Regolamento (UE) 2016/403
Regolamento (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, che integra il regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione di infrazioni gravi alle norme dell'Unione che possono portare alla perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada e che modifica l'allegato III della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un elenco comune di infrazioni gravi della normativa UE nel trasporto commerciale su strada che, oltre a quelle già previste dall'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, possono comportare la perdita dell'onorabilità del trasportatore o del gestore dei trasporti. Definisce inoltre una soglia armonizzata per valutare quando le infrazioni ripetute diventano più gravi, tenendo conto del numero medio di conducenti impiegati. Infine, aggiorna l'allegato III della direttiva 2006/22/CE per allinearlo alla nuova classificazione.
Classificazione armonizzata delle infrazioni gravi in materia di trasporto commerciale su strada che possono incidere sull'onorabilità del trasportatore e adeguamento dell'allegato III della direttiva 2006/22/CE.
Ambito di applicazione
Si applica ai trasportatori su strada, alle imprese di trasporto su strada, ai gestori dei trasporti e alle autorità competenti degli Stati membri nell'ambito del trasporto commerciale su strada. Copre le infrazioni gravi alla normativa UE in materia sociale, tachigrafi, pesi e dimensioni, controlli tecnici, limitatori di velocità, qualificazione dei conducenti, patenti di guida, merci pericolose, accesso al mercato del trasporto merci internazionale, servizi di autobus e trasporto di animali. Si applica negli Stati membri ed è direttamente applicabile; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ma si applica dal 1º gennaio 2017. Modifica inoltre l'allegato III della direttiva 2006/22/CE.
Classificazione di infrazioni gravi nel trasporto commerciale su strada
Il regolamento adotta una classificazione armonizzata delle infrazioni gravi alla normativa dell'Unione nel settore del trasporto commerciale su strada. La finalità, richiamata nei considerando, è garantire trasparenza, certezza del diritto, applicazione più omogenea delle regole e concorrenza leale tra imprese, consentendo anche di alimentare in modo coerente i sistemi nazionali ed europei di classificazione del rischio.
Ambito e funzione del regolamento
Il testo si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1071/2009, che disciplina le condizioni per esercitare l'attività di trasportatore su strada, e della direttiva 2006/22/CE sulle norme minime di controllo. La Commissione, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1071/2009, deve individuare categorie, tipi e livelli di gravità delle infrazioni dell'Unione che, oltre a quelle già elencate nell'allegato IV di quel regolamento, possono comportare la perdita dell'onorabilità dell'impresa o del gestore dei trasporti.
Sistema di classificazione delle infrazioni
L'allegato I contiene l'elenco comune delle infrazioni gravi, organizzato per settori normativi. Le infrazioni sono classificate, a seconda del caso, come:
- IPG = infrazione più grave;
- IMG = infrazione molto grave;
- IG = infrazione grave.
La tabella copre, tra l'altro, le violazioni delle norme su tempi di guida e riposo (regolamento (CE) n. 561/2006), tachigrafo (regolamento (UE) n. 165/2014), orario di lavoro (direttiva 2002/15/CE), pesi e dimensioni (direttiva 96/53/CE), controlli tecnici periodici e su strada (direttive 2014/45/UE e 2014/47/UE), limitatori di velocità (direttiva 92/6/CEE), qualificazione dei conducenti (direttiva 2003/59/CE), patenti di guida (direttiva 2006/126/CE), trasporto di merci pericolose (direttiva 2008/68/CE), accesso al mercato del trasporto internazionale di merci (regolamento (CE) n. 1072/2009), servizi di autobus (regolamento (CE) n. 1073/2009) e trasporto di animali (regolamento (CE) n. 1/2005).
