Sentenza del 01/06/2016 n. 3445 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IRPEF - Omessa dichiarazione dei redditi - Affidamento della contabilità a commercialista - Precarie condizioni di salute del professionista - Responsabilità del contribuente - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente aveva affidato la tenuta della contabilità e la presentazione della dichiarazione dei redditi a un commercialista. L'omissione è stata giustificata richiamando le precarie condizioni di salute del professionista. La controversia riguardava quindi la possibilità di escludere o attenuare la responsabilità del contribuente per l'inadempimento del proprio incaricato.
La decisione
La responsabilità del contribuente è stata ritenuta sussistente. L'affidamento dell'incarico a un commercialista non trasferisce al contribuente l'obbligo fiscale né lo esonera dai doveri di controllo e vigilanza. In presenza di condizioni di salute precarie del professionista, il contribuente avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione e adottare misure alternative per assicurare la presentazione telematica della dichiarazione. Il richiamo all'inadempimento del commercialista non è stato quindi considerato sufficiente a escludere la violazione.
Norme richiamate
Obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi
L'obbligo di presentare la dichiarazione resta a carico del contribuente anche quando egli incarica un professionista di curare gli adempimenti fiscali.
Cassazione civile, n. 16958/2012
Il contribuente non può liberarsi della responsabilità per l'omessa dichiarazione limitandosi a dimostrare di aver affidato l'incarico a un commercialista; deve controllare l'effettivo adempimento e, in caso di impedimenti noti del professionista, adottare iniziative alternative.
Massime di principio
- L'incarico conferito a un commercialista non esonera il contribuente dalla responsabilità per la mancata presentazione della dichiarazione.
- Il contribuente deve verificare che l'adempimento sia stato effettivamente eseguito, soprattutto quando esistono segnali di difficoltà o impedimento del professionista.
- Le precarie condizioni di salute del commercialista, se conosciute o conoscibili, impongono una maggiore diligenza e l'adozione tempestiva di soluzioni alternative.
- Per evitare contestazioni, è opportuno conservare la documentazione dell'incarico, le comunicazioni con il professionista e le ricevute telematiche di presentazione.
- L'errore o l'omissione del professionista può eventualmente rilevare nei rapporti interni o ai fini di una richiesta di risarcimento, ma non elimina automaticamente l'obbligo fiscale del contribuente verso l'Amministrazione finanziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 20 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 88 - Comm. Trib. I grado di Bolzano
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 1239 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 1469 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 3429 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 1 giu 2016Sentenza del 01/06/2016 n. 3431 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →