Regolamento (UE) 2016/406
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/406 della Commissione, del 18 marzo 2016, che determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per il pollame originario di Israele
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2016/406 stabilisce i quantitativi non richiesti nell’ambito dei contingenti tariffari per il pollame originario di Israele e li aggiunge al sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2016. La misura deriva dal fatto che le domande di titoli di importazione presentate nel periodo 1°-7 marzo 2016 per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2016 erano inferiori ai quantitativi disponibili. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Determinazione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016 dei contingenti tariffari per l'importazione di pollame originario di Israele
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea di prodotti del settore del pollame originari di Israele rientranti nei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007. Riguarda in particolare gli operatori che presentano domande di titoli di importazione nell'ambito dei sottoperiodi contingentali; il regolamento disciplina esclusivamente la ripartizione dei quantitativi non richiesti da aggiungere al sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016. Non contiene esclusioni ulteriori rispetto al perimetro del contingente tariffario richiamato.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/406 della Commissione: quantitativi da aggiungere al contingente tariffario per il pollame originario di Israele
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/406 interviene nella gestione dei contingenti tariffari annuali aperti per l’importazione nell’Unione di prodotti del settore del pollame originari di Israele. La Commissione, rilevato che le domande di titoli di importazione presentate per il periodo 1°-7 marzo 2016 risultavano inferiori ai quantitativi disponibili per il sottoperiodo 1° aprile-30 giugno 2016, dispone il trasferimento dei quantitativi non richiesti al sottoperiodo successivo 1° luglio-30 settembre 2016.
Base giuridica e contesto
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (UE) n. 1308/2013, in particolare dell’articolo 188, paragrafi 2 e 3. La misura si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1384/2007, che ha aperto i contingenti tariffari annui per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.
Meccanismo operativo
L’articolo 1 prevede che i quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1384/2007 siano aggiunti al sottoperiodo contingentale dal 1° luglio al 30 settembre 2016. I quantitativi sono specificati nell’allegato del regolamento e riguardano due numeri d’ordine:
- 09.4091: 280.000 kg;
- 09.4092: 1.800.000 kg.
Entrata in vigore e valore giuridico
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Rilevanza pratica
Per gli operatori del commercio internazionale e per i consulenti che assistono importatori di prodotti avicoli, il regolamento è rilevante ai fini della disponibilità di quota per il sottoperiodo 1° luglio-30 settembre 2016. Esso non introduce nuove condizioni sostanziali di accesso al contingente, ma ridistribuisce i quantitativi non utilizzati nel sottoperiodo precedente, incidendo sulla capacità di importazione disponibile per gli operatori interessati.
Disposizioni principali
Determinazione dei quantitativi non richiesti
I quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli di importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1384/2007 sono indicati nell’allegato e devono essere aggiunti al sottoperiodo contingentale dal 1° luglio al 30 settembre 2016.
Contesto dei contingenti tariffari per il pollame originario di Israele
Il regolamento si inserisce nel sistema di contingenti tariffari annui aperti dal regolamento (CE) n. 1384/2007 per l’importazione di prodotti del settore del pollame originari di Israele.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Quantitativi indicati nell’allegato
Per il numero d’ordine 09.4091 i quantitativi non richiesti sono pari a 280.000 kg; per il numero d’ordine 09.4092 i quantitativi non richiesti sono pari a 1.800.000 kg.
Come è indicizzato
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