Regolamento (UE) 2016/404
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/404 della Commissione, del 18 marzo 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli, valori che servono a determinare il prezzo di entrata applicabile alle importazioni dai paesi terzi. Si tratta di un atto di esecuzione della Commissione adottato in base al regolamento (UE) n. 1308/2013 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. I valori sono aggiornati sulla base di dati giornalieri e sono riportati in allegato per ciascun codice NC e paese di origine. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.
Ambito di applicazione
Si applica all'importazione nell'Unione di taluni prodotti ortofrutticoli individuati nell'allegato del regolamento, classificati secondo i codici NC indicati e distinti per origine da specifici paesi terzi. I valori forfettari fissati sono utilizzati ai fini della determinazione del prezzo di entrata previsto dall'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/404 della Commissione fissa i valori forfettari all'importazione da utilizzare per la determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua le regole del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina le modalità applicative per il settore degli ortofrutticoli freschi e trasformati.
Base normativa e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nei considerando si precisa che i valori forfettari all'importazione sono fissati in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round e sono determinati sulla base di dati giornalieri variabili.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell'Unione di specifici prodotti ortofrutticoli individuati nell'allegato, classificati secondo codici NC puntuali. I valori sono distinti per paese terzo di origine secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".
Contenuto dell'allegato
L'allegato riporta i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per ciascun codice NC e per ciascuna origine indicata. Tra i prodotti interessati figurano, tra gli altri, merci classificate ai codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenti a seconda del paese di provenienza. Tali importi costituiscono il parametro tecnico necessario per il calcolo del prezzo di entrata applicabile alle importazioni.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e funzione del regolamento
La Commissione adotta il regolamento sulla base del TFUE, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. L'atto serve a fissare i valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Criterio di determinazione dei valori forfettari
I valori forfettari all'importazione sono calcolati ciascun giorno feriale, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Essi costituiscono la base per la determinazione del prezzo di entrata delle importazioni di taluni ortofrutticoli.
Valori fissati in allegato
L'articolo 1 rinvia all'allegato, che contiene i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e origini. Tra i prodotti figurano, ad esempio, codici 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con valori differenziati per paese terzo (tra cui IL, MA, TN, TR, EG, BR, US, AR, CL, CN, ZA) e codice ZZ per le altre origini.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre espressamente previsto che sia obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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