Impatto sull'onorabilità e procedure nazionali
Le infrazioni elencate possono rilevare ai fini della perdita dell'onorabilità del trasportatore su strada o del gestore dei trasporti. Tuttavia, il regolamento chiarisce che la decisione finale spetta all'autorità competente nazionale, che deve svolgere una procedura amministrativa complessiva e proporzionata, eventualmente anche tramite controlli presso i locali dell'impresa. Nella valutazione devono essere considerati il comportamento dell'impresa, dei responsabili e di altri soggetti interessati.
Frequenza delle infrazioni ripetute
L'allegato II introduce un metodo comune per stabilire quando le infrazioni ripetute diventano più gravi. Il calcolo tiene conto della gravità dell'infrazione, della durata di osservazione di almeno un anno e del numero medio annuo di conducenti impiegati. La soglia massima comune è fissata come segue:
- 3 infrazioni gravi per conducente per anno = 1 infrazione molto grave;
- 3 infrazioni molto gravi per conducente per anno = avvio della procedura nazionale sull'onorabilità. Gli Stati membri possono applicare soglie più severe nella propria procedura nazionale.
Aggiornamento dei controlli su strada e della direttiva 2006/22/CE
Con l'articolo 2 e l'allegato III, il regolamento sostituisce integralmente l'allegato III della direttiva 2006/22/CE, aggiornando la classificazione delle infrazioni ai fini dell'attività di controllo. In particolare, per le materie dei tempi di guida e riposo e del tachigrafo, l'allegato riformulato introduce una distinzione più articolata tra infrazione più grave, molto grave, grave e minore.
Merci pericolose, controlli tecnici e altre aree specifiche
Per le merci pericolose, il regolamento coordina la classificazione con la direttiva 2004/112/CE e con il sistema di categorie di rischio I, II e III, precisando che la categoria di rischio I corrisponde in generale a IMG, salvo le infrazioni già qualificate come IPG nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009, mentre la categoria di rischio II corrisponde a IG. Il testo chiarisce anche che la tabella comprende solo le infrazioni di cui il trasportatore è integralmente o parzialmente responsabile secondo la procedura nazionale. Per i controlli tecnici, la classificazione si allinea alla direttiva 2014/47/UE, distinguendo carenze lievi, gravi e pericolose e associando alle infrazioni i livelli IG, IMG e IPG in base al rischio per la sicurezza stradale.
Decorrenza e natura giuridica
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dal 1º gennaio 2017. Essendo un regolamento della Commissione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Elenco comune delle infrazioni gravi
L'articolo 1, paragrafo 1, rinvia all'allegato I, che classifica in categorie e livelli di gravità le infrazioni gravi alla normativa dell'Unione in materia di trasporto commerciale su strada che possono incidere sull'onorabilità, oltre alle infrazioni già elencate nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1071/2009.
Soglia di ripetizione delle infrazioni
L'articolo 1, paragrafo 2, rinvia all'allegato II e stabilisce la frequenza massima oltre la quale infrazioni gravi ripetute sono considerate più gravi. La valutazione tiene conto della gravità, della durata di almeno un anno e del numero medio annuo di conducenti. L'allegato II prevede come soglia 3 infrazioni gravi per conducente per anno = 1 infrazione molto grave e 3 infrazioni molto gravi per conducente per anno = avvio della procedura nazionale sull'onorabilità.
Obbligo per gli Stati membri di tener conto delle infrazioni
L'articolo 1, paragrafo 3, impone agli Stati membri di considerare le informazioni sulle infrazioni gravi e sulla loro ripetizione nell'ambito della procedura amministrativa nazionale per valutare l'onorabilità del trasportatore o del gestore dei trasporti.
Modifica della direttiva 2006/22/CE
L'articolo 2 sostituisce l'allegato III della direttiva 2006/22/CE con il testo contenuto nell'allegato III del regolamento, armonizzando la classificazione delle infrazioni ai fini dei controlli su strada e dell'applicazione delle norme sociali nel trasporto su strada.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e l'applicazione a decorrere dal 1º gennaio 2017. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
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