per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2016 e la loro riassegnazione al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016. L'efficacia decorre dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi da aggiungere ai contingenti tariffari per uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/405 della Commissione attua la gestione dei contingenti tariffari annui aperti per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina. La Commissione rileva che, per le domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 marzo 2016 per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2016, i quantitativi richiesti sono stati inferiori ai quantitativi disponibili; per tale ragione, i quantitativi non richiesti vengono trasferiti al sottoperiodo successivo.
Quadro normativo di riferimento
La base giuridica è l'articolo 188, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 aveva aperto e disciplinato i contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di tali prodotti originari dell'Ucraina; il presente atto si limita a determinare la quota da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016.
Ambito materiale e operatività pratica
La misura concerne esclusivamente i quantitativi non richiesti nell'ambito delle procedure di rilascio dei titoli di importazione previste dal regolamento 2015/2077. Tali quantitativi, anziché restare inutilizzati, vengono sommati alla dotazione del periodo successivo, così da preservare l'effettiva utilizzazione del contingente tariffario. L'allegato individua i numeri d'ordine interessati e i relativi volumi:
- 09.4275: 750 000 kg equivalente uova in guscio;
- 09.4276: 1 500 000 kg equivalente uova in guscio.
Entrata in vigore
Per garantire l'efficacia della misura, il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Trasferimento dei quantitativi non richiesti
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077 devono essere aggiunti al sottoperiodo contingentale dal 1° luglio al 30 settembre 2016. I quantitativi sono indicati nell'allegato del regolamento.
Quantitativi indicati nell'allegato
L'allegato riporta i quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016 per i numeri d'ordine 09.4275 e 09.4276, pari rispettivamente a 750 000 kg e 1 500 000 kg, espressi in kg equivalente uova in guscio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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