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Sentenza

Sentenza del 01/06/2016 n. 3445 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

IRPEF - Omessa dichiarazione dei redditi - Affidamento della contabilità a commercialista - Precarie condizioni di salute del professionista - Responsabilità del contribuente - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva affidato la tenuta della contabilità e la presentazione della dichiarazione dei redditi a un commercialista. L'omissione è stata giustificata richiamando le precarie condizioni di salute del professionista. La controversia riguardava quindi la possibilità di escludere o attenuare la responsabilità del contribuente per l'inadempimento del proprio incaricato.

La decisione

La responsabilità del contribuente è stata ritenuta sussistente. L'affidamento dell'incarico a un commercialista non trasferisce al contribuente l'obbligo fiscale né lo esonera dai doveri di controllo e vigilanza. In presenza di condizioni di salute precarie del professionista, il contribuente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e adottare misure alternative per assicurare la presentazione telematica della dichiarazione. Il richiamo all'inadempimento del commercialista non è stato quindi considerato sufficiente a escludere la violazione.

Norme richiamate

  • Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi

    L'obbligo di presentare la dichiarazione resta a carico del contribuente anche quando egli incarica un professionista di curare gli adempimenti fiscali.

  • Cassazione civile, n. 16958/2012

    Il contribuente non può liberarsi della responsabilità per l'omessa dichiarazione limitandosi a dimostrare di aver affidato l'incarico a un commercialista; deve controllare l'effettivo adempimento e, in caso di impedimenti noti del professionista, adottare iniziative alternative.

Massime di principio

  • L'incarico conferito a un commercialista non esonera il contribuente dalla responsabilità per la mancata presentazione della dichiarazione.
  • Il contribuente deve verificare che l'adempimento sia stato effettivamente eseguito, soprattutto quando esistono segnali di difficoltà o impedimento del professionista.
  • Le precarie condizioni di salute del commercialista, se conosciute o conoscibili, impongono una maggiore diligenza e l'adozione tempestiva di soluzioni alternative.
  • Per evitare contestazioni, è opportuno conservare la documentazione dell'incarico, le comunicazioni con il professionista e le ricevute telematiche di presentazione.
  • L'errore o l'omissione del professionista può eventualmente rilevare nei rapporti interni o ai fini di una richiesta di risarcimento, ma non elimina automaticamente l'obbligo fiscale del contribuente verso l'Amministrazione finanziaria.

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